XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3406
Onorevoli Colleghi! - Il lavoro svolto nella scorsa
legislatura ha rappresentato un salto di qualità sia rispetto
all'attenzione dedicata e sia ai risultati ottenuti sul fronte
della tutela dei diritti dell'infanzia in rapporto alla
programmazione televisiva delle reti pubbliche e private.
Infatti, con l'istituzione nella XIII legislatura di una
Commissione bicamerale ad hoc, la Commissione
parlamentare per l'infanzia, istituita nel rispetto della
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991, e
della Costituzione, è stato possibile affrontare sul piano
parlamentare il rapporto complesso che si instaura tra i
bambini e il mezzo televisivo che, con la complessità dei suoi
messaggi, incide, innegabilmente, sui loro comportamenti e
sulla loro formazione. E' stato evidenziato che in Italia il
livello qualitativo di molta parte dell'offerta televisiva e
della comunicazione rivolte ai minori è ancora carente e
propone modelli di scarso valore qualitativo ed educativo e,
perciò, con l'istituzione della Commissione parlamentare per
l'infanzia, il problema dell'infanzia e delle nuove
generazioni assume per il Parlamento una centralità
strategica.
Nella XII e nella XIII legislatura i deputati di
Rifondazione comunista avevano già presentato la proposta di
legge recante "Norme per la tutela dei minori dalla pubblicità
televisiva" (atti Camera n. 2634 e n. 2165) nella quale,
evidenziando il delicato rapporto che lega l'immaginario
infantile alle immagini televisive, si cercava di intervenire
sul piano legislativo al fine di tutelare i minori dalle
manipolazioni del mercato e dalla diffusione presso i bambini
e le bambine di modelli di comportamento deteriori veicolati
per l'interesse economico.
Studi approfonditi condotti da anni, in vari Paesi, hanno
dimostrato, per quanto riguarda le scelte sui consumi, che i
bambini sono particolarmente "permeabili": infatti, i bambini
guardano e apprendono dalla pubblicità, ricordano
slogan, canzonette, nomi di prodotti e cercano spesso di
indurre i genitori a comprare i prodotti reclamizzati,
rivelando così di essere loro il vero target al quale si
riferiscono i pubblicitari. Autorevoli studiosi hanno rilevato
che sono i bambini al di sotto dei 7 anni di età ad essere
particolarmente vulnerabili a questi effetti, probabilmente
perché non sono in grado di discriminare tra il programma vero
e proprio e la pubblicità e non si rendono perciò conto che lo
scopo di quest'ultima è la vendita di prodotti. Un rapporto
sulla condizione giovanile in Italia evidenzia che lo
status di consumatore si acquisisce precocemente nella
nostra società. I bambini imparano presto a maneggiare il
denaro e con il procedere dell'età compiono sempre più
decisioni di acquisto nelle quali i genitori interferiscono
sempre meno e anzi, per alcune categorie di beni, l'influenza
dei figli sulle decisioni di acquisto dei genitori appare
sensibile.
Anche nella recentissima "Seconda relazione al
Parlamento sullo stato di attuazione della legge 3 agosto
1998, n. 369, Anni 2000-2001, - "L'infanzia nei media"" -
si legge: "Il dato interessante è che, mentre il tasso di
rappresentazione dell'infanzia diminuisce in tutti i
programmi, rimane costante nella pubblicità: negata fino quasi
alla sua eliminazione nell'intero palinsesto, l'infanzia
"tiene" in pubblicità, sintomo, forse, che più che come a un
gruppo sociale capace di influenza politica o culturale il
sistema dei media pensa ad essa come a un target
che esercita una importante funzione di consumo".
Per quanto riguarda la funzione del servizio pubblico, in
occasione dell'audizione nella Commissione parlamentare per
l'infanzia, il 7 aprile 1999, l'allora presidente della
RAI-Radiotelevisione italiana Spa Roberto Zaccaria ha
ribadito, tra l'altro, che: "la RAI, per effetto delle carte e
delle regole che la governano (...), ha una serie di obblighi
che riguardano la programmazione e in particolare quella per
ragazzi. In primo luogo vi è il Contratto di servizio, che
impone alla RAI l'obbligo di trasmettere non meno del 60 per
cento di un certo tipo di programmi, tra i quali sono compresi
anche programmi per bambini e per ragazzi. La RAI è anche
tenuta al rispetto di una serie di norme di autodisciplina,
nel senso che, oltre alle leggi e ai documenti come la Carta
di Treviso e di autoregolamentazione frutto della normativa
privata, essa segue anche regole come quelle contenute nel
codice per la pubblicità relativa ai minori, una sorta di
codice aggiuntivo rispetto alle normative già in vigore.
Quindi, alcuni obblighi sono contenuti nel Contratto di
servizio ed altri nel codice di autodisciplina per la
pubblicità, (...)".
Nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare per
l'infanzia, nel luglio 2000, ha approvato un'importante
risoluzione sul rapporto tra televisione e minori, la n.
7-00024, nella quale, per quanto riguarda la pubblicità, si
impegnava il Governo:
ad inserire il rispetto dei codici e delle carte
similari, compreso il codice di autodisciplina pubblicitaria,
fra le condizioni per il rilascio ed il rinnovo delle
concessioni televisive, fermo restando il potere sanzionatorio
attribuito all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
a stabilire che ogni convenzione, licenza, contratto di
servizio o autorizzazione all'esercizio di attività
televisive, via INTERNET e multimediali, contenga uno
specifico disciplinare sul rispetto dei diritti dei minori e
sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i
programmi dedicati all'infanzia;
a garantire il rispetto delle norme e dei codici di
autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai
minori anche promuovendo l'adozione di una segnaletica per le
interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le
emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole e
occulta e concorrendo inoltre a modificare la normativa
vigente al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie
durante le trasmissioni specificamente dedicate ai minori e di
evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie, nei
programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30
minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998, n. 122, possa
essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di
appositi "programmi contenitori" di durata superiore a trenta
minuti;
a considerare le proposte emergenti in Europa sui
messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante
i programmi destinati ai bambini e sui messaggi pubblicitari
di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di
cartoni animati.
Nel febbraio 2001 in occasione del convegno internazionale
"Children and young people in the new media landscape"
di Stoccolma, in cui il Convegno stesso ha fatto proprie le
proposte contenute nella citata proposta di legge atto Camera
n. 2165, Rifondazione comunista si è impegnata anche a
sostenere in sede di Unione europea l'adozione di quella parte
di legislazione svedese che vieta la pubblicità indirizzata ai
minori di dodici anni e l'utilizzo di personaggi
dell'immaginario infantile per qualsiasi forma di
pubblicità.
Anche nell'informativa sul pluralismo nell'informazione
del Presidente della Repubblica, del 23 luglio 2002,
richiamando la cosiddetta "direttiva quadro" europea
(direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002), viene ricordato che la politica audiovisiva
e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di
interesse generale tra cui la tutela dei minori.
Nel disegno di legge di riforma del sistema
radiotelevisivo, presentato alla Camera dei deputati il 25
settembre 2002 (atto Camera n. 3184), all'articolo 4 comma 1,
lettera c), si legge che è garantita "la diffusione di
trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali ed oneste,
che (...) non arrechino pregiudizio morale o fisico a
minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai
bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e
siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei
programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli
ulteriori limiti e divieti previsti dalla legge".
Nel ripresentare la proposta di legge ribadiamo che il
divieto alla pubblicità nei programmi televisivi destinati ai
minori deve essere totale. Infatti si ritiene che la
pubblicità che compare, per esempio, sulla carta stampata,
anche sulle pubblicazioni rivolte ai bambini, non abbia lo
stesso potere persuasivo e forse anche pervasivo, data
l'elevata quantità di tempo che le viene dedicata e dato il
suo peculiare linguaggio, della televisione.
Ma quanto fino a qui esposto necessita, per completezza,
di una riflessione e di una ulteriore analisi stavolta in
positivo: la televisione occupa all'interno delle nostre case
il tempo e lo spazio che noi le diamo, dal punto di vista
pedagogico non si giustifica alcuna presa di posizione rigida
o univoca. Chi sostiene che per la salute mentale dei bambini
la cosa migliore sarebbe abolire la televisione fa
un'affermazione che è assolutamente "fuori gioco". Eliminare
la televisione dal proprio spazio domestico significa solo
avere uno strumento in meno, non delle garanzie in più. Se
chiediamo al bambino di spegnere il televisore dovremmo
proporre qualcosa in alternativa. Gianni Rodari scriveva che
spegnere il televisore per fare leggere un libro porta il
bambino ad odiare la lettura. E allora l'unica proposta
credibile che possiamo offrire ai nostri figli per sbloccare
questo circolo vizioso, l'unica attività che loro stessi
considerano preferibile alla televisione, è il poter giocare
con gli altri bambini. Le risposte individuali non servono,
occorre una proposta collettiva, sociale, politica. Occorre
che i bambini possano di nuovo uscire da soli di casa, che le
città cambino, che diventino anche a misura di bambini. Questa
è una battaglia possibile, per la quale vale la pena
impegnarsi, l'unica che può salvare i nostri figli dalla
solitudine e dalla "morsa" della televisione.
L'articolo 1 della proposta di legge fa riferimento alle
disposizioni sulla pubblicità e la tutela di bambini e di
adolescenti regolate fino ad oggi dall'articolo 8 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
dall'articolo 11 della convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa
esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni 30 novembre 1991, n. 425, e
dall'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
74, recependo le indicazioni previste dal codice di
autodisciplina pubblicitaria e dalle raccomandazioni della
Comunità europea in merito alla pubblicità ingannevole e alla
tutela degli interessi e della sensibilità dei minori.
Nell'articolo 2, comma 1, sono indicate le fasce orarie in
cui viene fatto divieto alle emittenti televisive (pubbliche e
private) di trasmettere spot pubblicitari su giochi e su
giocattoli di qualsiasi tipo. La fascia d'orario indicata è
piuttosto ampia, ma tiene conto sia del fatto che, quasi
ininterrottamente, vengono mandati in onda programmi per
bambini e sia che gli spot potrebbero essere inseriti in
programmi che non sono dichiaratamente dedicati a loro, ma
possono costituire un'occasione per aggirare il problema (per
esempio nei programmi scientifici sugli animali che vengono
trasmessi spesso nella fascia pomeridiana e che sono,
notoriamente, molto seguiti dai bambini). Nel comma 2 si fa
divieto, assoluto, di inserire nei programmi per i bambini
spot pubblicitari di qualsiasi tipo, questo per evitare
sia di inserire spot che reclamizzino prodotti diversi
dai giocattoli o dai giochi e sia per evitare che programmi
per bambini vengano trasmessi in fasce d'orario non fruibili
da loro (per esempio a tarda notte) ma possano essere
visionati successivamente avendoli videoregistrati. Nel comma
3 si fa riferimento alla legge n. 122 del 1998 che vieta la
trasmissione di pubblicità e televendite solo nei programmi
per bambini di durata inferiore a trenta minuti. Il comma 4
prevede il divieto di usare i minori come protagonisti di
messaggi pubblicitari, spot e televendite.
L'articolo 3 reca le sanzioni in caso di violazione alle
norme di cui all'articolo 2.