XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3411
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti
e professioni che partecipano, a decorrere da periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002 fino alla
chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007, con contributi a fondo perduto a spese relative
ad opere pubbliche è attribuito un credito di imposta pari
all'ammontare delle spese medesime aumentato di un
coefficiente di maggiorazione definito con apposito
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dalla legge 23
agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che le spese siano relative ad opere pubbliche la
cui tipologia è definita con apposito regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione e nella misura in cui le spese sono sostenute
effettivamente da uno dei soggetti di cui al medesimo
comma.
Art. 2.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 è
utilizzato nel medesimo periodo di imposta di sostenimento
della spesa e non può essere utilizzato nei periodi di imposta
successivi, salvo il caso di effettiva incapienza.
2. Dalla data di sostenimento delle spese alla data
relativa alla prima scadenza utile per l'utilizzo del credito
di imposta è riconosciuta un'ulteriore maggiorazione del
credito determinata in base al tasso di remunerazione dei
buoni ordinari del Tesoro (BOT) trimestrali applicato alla
data di sostenimento delle spese. Nel caso in cui alla prima
scadenza utile non sia possibile utilizzare, per incapienza,
l'intero importo del credito di imposta, sull'importo del
credito non compensato è riconosciuta fino alla data di
completo utilizzo del credito la medesima maggiorazione
calcolata in base al tasso di remunerazione dei BOT
trimestrali applicato alla data di sostenimento delle
spese.
3. Ai fini della presente legge si intende:
a) per data di sostenimento delle spese, la data
in cui l'ente appaltante l'opera pubblica attesta l'avvenuta
ricezione del contributo e il suo ammontare;
b) per prima data utile, la data in cui si
realizza un debito di imposta compensabile a prescindere dal
fatto che il debito sia compensato con altri crediti di
imposta o sia estinto con altra modalità.
4. Nel caso in cui il contribuente vanta altre forme di
crediti fiscali, l'utilizzo del credito di imposta nel periodo
di sostenimento delle spese, può essere effettuato a
discrezione del contribuente, prima o dopo l'utilizzazione
totale o parziale degli altri crediti.
Art. 3.
1. La formazione e l'utilizzo del credito di imposta di
cui all'articolo 1 è monitorato con apposite indicazioni
dichiarative e con specifiche rilevazioni contabili
individuate dal regolamento di cui al comma 1 dell'articolo
1.
2. Le modalità di certificazione delle spese sostenute e
gli adempimenti dichiarativi e contabili sono disciplinati dal
regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 1.
Art. 4.
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1 non
concorre alla formazione del reddito né della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva
ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla data di
sostenimento delle spese.
2. Le spese sostenute che danno diritto al credito di
imposta di cui all'articolo 1 non sono deducibili, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche, dal reddito di impresa o
di lavoro autonomo.