XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3413
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro
che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o
di vice procuratore onorario della procura presso il tribunale
ordinario da almeno due anni continuativi, sono esonerati
dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova
scritta".
Art. 2.
1. L'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:
"La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di
tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza,
per due volte per una durata, rispettivamente, di tre anni e
di quattro anni".
Art. 3.
1. All'articolo 42-quinquies, quarto comma,
dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo la
parola: "triennale" sono inserite le seguenti: "o
quadriennale".