XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3412
Onorevoli Colleghi! - Ormai da anni si parla del
problema inerente il servizio dei protesti cambiari e degli
assegni bancari.
Com'è noto, i pubblici ufficiali abilitati alla levata del
protesto sono il notaio, l'ufficiale giudiziario, l'aiutante
ufficiale giudiziario e il segretario comunale.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 12
giugno 1973, n. 349, recante "Modificazioni alle norme sui
protesti delle cambiali o degli assegni bancari", i notai e
gli ufficiali giudiziari possono provvedere alla presentazione
del titolo a mezzo di "presentatori".
Anche il segretario comunale, quando particolari esigenze
di servizio lo richiedono, può essere autorizzato dal
presidente del tribunale competente per territorio a servirsi,
per la presentazione del titolo, di un messo comunale.
Il presentatore del notaio, il presentatore dell'ufficiale
giudiziario e il messo comunale, nel compimento degli atti
previsti dalla legge, sono equiparati al pubblico ufficiale ai
sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del
libro II del codice penale (articolo 314 e seguenti).
L'elenco dei presentatori autorizzati per ciascun notaio o
ufficiale giudiziario è depositato presso la cancelleria del
tribunale (articolo 3). I presentatori sono legittimati
all'incasso totale o parziale del titolo presentato e degli
emolumenti, nonché al rilascio della quietanza. L'eventuale
atto di protesto deve contenere l'indicazione del presentatore
ed essere anche da questi sottoscritto; esso fa piena prova,
ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile, anche delle
dichiarazioni del debitore e degli altri fatti che il
presentatore riferisce avvenuti in sua presenza o da lui
compiuti (articolo 4).
Sin qui quanto prevede la legge 12 giugno 1973, n. 349.
Il servizio dei protesti cambiari viene generalmente
svolto dal notaio, il quale si avvale della figura del
"presentatore" per lo svolgimento di tale servizio. E' chiaro
che sulla scia della legge 12 giugno 1973, n. 349, sono state
effettuate intorno agli anni settanta parecchie assunzioni e
quindi ad oggi (nel 2002) abbiamo un numero elevato di
impiegati presentatori in possesso della qualifica di pubblico
ufficiale e con quasi trenta anni di servizio continuato.
In questa situazione, tale figura è da considerarsi
piuttosto anomala: infatti, il presentatore è qualificato come
pubblico ufficiale con provvedimento del presidente del
tribunale ed è conseguentemente sottoposto alle leggi ed ai
regolamenti inerenti la qualifica; al tempo stesso, però, egli
subordinato alla richiesta e alla presenza di un notaio. Il
presentatore, pertanto, da un lato è pubblico ufficiale a
tutti gli effetti, dall'altro è dipendente di un privato.
Da qui l'anomalia.
Alla cessazione del servizio protesti da parte del notaio
(per morte del notaio, per pensionamento del notaio, per
rifiuto del notaio a svolgere il servizio protesti perché poco
remunerativo, eccetera), il presentatore cessa di essere
qualificato pubblico ufficiale e smette quindi di lavorare, a
differenza di tutti gli altri pubblici ufficiali abilitati al
protesto (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari,
segretari comunali, messi notificatori), che, comunque, hanno
sempre un lavoro assicurato in quanto pubblici dipendenti.
Il drastico calo dei titoli cambiari (assegni, cambiali,
tratte che costituiscono di fatto forme obsolete di pagamento
sostituite ormai da carte di credito o altre forme telematiche
di pagamento) ha evidenziato ancora di più la precarietà
dell'occupazione che è collegata esclusivamente alla
convenienza del notaio il quale non ha più la copertura delle
spese di gestione che sola può consentire il proseguimento del
servizio.
La professionalità acquisita in decenni di attività non
viene salvaguardata e pur avendo svolto compiti e mansioni di
ufficiale di riscossione, di messo notificatore e in generale
di pubblico ufficiale, il "presentatore" del notaio si vede
preclusa la possibilità di concludere la carriera
contributiva, in quanto escluso da qualsiasi elenco o
graduatoria tale da poter consentire il proseguimento del
lavoro svolto.
Con la presente proposta di legge si intende, pertanto,
modificare la normativa vigente in materia, introducendo
all'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, una
disposizione in base alla quale i presentatori del notaio o
dell'ufficiale giudiziario - che risultino iscritti da almeno
quindici anni nell'elenco dei presentatori autorizzati
depositato presso le cancellerie dei tribunali - vengano
inseriti negli elenchi o nelle graduatorie dei messi comunali,
degli ufficiali della riscossione o dei messi notificatori.
Tutto ciò al fine di sanare l'anomalia di un pubblico
ufficiale che dipende però da un privato, nella prospettiva di
salvaguardia di una professionalità ormai acquisita negli anni
e nello spirito del diritto al lavoro sancito dalla
Costituzione.
Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida
approvazione della presente proposta di legge.