XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3401
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sospensione dalla carica
dei consiglieri nominati assessori).
1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito
dal seguente:
"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta è
sospeso di diritto dalla carica di consigliere, all'atto
dell'accettazione della nomina e per il periodo di svolgimento
dell'incarico di assessore, ed è temporaneamente sostituito
dal primo dei non eletti".
Art. 2.
(Competenza dei consigli
nell'approvazione dei regolamenti).
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a) statuti dell'ente, delle aziende speciali e
regolamenti;";
b) all'articolo 48, il comma 3 è abrogato.
Art. 3.
(Legittimazione attiva dei consiglieri).
1. All'articolo 43 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 sono
aggiunti i seguenti:
"4-bis. I consiglieri comunali e provinciali possono
impugnare, dinanzi agli organi della giustizia amministrativa,
le deliberazioni della giunta e del consiglio per le quali non
hanno espresso voto favorevole, relative alle materie di cui
all'articolo 126, comma 1. L'impugnativa è ammissibile se
proposta da almeno un quarto dei consiglieri provinciali o da
un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore
a 15.000 abitanti ovvero da un quinto dei consiglieri nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Ai giudizi di
cui al presente comma si applica la procedura speciale
prevista dall'articolo 23-bis della legge 6 dicembre
1971, n.1034, introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio
2000, n. 205.
4-ter. Nei giudizi di cui al comma 4-bis i
ricorrenti possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere
rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente ovvero, in mancanza, da
un funzionario apicale, autorizzato dal rappresentante legale
dell'ente".
Art. 4.
(Conferimento degli incarichi professionali).
1. All'articolo 107, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera i) è
aggiunta la seguente:
"i-bis) il conferimento degli incarichi
professionali, previa deliberazione della giunta".
Art. 5.
(Mancata adozione
del piano regolatore generale).
1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la lettera c) è
aggiunta la seguente:
"c-bis) quando non sia adottato nei termini
prescritti il piano regolatore generale".
2. La disposizione di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera c-bis), del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, entra in vigore il trecentosessantesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6.
(Abolizione dei concorsi interni).
1. Il comma 3 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
Art. 7.
(Disposizioni in materia
di sanzioni amministrative).
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis.- (Sanzioni amministrative). - 1.
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle
disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali nonché
delle ordinanze sindacali di cui all'articolo 54, commi 2 e 3,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a
500 euro.
2. L'organo competente a irrogare le sanzioni
amministrative è individuato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689".
Art. 8.
(Differimento di termine).
1. Il termine di cui all'articolo 35, comma 8, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, è
differito al centottantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 16 del
citato articolo 35.
Art. 9.
(Modifiche al sistema elettorale).
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 71, comma 9, ultimo periodo, le
parole: "a ciascuna lista di minoranza" sono sostituite dalle
seguenti: "alla lista che ha conseguito la seconda cifra
elettorale";
b) all'articolo 73, comma 11, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Una volta determinato il numero dei
seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate,
è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere
il candidato alla carica di sindaco che ha conseguito la
seconda cifra elettorale, se collegato ad una lista che ha
ottenuto almeno un seggio.";
c) all'articolo 75, comma 10, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Una volta determinato il numero dei
seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, è in primo
luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il
candidato alla carica di presidente della provincia che ha
conseguito la seconda cifra elettorale, se collegato ad un
gruppo di candidati che ha ottenuto almeno un seggio";
d) all'articolo 72, comma 3, ultimo periodo, le
parole: ", anche non collegato alla lista prescelta," sono
soppresse;
e) all'articolo 73, comma 7, le parole: "e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale
soglia" sono soppresse;
f) all'articolo 75, comma 5, le parole: "e che non
appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato
tale soglia" sono soppresse;
g) all'articolo 37, comma 1, dopo la lettera
e) è inserita la seguente:
"e-bis) da 26 membri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti;".
Art. 10.
(Incompatibilità).
1. All'articolo 65 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
"3-bis. Il sindaco e gli assessori dei comuni
compresi nel territorio della provincia sono incompatibili con
le cariche di presidente e di assessore provinciale".
Art. 11.
(Nomina di commissari ad acta).
1. All'articolo 50, comma 9, secondo periodo, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "il
comitato regionale di controllo" sono sostituite dalle
seguenti: "il difensore civico regionale".
Art. 12.
(Conferimento di funzioni dirigenziali).
1. All'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "qualifica
dirigenziale" sono inserite le seguenti: ", ovvero
relativamente alle unità organizzative incardinate in
strutture prive di dirigente titolare,".
Art. 13.
(Esercizio dell'attività regolamentare
degli enti locali).
1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
"1-bis. Qualora leggi statali prevedano che
l'attività regolamentare debba essere attuata nel rispetto di
norme stabilite da leggi regionali, in caso di mancata entrata
in vigore di queste ultime, gli enti locali possono comunque
esercitare tale attività nel rispetto dei principi previsti
dalle leggi statali che disciplinano la materia".
Art. 14.
(Contratti dirigenziali a tempo determinato).
1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito
il seguente:
"2-bis. I contratti di cui al comma 2, che
eccedono la percentuale massima stabilita, sono da considerare
nulli; gli amministratori che li hanno autorizzati rispondono
a titolo personale delle eventuali obbligazioni che ne
derivano".
Art. 15.
(Annullamento delle determinazioni illegittime e nomina
del commissario ad acta per l'adozione di atti
dirigenziali).
1. All'articolo 107 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 è aggiunto
il seguente:
"7-bis. Il sindaco e il presidente della provincia
non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o
altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco o il
presidente della provincia può fissare un termine perentorio
entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave
inosservanza delle direttive da parte del dirigente
competente, che determinino pregiudizio per l'interesse
pubblico, il sindaco o il presidente della provincia può
nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un
commissario ad acta, dando tempestiva comunicazione al
consiglio del relativo provvedimento. La giunta può deliberare
l'annullamento delle determinazioni dirigenziali illegittime,
previa attivazione del relativo procedimento ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241".
Art. 16.
(Ineleggibilità dei dipendenti dei comuni con meno di
5.000 abitanti).
1. All'articolo 60 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito
il seguente:
"3-bis. Il comma 3 non si applica ai dipendenti
dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
relativamente alla causa di ineleggibilità di cui al comma 1,
numero 7)".