XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3411
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira ad introdurre uno specifico incentivo per le imprese e
per gli esercenti arti e professioni tendente a sviluppare e a
promuovere, con minori costi per lo Stato, specifici
interventi strutturali su beni pubblici.
Sulla base dell'attuale quadro normativo, la realizzazione
di opere pubbliche è possibile ricorrendo alle seguenti forme
alternative di finanziamento: con oneri a totale carico dello
Stato o dell'ente pubblico competente (derivanti da introiti
fiscali, da debito pubblico, da trasferimenti, da mutuo), con
lo strumento del project financing, con altre forme di
ricorso al debito pubblico, quali ad esempio, i buoni ordinari
comunali (BOC) e i buoni ordinari provinciali (BOP).
Tali forme di finanziamento delle opere pubbliche
presentano alcune problematiche: se attivano risorse private
(project financing) consentono la realizzazione solo di
opere che devono essere date in concessione ai finanziatori
(esempio autostrade) e non anche di opere il cui godimento non
prevede il pagamento di un corrispettivo, ovvero richiedono
(BOC, BOP) dei costi di raccolta e delle competenze gestionali
per la remunerazione dei capitali investiti che l'ente
pubblico spesso non possiede; se attivano risorse pubbliche
hanno comunque costi di riscossione e, in ogni caso,
soprattutto quando il finanziamento proviene da entrate
tributarie, devono attendere che si crei la disponibilità
finanziaria; sono sostanzialmente sganciate (eccetto che per i
BOC e i BOP, peraltro scarsamente utilizzati) da qualsiasi
relazione con la capacità contributiva o di finanziamento del
territorio sul quale vengono realizzate.
La presente proposta di legge si pone i seguenti
obiettivi:
favorire una relazione più diretta tra capacità
contributiva di un territorio e realizzazione di opere
pubbliche in quel territorio, attuando una forma di
federalismo fiscale;
aumentare l'importo impiegabile delle imposte dovute dai
privati, non prevedendo alcun costo di riscossione a carico
dello Stato o dell'ente pubblico;
anticipare, nell'interesse collettivo, la realizzazione
di opere pubbliche senza dover attendere i tempi di raccolta
delle risorse necessarie.
In altri termini, la proposta di legge consentirebbe la
immediata realizzazione, senza maggiori oneri a carico dello
Stato, degli enti pubblici o dei privati contribuenti, di
opere pubbliche i cui costi sarebbero assunti direttamente da
privati (lavoratori autonomi e contribuenti) i quali
potrebbero poi recuperare i costi sostenuti deducendoli dalle
imposte dovute allo Stato.
Tale concetto non è estraneo alla legislazione italiana,
basti ricordare la detrazione di imposta riconosciuta per la
ristrutturazione degli immobili, il credito di imposta per la
realizzazione di investimenti nelle aree svantaggiate, la
facoltà alternativa, data dalla legislazione in materia
urbanistica, di versare gli oneri di urbanizzazione o di
realizzare direttamente opere di urbanizzazione, i crediti di
imposta legati agli investimenti.
Il sistema proposto prevede che uno o più soggetti privati
congiuntamente (persone fisiche o giuridiche) possano assumere
a proprio carico i costi per la realizzazione di un'opera
pubblica già approvata dall'organo competente, ovvero possano
essere essi stessi promotori di un progetto a ciò finalizzato.
In ogni caso il soggetto pubblico competente a realizzare
l'opera rimane titolare delle proprie prerogative essendo
rimesso esclusivamente allo stesso il potere di approvare
eventuali opere pubbliche proposte dai privati, ma anche di
determinare con apposito atto di indirizzo quali opere, tra
quelle progettate dal soggetto pubblico o proposte dal
soggetto privato, abbiano la priorità.
Sotto il profilo della legittimità, la proposta di legge
non è incompatibile con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato in quanto non è diretta ad agevolare specifiche
categorie di contribuenti e non si realizza attraverso un
aiuto al funzionamento dell'impresa; non è incompatibile con
la normativa in materia di appalti pubblici, che troverebbe
regolare applicazione anche per l'esecuzione di queste opere,
rimanendo il soggetto pubblico stazione appaltante; si
presenta dal punto di vista dei soggetti interessati piuttosto
ampia in quanto riguarda sia i titolari di reddito di impresa
sia gli esercenti arti e professioni e nel contempo garantisce
un sufficiente livello di controllo essendo limitata a
soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Il raggiungimento degli scopi che il provvedimento si
propone sono realizzati attraverso la concessione di un
credito di imposta pari all'ammontare delle spese sostenute
per interventi strutturali su beni pubblici, aumentato di un
coefficiente di maggiorazione.
Il credito di imposta è uno strumento di incentivo molto
flessibile e di facile controllo da parte
dell'amministrazione, che è preferito a qualsiasi altra forma
di agevolazione finanziaria. Infatti, tale strumento ha
trovato negli ultimi anni, proprio per le sue caratteristiche,
un maggiore utilizzo da parte del legislatore e un maggiore
favore da parte dei potenziali beneficiari.
La misura è rivolta alle imprese e agli esercenti arti e
professioni, in quanto garantiscono, in relazione agli
obblighi di tenuta della contabilità, una maggiore facilità di
gestione e di monitoraggio del corretto utilizzo dello
strumento.
L'incentivo è limitato nel tempo per dare a tale misura
una maggiore dinamicità e per massimizzare gli effetti
benefici che essa produrrà nei primi anni di vigenza per il
settore dei lavori pubblici che necessita, proprio in questi
anni, di un rilancio non solo con riguardo alle grandi
iniziative nazionali, ma anche alle piccole e medie iniziative
locali che possono così essere facilmente sovvenzionate con
capitali privati.
Il credito di imposta spetta solo se le spese sono
effettivamente rimaste a carico di chi le ha sostenute. Non si
sono volute prevedere particolari norme antielusive ritenendo
che in caso di abuso si possa provvedere con la vigente
normativa a recuperare il credito indebitamente utilizzato e a
sanzionare la particolare irregolarità attraverso misure
previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Per rendere più vantaggioso il beneficio si prevede un
coefficiente di maggiorazione fisso legato sostanzialmente
alla natura dell'investimento, da determinare correttamente in
ragione del risparmio di riscossione dovuto dalle modalità di
reperimento dei fondi. Poiché tale valutazione necessita di
particolari calcoli e interessa vari fattori, si ritiene
opportuno delegarla ad un provvedimento di natura
regolamentare.
Inoltre, in caso di incapienza dell'imposta, il credito
potrà essere utilizzato anche in esercizi successivi con
un'ulteriore maggiorazione collegata direttamente al tasso di
remunerazione di titolo di Stato a breve termine (buono
ordinario del Tesoro trimestrale). Ovviamente questa ulteriore
maggiorazione sarà calcolata sull'importo effettivo delle
spese sostenute, al netto dell'incremento determinato dal
moltiplicatore fisso.
Lo strumento dell'agevolazione è reso particolarmente
flessibile delegando a specifici decreti ministeriali la
definizione esatta degli interventi su beni pubblici che danno
effettivamente diritto al credito di imposta o la natura e le
modalità di certificazione della spesa o gli obblighi
contabili e dichiarativi richiesti al beneficiario.
Infine, sono adeguatamente definiti gli effetti fiscali
diretti ed indiretti, neutralizzando il beneficio ai fini
della determinazione del reddito di impresa o di arti e
professioni, derivanti dalle regole di deducibilità che
potevano essere oggettivamente vantate dal beneficiario.