XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3405
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura libero professionale
dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo:
l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso
del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia
professionale l'esame soggettivo ed oggettivo delle deficienze
puramente ottiche della vista, sia mediante la prescrizione,
l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, di
lenti a contatto, correttive ed estetiche, di ausili visivi
per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva
di sua competenza.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1,
l'ottico-optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e
comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia
correttive che estetiche, ed ausili visivi per ipovedenti,
utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei
allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del
medico-chirurgo.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al
pubblico e alla riparazione di lenti ed occhiali, quando
l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o
le parti di essi, di cui si chiede il ricambio o la
riparazione.
3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività
dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di
diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività
autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre
aree sanitarie.
5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività
professionale in regime libero professionale o di dipendenza,
sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia
all'interno di strutture imprenditoriali.
6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista
occorre essere iscritti agli appositi albi professionali,
istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Per accedere agli albi professionali degli
ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato
facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello di ottica optometria, o titolo equipollente,
rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in optometria,
anche in Stati facenti parte dell'Unione europea;
d) avere superato gli esami di Stato di
abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella
regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma
6 tutti coloro che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano in possesso del diploma di ottico e di un
attestato rilasciato da un'istituto di istruzione superiore di
optometria o da istituto analogo costituito dagli enti
territoriali o da questi riconosciuto. E' altresì concesso, in
via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che
dimostrino di avere esercitato per cinque anni tale
professione, avendo conseguito il titolo di ottico, di
accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
9. La professione di ottico-optometrista non è cumulabile
con alcuna altra libera professione.
10. Chiunque eserciti la professione di
ottico-optometrista o si fregi di tale titolo senza essere
iscritto negli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con la ammenda da euro
260 ad euro 2.600.
Art. 3.
1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina,
possono istituire corsi di laurea di primo livello in ottica
optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e
successive modificazioni.
Art. 4.
1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di
Stato per l'abilitazione alla professione di
ottico-optometrista. Tali esami sono effettuati in Roma e
consistono in prove scritte ed orali.
2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione
coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica
optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7,
lettera c), hanno svolto con decorrenza dal
conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica
professionale presso un ottico optometrista in attività ed
iscritto all'albo di cui al medesimo articolo 2, comma 6.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta
da un professore ordinario di una facoltà universitaria di
scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da
due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e da quattro
ottici-optometristi iscritti negli albi di cui all'articolo 2,
comma 6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si
prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo
in sede di prima applicazione della presente legge e per un
periodo transitorio pari a cinque anni.
4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali
è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 5.
1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini
professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabiliscono le norme al funzionamento degli
ordini professionali degli ottici-optometristi e della
Federazione nazionale di cui al comma 1, alle elezioni degli
organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia
professionale, nonché alle norme relative alla prima
formazione degli albi professionali regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della
sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre
1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio
dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. E' garantito
comunque il completamento degli studi agli allievi che siano
iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio l928, n. 1334, è abrogato. E' comunque fatta
salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad
esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli
ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni di
cui all'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto l'esame di
Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'allegato B annesso al decreto del Ministro
della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.