XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3405
Onorevoli Colleghi! - La figura dell'ottico è stata
introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie
nell'ordinamento normativo italiano con il regio decreto 31
maggio 1928, n. 1334.
Le associazioni professionali che rappresentano la
categoria degli ottici-optometristi, hanno più volte richiesto
una revisione degli ambiti professionali dell'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie dell'ottico ormai considerati
inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi
anni.
Nella passata legislatura il Ministero della sanità
ritenne di avviare un processo di revisione delle mansioni di
cui all'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1934, n. 1334,
e della relativa formazione.
A tale fine si svolsero una serie di incontri con le
associazioni professionali degli ottici-optometristi e con i
rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri.
Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno
schema di provvedimento, apprezzato dalla categoria degli
ottici-optometristi, che individuando il nuovo profilo
professionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,
prevedeva una formazione universitaria per i nuovi operatori
sanitari, al termine della quale si conseguiva il titolo
abilitante alla relativa professione sanitaria.
La fine della legislatura ha interrotto l'iter del
provvedimento.
Nell'attuale legislatura il Ministero della salute ha
formulato un nuovo testo che è stato inviato al Consiglio di
Stato per il previsto parere.
Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n.
1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che
"l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha
fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia
delle professioni (...) iscritta tra le materie di
legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può
esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione
di principi fondamentali". Infatti, continuano i giudici del
Consiglio di Stato "nel nuovo sistema di legislazione
concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di
determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli
interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i
cosiddetti princìpi fondamentali); va riconosciuto invece alla
legge regionale (legittimata nel nuovo sistema, ad avvalersi,
per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di
regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a
discipline diversificate che si innestino nel tronco
dell'assetto unitario espresso a livello di princìpi
fondamentali".
Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali
rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti
l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti
(rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio
abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso
all'attività professionale (significativi anche sotto il
profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie).
"Il potere statale di intervento, in relazione alle
professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va
pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via
legislativa con princìpi fondamentali, tale essendo il livello
prescritto dall'articolo 117 della Costituzione".
Gli ottici in Italia sono circa 28 mila e lavorano in
circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1
miliardo di euro annui.
Si rende necessario ed urgente, così come chiede la
categoria, giungere ad un aggiornamento della normativa in
modo da rendere i nostri ottici-optometristi concorrenziali ed
in linea con gli altri Paesi dell'Unione europea e con le
Nazioni più evolute.
Onorevoli colleghi, si esprime la convinzione che la
presente proposta di legge nel soddisfare le esigenze
descritte rappresenta un intervento che sarà molto
favorevolmente considerato anche dagli utenti.
Si confida, perciò, nella sensibile e positiva accoglienza
della presente proposta di legge.