XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3412
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 12 giugno 1973, n. 349, dopo
il quinto comma è aggiunto il seguente:
"I presentatori del notaio o dell'ufficiale giudiziario,
che risultino iscritti da almeno quindici anni nell'elenco di
cui al terzo comma, sono inseriti, a domanda, negli elenchi o
nelle graduatorie dei messi comunali, degli ufficiali della
riscossione o dei messi notificatori".