XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3423
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Registrabilità come nomi a dominio).
1. Non possono costituire oggetto di registrazione come
nomi a dominio:
a) quelli la cui registrazione o il cui uso
costituisce violazione di diritti di terzi, inclusi i diritti
derivanti dalle norme sui marchi registrati e sugli altri
segni distintivi, sulla proprietà industriale e intellettuale
e sulla concorrenza sleale;
b) quelli la cui registrazione sia stata richiesta
in malafede;
c) quelli contrari alla legge, all'ordine pubblico
o al buon costume.
2. Restano fermi i divieti alla registrazione come nomi a
dominio derivanti da altre disposizioni di legge o di
regolamento.
Art. 2.
(Rimedi e sanzioni).
1. Le registrazioni concesse in violazione dell'articolo
1, comma 1, lettere a) e b) sono, su domanda
dell'avente diritto, revocate oppure a lui trasferite.
2. La sentenza o la decisione arbitrale che dichiara la
contrarietà di una registrazione a quanto stabilito
all'articolo 1, comma 1, se accerta altresì la malafede del
registrante, condanna quest'ultimo al pagamento, a favore del
soggetto i cui diritti siano stati lesi dalla illecita
registrazione, di una sanzione pecuniaria da fissare, valutata
ogni circostanza, da un minimo di cinquemila euro ad un
massimo di venticinquemila euro, salvo il risarcimento degli
ulteriori danni accertati.
3. L'autorità giudiziaria può altresì disporre, in via
cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio
illecitamente registrato, anche il suo trasferimento
provvisorio, subordinandolo, se del caso, alla prestazione di
idonea cauzione da parte del beneficiario del
provvedimento.
Art. 3.
(Disciplina transitoria).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano
anche ai nomi a dominio registrati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.