XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3406
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Alla pubblicità di giocattoli e di giochi di qualsiasi
tipo si applicano l'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n.
223, e successive modificazioni, l'articolo 11 della
convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta
a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5
ottobre 1991, n. 327, l'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30
novembre 1991, n. 425, e l'articolo 6 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 74.
Art. 2.
(Divieto di trasmissione).
1. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e
private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti
giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia oraria
compresa tra le ore 7 e le ore 21.
2. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e
private di trasmettere durante, all'inizio o alla fine di
programmi destinati ai bambini e all'inizio, durante e alla
fine di programmi di cartoni animati, messaggi pubblicitari di
qualsiasi tipo.
3. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e
private di inserire televendite nei programmi o cartoni
animati destinati ai bambini.
4. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e
private usare i minori come protagonisti di messaggi
pubblicitari, spot e televendite.
Art. 3.
(Sanzioni).
1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni
previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422.