XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3423




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Registrabilità come nomi a dominio).

        1. Non possono costituire oggetto di registrazione come nomi a dominio:

            a) quelli la cui registrazione o il cui uso costituisce violazione di diritti di terzi, inclusi i diritti derivanti dalle norme sui marchi registrati e sugli altri segni distintivi, sulla proprietà industriale e intellettuale e sulla concorrenza sleale;

            b) quelli la cui registrazione sia stata richiesta in malafede;

            c) quelli contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

        2. Restano fermi i divieti alla registrazione come nomi a dominio derivanti da altre disposizioni di legge o di regolamento.


Art. 2.

(Rimedi e sanzioni).

        1. Le registrazioni concesse in violazione dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) sono, su domanda dell'avente diritto, revocate oppure a lui trasferite.
        2. La sentenza o la decisione arbitrale che dichiara la contrarietà di una registrazione a quanto stabilito all'articolo 1, comma 1, se accerta altresì la malafede del registrante, condanna quest'ultimo al pagamento, a favore del soggetto i cui diritti siano stati lesi dalla illecita registrazione, di una sanzione pecuniaria da fissare, valutata ogni circostanza, da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di venticinquemila euro, salvo il risarcimento degli ulteriori danni accertati.
        3. L'autorità giudiziaria può altresì disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio illecitamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se del caso, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.


Art. 3.

(Disciplina transitoria).

        1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai nomi a dominio registrati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.



Frontespizio Relazione