XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3401




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sospensione dalla carica
dei consiglieri nominati assessori).

        1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta è sospeso di diritto dalla carica di consigliere, all'atto dell'accettazione della nomina e per il periodo di svolgimento dell'incarico di assessore, ed è temporaneamente sostituito dal primo dei non eletti".


Art. 2.

(Competenza dei consigli
nell'approvazione dei regolamenti).

        1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 42, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

                "a) statuti dell'ente, delle aziende speciali e regolamenti;";

            b) all'articolo 48, il comma 3 è abrogato.


Art. 3.

(Legittimazione attiva dei consiglieri).

        1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

        "4-bis. I consiglieri comunali e provinciali possono impugnare, dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, le deliberazioni della giunta e del consiglio per le quali non hanno espresso voto favorevole, relative alle materie di cui all'articolo 126, comma 1. L'impugnativa è ammissibile se proposta da almeno un quarto dei consiglieri provinciali o da un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero da un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Ai giudizi di cui al presente comma si applica la procedura speciale prevista dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

        4-ter. Nei giudizi di cui al comma 4-bis i ricorrenti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente ovvero, in mancanza, da un funzionario apicale, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente".


Art. 4.

(Conferimento degli incarichi professionali).

        1. All'articolo 107, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

            "i-bis) il conferimento degli incarichi professionali, previa deliberazione della giunta".


Art. 5.

(Mancata adozione
del piano regolatore generale).

        1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

            "c-bis) quando non sia adottato nei termini prescritti il piano regolatore generale".
        2. La disposizione di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c-bis), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dal comma 1 del presente articolo, entra in vigore il trecentosessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 6.

(Abolizione dei concorsi interni).

        1. Il comma 3 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.


Art. 7.

(Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative).

        1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

        "Art. 7-bis.- (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali nonché delle ordinanze sindacali di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
            2. L'organo competente a irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".


Art. 8.

(Differimento di termine).

        1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è differito al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 del citato articolo 35.

Art. 9.

(Modifiche al sistema elettorale).

        1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 71, comma 9, ultimo periodo, le parole: "a ciascuna lista di minoranza" sono sostituite dalle seguenti: "alla lista che ha conseguito la seconda cifra elettorale";

            b) all'articolo 73, comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco che ha conseguito la seconda cifra elettorale, se collegato ad una lista che ha ottenuto almeno un seggio.";

            c) all'articolo 75, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di presidente della provincia che ha conseguito la seconda cifra elettorale, se collegato ad un gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio";

            d) all'articolo 72, comma 3, ultimo periodo, le parole: ", anche non collegato alla lista prescelta," sono soppresse;

            e) all'articolo 73, comma 7, le parole: "e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia" sono soppresse;

            f) all'articolo 75, comma 5, le parole: "e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia" sono soppresse;

            g) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
                "e-bis) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;".


Art. 10.

(Incompatibilità).

        1. All'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

            "3-bis. Il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della provincia sono incompatibili con le cariche di presidente e di assessore provinciale".


Art. 11.

(Nomina di commissari ad acta).

        1. All'articolo 50, comma 9, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il comitato regionale di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "il difensore civico regionale".


Art. 12.

(Conferimento di funzioni dirigenziali).

        1. All'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "qualifica dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ovvero relativamente alle unità organizzative incardinate in strutture prive di dirigente titolare,".


Art. 13.

(Esercizio dell'attività regolamentare
degli enti locali).

        1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

            "1-bis. Qualora leggi statali prevedano che l'attività regolamentare debba essere attuata nel rispetto di norme stabilite da leggi regionali, in caso di mancata entrata in vigore di queste ultime, gli enti locali possono comunque esercitare tale attività nel rispetto dei principi previsti dalle leggi statali che disciplinano la materia".


Art. 14.

(Contratti dirigenziali a tempo determinato).

        1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

            "2-bis. I contratti di cui al comma 2, che eccedono la percentuale massima stabilita, sono da considerare nulli; gli amministratori che li hanno autorizzati rispondono a titolo personale delle eventuali obbligazioni che ne derivano".


Art. 15.

(Annullamento delle determinazioni illegittime e nomina
del commissario ad acta per l'adozione di atti
dirigenziali).

        1. All'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

            "7-bis. Il sindaco e il presidente della provincia non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco o il presidente della provincia può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco o il presidente della provincia può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando tempestiva comunicazione al consiglio del relativo provvedimento. La giunta può deliberare l'annullamento delle determinazioni dirigenziali illegittime, previa attivazione del relativo procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241".


Art. 16.

(Ineleggibilità dei dipendenti dei comuni con meno di
5.000 abitanti).

        1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

            "3-bis. Il comma 3 non si applica ai dipendenti dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti relativamente alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1, numero 7)".



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