XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3403




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 4 dell'articolo 568 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione anche quando sia già stata disposta la scarcerazione".



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