XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3403
Onorevoli Colleghi! - L'orientamento della
giurisprudenza in materia di impugnazione delle misure
cautelari coercitive per le quali sia già intervenuta la
scarcerazione ha visto, nel passato, sentenze contrastanti.
Infatti, ci sono pronunce della Corte di cassazione
secondo le quali solo un interesse concreto ed attuale può
legittimare la richiesta di riesame. Secondo tale orientamento
l'interesse non è ipotizzabile quando la misura cautelare
personale coercitiva abbia per qualsiasi ragione perduto
efficacia. Tale orientamento giurisprudenziale considera
l'istituto del riesame come un mezzo per assicurare un
controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla
libertà personale e non siano destinati a incidere sulla
fondatezza dell'accusa. Pertanto la cessazione, per qualsiasi
causa, dell'efficacia del provvedimento restrittivo determina
l'impossibilità di ravvisare un interesse a proporre
un'istanza di riesame.
In senso contrario, si è pronunciata più volte la stessa
Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, stabilendo che
"l'interesse della persona sottoposta alle indagini ad
ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di
ricorso per Cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che
ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, permane anche
nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata, nelle more
del procedimento" (Cassazione penale - Sezioni unite 12
ottobre 1993, in Cassazione penale 94, 283). Secondo
tale pronuncia, seguita da numerose altre, la revoca oppure la
maturazione - nel corso del giudizio di impugnazione - del
termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 292, comma
2, lettera d), del codice di procedura penale, della
misura cautelare o qualsiasi altra causa, non preclude
all'interessato il diritto di impugnare l'ordinanza di
custodia cautelare ed ottenere in sede di gravame la pronuncia
di illegittimità del provvedimento che ha applicato o
mantenuto la custodia cautelare.
Conseguentemente, la pronunzia di annullamento della
misura cautelare adottata nel procedimento incidentale de
libertate diverrebbe idonea a fondare il diritto ai sensi
dell'articolo 314, comma 2, del codice di procedura penale
alla riparazione per l'ingiusta detenzione.
In considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale
appare opportuno approvare una norma chiara e precisa.
A tale scopo la presente proposta di legge prevede la
modifica dell'articolo 568 del codice di procedura penale.