XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3406




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Disposizioni generali).

        1. Alla pubblicità di giocattoli e di giochi di qualsiasi tipo si applicano l'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, l'articolo 11 della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 30 novembre 1991, n. 425, e l'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.


Art. 2.

(Divieto di trasmissione).

        1. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi di qualsiasi tipo nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 21.
        2. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di trasmettere durante, all'inizio o alla fine di programmi destinati ai bambini e all'inizio, durante e alla fine di programmi di cartoni animati, messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo.
        3. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di inserire televendite nei programmi o cartoni animati destinati ai bambini.
        4. E' fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private usare i minori come protagonisti di messaggi pubblicitari, spot e televendite.


Art. 3.

(Sanzioni).

        1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.



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