XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3413
Onorevoli Colleghi! - Ormai da tempo si avverte
l'esigenza di modificare la normativa vigente in materia di
giudici onorari di tribunale e di vice procuratori di
tribunale per quanto riguarda gli aspetti relativi alle
procedure di selezione e alla durata degli incarichi.
In quest'ottica, con la presente proposta di legge si
intende dare una soluzione alle problematiche sollevate dai
soggetti interessati e da numerosi operatori, apportando una
serie di modifiche alla disciplina contenuta, rispettivamente,
nella legge n. 48 del 2001 (concorsi in magistratura) e
nell'ordinamento giudiziario (articolo 42-quinquies del
regio decreto n. 12 del 1941, sulla durata dell'ufficio di
giudice onorario di tribunale).
In particolare, l'articolo 1 della proposta esonera i
magistrati onorari di tribunale, con anzianità in servizio di
almeno due anni, dalla preselezione per l'accesso al concorso
in magistratura. La ratio della norma è che chi già
svolge funzioni comuni a quelle del magistrato di carriera non
merita di dovere soggiacere ad una selezione tesa ad accertare
l'idoneità ad accedere ad una prova concorsuale che immette -
all'esito di un uditorato biennale - all'esercizio di funzioni
che il magistrato onorario di tribunale già svolge; e ciò
soprattutto alla luce del fatto che sarebbe abnorme ammettere
direttamente alle prove scritte coloro che hanno conseguito il
diploma di specializzazione per le professioni legali (si veda
l'articolo 123-bis, comma 5, lettera d)
dell'ordinamento giudiziario, articolo abrogato dalla legge n.
48 del 2001, fatta salva la disciplina transitoria di cui
all'articolo 22 della medesima legge) ed escludere i
magistrati onorari di tribunale che sono titolari, ai sensi
degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, di una
competenza superiore.
Tale modifica legislativa, in definitiva, anticipa una
soluzione che senza dubbio troverebbe accoglimento in sede
giurisdizionale all'esito di eventuali ricorsi amministrativi
presentati da parte dei magistrati onorari di tribunale
pretermessi (eventualità da scongiurare onde evitare, o almeno
contenere, la mole dei ricorsi nel caso di ricorso alla
disciplina transitoria prevista dall'articolo 22 della legge
13 febbraio 2001, n. 48).
Il combinato disposto degli articoli 7 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e 20 della legge 13 febbraio 2001, n.
48, determina in dieci anni il periodo complessivo della
durata dell'ufficio dei giudici di pace. Per ragioni di
equità, visto che entrambe le categorie professionali
appartengono alla magistratura onoraria, gli articoli 2 e 3
della proposta estendono la durata decennale dell'incarico
anche ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori di
tribunale.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge.