XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3403
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 568 del codice di
procedura penale, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Avverso un provvedimento restrittivo della
libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione
anche quando sia già stata disposta la scarcerazione".