XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3401
Onorevoli Colleghi! - Il testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
"testo unico", rappresenta certamente una felice esperienza di
sintesi dell'alluvionale normativa relativa alle autonomie
locali. A distanza di più di due anni dall'emanazione del
testo unico è però diffusamente sentita l'esigenza di un
intervento legislativo di adeguamento. Il presente progetto di
legge si propone appunto di innovare quelle parti del testo
unico che si sono rivelate lacunose o di difficile
applicazione, anche alla luce della riforma del titolo V della
parte seconda della Costituzione.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce
nell'ordinamento l'istituto della sospensione dalla carica del
consigliere nominato assessore nei comuni con più di 15.000
abitanti e nelle province. In base al meccanismo delineato
nella norma, la sospensione dura per il periodo di svolgimento
dell'incarico di assessore. Quest'ultimo viene temporaneamente
sostituito in consiglio dal primo dei non eletti.
L'articolo 2 attribuisce in capo ai consigli comunale e
provinciale l'intera potestà regolamentare. Attualmente i
consigli hanno una potestà regolamentare generale, ad
eccezione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi che sono emanati dalla giunta in base ai criteri
dettati dal consiglio. Con la disposizione citata si intende
riportare in capo al consiglio anche la competenza relativa
all'approvazione di quest'ultima tipologia di regolamenti.
L'articolo 3 vuole porre rimedio alla carenza di controlli
determinatasi con l'abrogazione dell'articolo 130 della
Costituzione e, quindi, con il venir meno dei comitati
regionali di controllo (CORECO). Viene riconosciuta, infatti,
la legittimazione attiva ai consiglieri relativamente
all'impugnazione, dinanzi gli organi della giustizia
amministrativa, degli atti prima sottoposti al controllo
preventivo di legittimità dei CORECO (statuti, regolamenti e
bilanci). Un numero qualificato di consiglieri potrà impugnare
tali atti in base ad una procedura speciale, che prevede tempi
di giudizio ridotti nonché la possibilità di non avvalersi di
legali.
L'articolo 4 fa chiarezza sulla competenza
all'attribuzione degli incarichi professionali. Dovranno
essere conferiti dal dirigente previa deliberazione della
giunta. L'intervento preliminare dell'organo esecutivo è
opportuno perché la legge consente il conferimento degli
incarichi solo qualora le strutture dell'ente non siano in
grado di svolgere l'attività oggetto della prestazione
esterna. Spetta, pertanto, all'organo politico dell'ente
valutare se è opportuno o meno ricorrere a professionalità
esterne, anche in considerazione dell'onere di spesa che tale
scelta di conferimento comporta.
L'articolo 5 introduce come nuova ipotesi di scioglimento
del consiglio comunale, quella della mancata adozione nei
termini del piano regolatore generale. Si tratta di uno
strumento indispensabile per l'attività amministrativa
dell'ente e per l'economia della comunità locale; è opportuno,
pertanto, che gli amministratori siano fortemente
responsabilizzati circa l'indispensabilità dell'adozione dello
strumento urbanistico. Per dare la possibilità ai comuni di
mettersi in regola, al fine di non incorrere in questa nuova
ipotesi dissolutoria dell'organo assembleare, l'entrata in
vigore della disposizione in questione è posticipata al
trecentosessantesimo giorno successivo alla pubblicazione
della legge nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 6 abolisce i concorsi riservati esclusivamente
al personale interno, in attuazione di una recente sentenza
della Consulta che ha stabilito l'illegittimità costituzionale
di tali tipologie concorsuali.
L'articolo 7 pone rimedio al vuoto normativo determinatosi
con l'entrata in vigore del testo unico. Quest'ultimo,
infatti, ha inopinatamente abrogato la norma del testo unico
della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto n.
383 del 1934 che consentiva agli enti locali di comminare
sanzioni per la violazione di regolamenti consiliari e di
ordinanze sindacali. Si intende, in pratica, con il citato
articolo 7, ridare agli enti locali la possibilità di
stabilire ipotesi sanzionatorie in merito alla mancata
osservanza dei propri atti normativi.
L'articolo 8 differisce il termine (attualmente fissato al
30 giugno 2003) per la trasformazione in società di capitali
delle aziende speciali e dei consorzi di enti locali che
gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza industriale.
Tale differimento si rende assolutamente necessario perché il
regolamento di attuazione dell'articolo 35 della legge
finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), in base al quale
saranno individuate le varie tipologie di servizi pubblici
locali di rilevanza industriale, è ben lungi dal completare il
suo iter di emanazione, nonostante il comma 16 del
predetto articolo 35 prevedesse la data ultima del 30 giugno
2002.
L'articolo 9 introduce numerose modifiche al sistema
elettorale. Le lettere a), b) e c) del comma 1
consentono l'elezione a consigliere soltanto al candidato a
sindaco (o a presidente della provincia) perdente che ha
conseguito la seconda cifra elettorale. Tale disposizione
servirà a scoraggiare le candidature a sindaco e a presidente
finalizzate unicamente all'ingresso in consiglio.
La lettera d), in una logica di omogeneizzazione dei
sistemi elettorali, elimina il voto disgiunto attualmente
possibile solo per l'elezione del sindaco nei comuni con più
di 15.000 abitanti.
Le lettere e) ed f), eliminando il riferimento
alla coalizione, prevedono che la soglia di sbarramento del 3
per cento debba essere superata da ogni singola lista.
La lettera g) è finalizzata ad assicurare una
maggioranza più solida nei comuni con popolazione compresa tra
15.001 e 30.000 abitanti. Attualmente questi comuni eleggono
un consiglio di 20 membri dei quali il 60 per cento (12) di
maggioranza e il 40 per cento (8) di opposizione. In pratica,
sono solo 2 i consiglieri che garantiscono la maggioranza in
consiglio, con tutti i problemi che ne conseguono circa la
stabilità politico-amministrativa. E' opportuno, pertanto,
portare il margine di maggioranza ad almeno tre consiglieri. A
tal fine, la modifica proposta prevede che nei comuni in
questione vengano eletti 26 consiglieri, dei quali 16 (il 60
per cento arrotondato per eccesso) di maggioranza e 10 di
minoranza. Il problema non si pone per i comuni con
popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti che votano con il
sistema del turno unico, che assegna i due terzi dei
consiglieri (quindi, tredici su venti) alla maggioranza.
L'articolo 10 pone rimedio ad un annoso vuoto legislativo,
stabilendo che il sindaco e gli assessori dei comuni compresi
nel territorio della provincia sono incompatibili con le
cariche di presidente e di assessore provinciale.
L'articolo 11 pone in capo al difensore civico regionale
il potere, prima attribuito ai soppressi CORECO, di nomina dei
commissari ad acta per le designazioni di competenza del
sindaco o del presidente della provincia non effettuate nei
termini prescritti.
L'articolo 12 consente ai sindaci di conferire le funzioni
dirigenziali anche ai responsabili degli uffici o dei servizi
incardinati in strutture organizzative prive di dirigente
titolare. Attualmente tale conferimento è possibile solo nei
comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.
L'articolo 13 consente agli enti locali di emanare
regolamenti anche nelle materie per le quali lo Stato ha
previsto che l'intervento regolamentare degli enti locali
debba svolgersi nel rispetto delle leggi regionali attuative,
nell'ipotesi di mancata approvazione di queste ultime. La
disposizione serve ad evitare che l'inerzia legislativa
regionale menomi la potestà regolamentare degli enti
locali.
L'articolo 14 stabilisce che sono nulli di diritto i
contratti a tempo determinato, per i dirigenti e le alte
specializzazioni, stipulati in violazione del numero massimo
consentito, pari al 5 per cento della dotazione organica.
Saranno gli amministratori che li hanno autorizzati a
rispondere a titolo personale delle obbligazioni eventualmente
derivanti dai contratti nulli.
L'articolo 15 introduce nell'ordinamento degli enti locali
una disposizione analoga a quella di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul rapporto
Ministro-dirigenti. Viene, in pratica, ribadita la separazione
tra gestione amministrativa, di competenza della burocrazia, e
attività di controllo e di indirizzo spettante al livello
politico. In caso di inerzia del dirigente nell'adozione di un
atto dovuto, il sindaco (o il presidente della provincia) può
nominare un commissario ad acta, dando tempestiva
comunicazione al consiglio del relativo provvedimento.
Inoltre, sulla falsariga dell'annullamento ministeriale, la
giunta può deliberare l'annullamento delle determinazioni
dirigenziali illegittime, previa comunicazione agli
interessati dell'avvio del procedimento ai sensi della legge
n. 241 del 1990. Tale ultima previsione consente all'ente di
cautelarsi in merito alle conseguenze che potrebbero derivare
da provvedimenti amministrativi illegittimi adottati dalla
dirigenza.
L'articolo 16, infine, prevede che l'ineleggibilità a
consigliere, posta in capo al personale comunale e
provinciale, non sia sanabile con il collocamento in
aspettativa (come statuito dall'articolo 60, comma 3, del
testo unico) relativamente ai dipendenti dei comuni con meno
di 5.000 abitanti. La "ratio" della norma è da
rintracciare nella necessità di evitare che nei piccoli comuni
un dipendente che riveste una importante responsabilità
gestionale possa utilizzare la stessa per fini politici,
fruendo così di un indebito vantaggio nei confronti degli
altri partecipanti alla competizione elettorale.