XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3393




        Onorevoli Colleghi! - 1. Crediamo sia a tutti voi noto il dibattito che si è aperto a seguito della presentazione dell'emendamento 1.01 al testo base A.C. n. 185 delle proposte di legge presentate per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (emendamento ritirato il 17 luglio ultimo scorso con il dichiarato intento di provvedere alla sua trasformazione in autonoma proposta di legge e così consentire una discussione più ampia e approfondita).
        Orbene - senza qui riportare le diverse posizioni espresse da esponenti politici o da commentatori e senza qui ricordare specificatamente l'asprezza o la demagogia o il moralismo che spesso hanno caratterizzato le singole dichiarazioni - è certo che sull'esistenza del problema costituito dalla cosiddetta "inviolabilità" vi è stata una rilevante convergenza e che da più parti si è affermata l'esigenza di una rivisitazione della materia al fine di individuare un nuovo punto di equilibrio tra i poteri dello Stato. Una esigenza, questa, della quale si sono già fatte carico le proposte di legge presentate in materia nella presente legislatura, tutte finalizzate alla reintroduzione della già abrogata autorizzazione al procedimento penale (vedi: A.S. n. 1014 dei senatori Consolo, Kappler e Menardi; A.C. n. 2890 dei deputati Craxi, Milioto, Nicolosi, Cossa e Moroni; A.C. n. 3027 del deputato Cossiga).
        E, sul punto, vale la pena rammentare quanto affermato, nella riunione congiunta delle Commissioni I e II della Camera dei deputati del 17 luglio ultimo scorso, dal Presidente della Commissione affari costituzionali ("il provvedimento, una volta assegnato, verrà calendarizzato, attesa la rilevanza del problema posto all'attenzione delle Commissioni") e da diversi esponenti della opposizione (vedi resoconto: "occorre affrontare una questione che presenta numerosi punti di problematicità"; "raccoglie l'invito del presidente ad un ragionamento pacato sull'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, cui la sua parte politica potrebbe contribuire attraverso la presentazione di proposte emendative, da sviluppare alla ripresa dei lavori autunnali"; "dichiara di condividere l'esigenza di abbandonare atteggiamenti demagogici ed evidenzia la necessità di affrontare eventualmente il tema sollevato attraverso una proposta di legge costituzionale"; "dichiara di apprezzare la preoccupazione sottesa alle parole del deputato Palma, per il mantenimento dell'equilibrio fra i poteri costituzionali"; "ammette che il problema dell'immunità parlamentare è di particolare complessità e delicatezza"; "in qualità di presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, che nel 1993, all'epoca del cosiddetto Parlamento degli inquisiti, esaminò la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, ricorda che fu raggiunta una soluzione di compromesso che non portò alla completa cancellazione dell'autorizzazione a procedere, bensì alla sua limitazione nel caso di richiesta di rinvio a giudizio e che la sospensione dell'azione penale fu pertanto connessa ad una decisione in proposito") nonché, sulla stampa quotidiana, da un autorevole componente del Governo (vedi articolo "Immunità, stop solo ai processi politici" sul Corriere della Sera del 6 agosto 2002: "bisogna tornare ad avere uno scudo efficace contro inchieste che possono avere una matrice politica (...) la possibilità di adire il Parlamento per difendersi dalle persecuzioni (...) è inammissibile il principio folle secondo cui un giudice (...) ha il potere di stroncare quando e come vuole una carriera politica"), dall'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura (vedi articolo "Verde: ripristiniamo l'immunità o l'Italia diventerà ingovernabile" sul Corriere della Sera del 29 luglio 2002: "Nell'impianto della Costituzione c'era un certo equilibrio: assicurare indipendenza e autonomia alla magistratura, con il CSM, e cercare di evitare che ci potesse essere un uso strumentale della giustizia a danno del mondo politico. Ma, nel momento in cui l'articolo 68 della Costituzione è stato modificato, con l'eliminazione dell'immunità, abbiamo creato un vuoto che deve essere colmato. Dobbiamo individuare un corretto modo di mettere il mondo politico a riparo dalle iniziative che potrebbero provenire dalla magistratura dando luogo a dei processi, come si dice oggi, di persecuzione politica (...) l'emendamento Nitto Palma parte da una esigenza da me condivisa ma lo strumento ipotizzato mi sembra eccessivo") e da un noto magistrato (vedi articolo "D'Ambrosio: è il male minore, ma no all'impunità" sul Corriere della Sera del 27 giugno 2002: "L'autorizzazione a procedere era prevista dalla Costituzione del 1948: i Padri della Repubblica ne discussero a fondo le ragioni. Non so se sia questa l'intenzione di Bossi, ma argomentazioni così nobili si potrebbero recuperare. Poi, si tratterà di studiare una disciplina adeguata; mi auguro, ad esempio, che se un procedimento viene fermato, si sospendano anche i termini di prescrizione (...) si può sospendere un procedimento per la durata di un mandato").
        Il dibattito apertosi e tuttora in corso, quindi, non riguarda la necessità di innovare l'attuale disciplina dei procedimenti penali nei confronti dei parlamentari ma soltanto lo strumento legislativo con il quale operare (legge ordinaria o legge costituzionale?) e la soluzione da adottare.
        Se così è, e prima di passare alla illustrazione della presente proposta di legge costituzionale, è d'obbligo precisare quanto segue (evidentemente con riguardo alle polemiche apertesi a seguito della presentazione del sopra indicato emendamento).
        La riforma costituzionale del 1993 - poco importa se sull'onda emozionale degli avvenimenti del momento - ha sancito l'abrogazione della autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per la sottoposizione di un membro del Parlamento a procedimento penale; cioè di un istituto che, secondo la migliore dottrina (Massa, Sabatini, Campisi, Tranchina), prescinde dall'azione penale e rappresenta un presupposto della giurisdizione (Tranchina), così sfuggendo al dilemma condizione di procedibilità o di proseguibilità.
        Il che equivale a dire che, in assenza di una espressa riserva di legge costituzionale (come, ad esempio quella prevista dall'articolo 96 della Costituzione), la strada della legislazione ordinaria è assolutamente percorribile, con la sola preclusione della possibilità di restaurare quell'autorizzazione al procedimento penale abrogata dalla riforma costituzionale del 1993 (Lavagna, Traversa, Cicconetti).
        E, d'altra parte, tanto ciò è vero che, ad esempio, nel passato anche recente, è stato il legislatore ordinario a dettare la disciplina della materia oggetto dell'articolo 90 della Costituzione (vedi legge n. 20 del 1962; legge n. 170 del 1978; legge n. 219 del 1989); addirittura prevedendo all'articolo 7, comma 3, della legge n. 219 del 1989, una vera e propria deroga al diritto comune priva di copertura costituzionale, cioè il divieto di sottoporre il Presidente della Repubblica a perquisizione o intercettazione o arresto prima che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
        Il legislatore ordinario, quindi, è "facultato" a disciplinare il procedimento penale a carico dei parlamentari e, in ragione della diversità di posizione con gli altri cittadini che la stessa Costituzione all'articolo 68 riconosce al parlamentare per la funzione politica rappresentativa svolta, ben potrebbe disporre, similarmente a quanto già previsto nel sistema processuale senza che da alcuno sia stato sollevato dubbio di costituzionalità (vedi, ad esempio, l'articolo 3 del codice di procedura penale ovvero tutti i casi in cui è prevista la richiesta del Ministro), che il procedimento venga sospeso (con contestuale sospensione dei termini di prescrizione e di indagine preliminare) e che, in determinati casi, possa riattivarsi, previa verifica dell'inesistenza del fumus persecutionis, su richiesta della Camera competente (istituto, questo, che, avendo natura di condizione di proseguibilità, è giuridicamente del tutto diverso da quello dell'abrogata autorizzazione al procedimento penale).
        E, a conferma di ciò, è sufficiente notare come l'atto Camera n. 185, scelto come testo base delle proposte di legge in tema di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, preveda all'articolo 2, comma 5, la sospensione del procedimento per un tempo non superiore a novanta giorni (inutile dire che il minor tempo della sospensione del procedimento non sarebbe sufficiente ad evitare il contrasto costituzionale se detto contrasto realmente esistesse).
        Infine, in ordine alla soluzione allora prospettata - di certo migliorabile in fase sub emendativa sia con riguardo alle categorie di reati per i quali poteva disporsi la revoca della sospensione e sia con riguardo alla durata della sospensione stessa in ragione della presenza dei senatori a vita - davvero non si comprendono i toni ("vergogna", "proposta indecente", eccetera) che hanno talvolta accompagnato un dissenso certamente legittimo sul piano democratico.
        Ciò, a maggior ragione, ove si pensi che:

            1) l'articolo 26 della Costituzione francese prevede che "il procedimento a carico di un membro del Parlamento è sospeso per la durata della sessione se la Camera di cui egli fa parte lo richiede";

            2) l'articolo 46 della Costituzione tedesca prevede che "ogni procedimento penale deve essere sospeso su richiesta del Bundestag";

            3) l'articolo 12 dello Statuto approvato il 9 aprile 2002 dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo prevede che "un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato deve essere sospeso quando il Parlamento lo richieda".
        Quindi, ove si pensi che il meccanismo della sospensione revocabile era (ed è) perfettamente in linea con gli ordinamenti di Paesi di indubbia civiltà giuridica e con la disciplina in via di perfezionamento davanti al Parlamento europeo.

        2. Tutto ciò premesso veniamo alla illustrazione della presente proposta di legge costituzionale precisando fin da subito che la scelta dello strumento della legge costituzionale è dovuta esclusivamente a motivi di opportunità, cioè, per essere chiari fino in fondo, all'intento di evitare l'insorgere di tensioni inutili che potrebbero nuocere alla serenità del dibattito.
        Come è noto, il regime delle prerogative parlamentari trova il suo fondamento nell'esigenza di garantire l'autonomia degli organi costituzionali Camera dei deputati e Senato della Repubblica e, conseguentemente, nella necessità di impedire che i parlamentari possano essere sottoposti a procedimenti penali o a provvedimenti coercitivi per ragioni di mera persecuzione politica (Traversa, Vassalli, Virga, Onida).
        Non a caso, infatti, la Camera di appartenenza, nel decidere sulla concessione o meno delle prescritte autorizzazioni, non può (o non potrebbe) sostituirsi al giudice, accertando la fondatezza o meno del quadro probatorio, ma deve considerare esclusivamente l'aspetto politico dell'imputazione e, quindi, valutare l'esistenza del cosiddetto "fumus persecutionis".
        Il regime delle prerogative, quindi, non è teso a sottrarre il parlamentare al procedimento penale, all'accertamento delle relative responsabilità ed alla esecuzione della pena ritenuta di giustizia; esso, al contrario, è finalizzato esclusivamente ad impedire che il parlamentare, mediante un uso anomalo dello strumento giudiziario, possa restare vittima di una persecuzione politica e, per l'effetto, si trovi esposto a gravi rischi processuali ad opera di un giudice non neutrale e per ragioni del tutto diverse da quelle specificatamente proprie del processo penale.
        Nient'altro di diverso da quanto osservato dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il quale, sia pure limitando incomprensibilmente la questione al solo arresto, ha affermato la necessità della "tutela dei parlamentari rispetto a possibili abusi dei magistrati" (vedi articolo "Troppi appigli per le difese così si paralizza la giustizia" su La Repubblica del 12 agosto 2002).
        Attualmente, a seguito della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, che ha profondamente modificato la disciplina delle prerogative parlamentari costituite dalla insindacabilità (riferibile alla tradizione britannica) e dalla inviolabilità (risalente alla esperienza rivoluzionaria francese), questo è, per la parte qui di interesse, il sistema costituzionale vigente in Italia:

            1) possibilità di sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento senza autorizzazione da parte della Camera di appartenenza;

            2) necessità della autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione personale o domiciliare, ad arresto o privazione della libertà personale o a mantenimento in stato di detenzione, a qualsivoglia tipo di intercettazione di conversazione o comunicazione ed a sequestro della corrispondenza (articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione);

            3) possibilità di privare un membro del Parlamento della libertà personale senza autorizzazione da parte della Camera di appartenenza ogni qualvolta detta privazione dipenda da arresto obbligatorio in flagranza ovvero dalla esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna (articolo 68, secondo comma, della Costituzione).

        A ben vedere, l'attuale sistema - sia sotto il profilo generale e sia alla luce del fatto che le prerogative parlamentari sono tese a garantire l'autonomia, l'indipendenza, la libertà e l'integrità dell'organo costituzionale, così non potendo essere ridotte a inaccettabili privilegi personali (Orlando, Sandulli, Rescigno, Perna) - presenta notevoli contraddizioni e desta rilevanti perplessità.
        In particolare:

            1) consente che il procedimento penale abbia corso senza la pienezza della capacità investigativa ogni qualvolta venga negata l'autorizzazione alla perquisizione, alla intercettazione ed al sequestro di corrispondenza, e ciò nonostante che l'indagine sia finalizzata alle determinazioni concernenti l'azione penale ed il processo tenda all'accertamento delle responsabilità individuali;

            2) consente, con scarsa compatibilità ordinamentale (vedi l'articolo 111 della Costituzione), che il procedimento penale prosegua davanti la stessa autorità giudiziaria anche dopo che la Camera di appartenenza, nel negare l'autorizzazione all'arresto o alla perquisizione o alle intercettazioni o al sequestro di corrispondenza, abbia accertato l'esistenza del fumus persecutionis e, per l'effetto, la non neutralità dell'autorità giudiziaria procedente;

            3) consente ad un'autorità giudiziaria mossa da intenti persecutori correlati ad inapprezzabili motivazioni politiche di sottrarsi ad ogni controllo sull'esistenza del fumus persecutionis mediante l'omessa richiesta di autorizzazione all'arresto o alla perquisizione o alle intercettazioni o al sequestro di corrispondenza (peraltro si consideri che le perquisizioni, le intercettazioni ed il sequestro di documentazione privata, quali atti a sorpresa, sarebbero inidonei a sortire effetti ogni qualvolta il destinatario ne dovesse avere previa conoscenza) e, per l'effetto, di proseguire nel procedimento-processo in modo incontrollato fino alla eventuale sentenza irrevocabile di condanna;

            4) consente che un membro del Parlamento sia privato della libertà personale in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna anche nei casi in cui questa giunga alla conclusione di un processo nel quale mai è stato esercitato alcun controllo sull'esistenza del fumus persecutionis;

            5) consente, in un sistema maggioritario bipolare come quello concretamente oggi esistente, che sia la maggioranza a decidere sulle richieste di autorizzazione eventualmente avanzate nei confronti di parlamentari dell'opposizione (con quale vulnus per la democrazia è inutile dire!);

            6) non prevede che il membro del Parlamento possa richiedere alla Camera di appartenenza, titolare delle prerogative parlamentari in discussione, di verificare l'esistenza del fumus persecutionis e, conseguentemente, in caso positivo, di attivare gli idonei meccanismi di salvaguardia.

        In altri termini si è in presenza di un sistema scarsamente equilibrato, sicuramente causa delle fortissime tensioni tra poteri dello Stato che hanno caratterizzato questi ultimi anni.
        Tensioni rese ancora più rilevanti dalle molteplici prese di posizione politica effettuate dalla magistratura associata e da taluni magistrati.
        Al riguardo, tra l'altro, si ricordi:

            1) l'invito a resistere contro l'azione del Governo pronunciato dal procuratore generale presso la corte di appello di Milano nel corso della prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2002 (vedi articolo "Borrelli: appello ai giudici. Resistere come sul Piave" su La Repubblica del 12 gennaio 2002);

            2) le manifestazioni di protesta organizzate da talune correnti dell'Associazione nazionale magistrati in occasione della citata inaugurazione dell'anno giudiziario (vedi articolo "Toga rossa corre sul Web" su Panorama del 1^ agosto 2002);

            3) il tenore delle varie dichiarazioni rese dal procuratore della Repubblica di Milano (vedi tra le tante, articolo "Nella notte della democrazia finalmente un po' di luce ... nelle aule giudiziarie si affronta l'aspetto più eclatante del conflitto di interesse" su La Repubblica del 18 febbraio 2002) o dal neo procuratore generale presso la corte di appello di Torino (vedi, tra le tante, articolo "Legislazione di stampo mafioso" su L'Unità del 4 agosto 2002);

            4) quanto emerso in ordine ai collegamenti intercorsi sulla rete Civilnet, espressione delle correnti progressiste della magistratura associata (vedi il citato articolo "Toga rossa corre sul Web"; interpellanza n. 2-00448 presentata dall'onorevole Cola il 25 luglio 2002);

        Tutte prese di posizione e dichiarazioni che denotano come sia "legittimo sospettare" che all'interno dell'ordine giudiziario prestino servizio taluni magistrati fortemente impegnati in politica, i quali, proprio in ragione di tale impegno, ben possono piegare la loro funzione a scopi di parte non sintonici con gli interessi della giustizia. Questo, vale la pena dirlo con chiarezza, a tutto danno di una categoria, quella dei magistrati, che ha dato ripetutamente prova della sua alta professionalità, del suo equilibrio, della sua abnegazione e di uno spirito di servizio spesso portato avanti senza cura alcuna dei possibili rischi per la propria incolumità personale.
        Inutile dire che il dubbio sulla neutralità di frange della magistratura rende necessario intervenire in un modo urgente e adeguato.
        E ciò anche perché il problema si è già drammaticamente concretamente riproposto in questo primo scorcio di legislatura, ad esempio quando la Camera dei deputati ha respinto con forza (vedi parere della Giunta per il regolamento e resoconto del dibattito in Aula) l'autorizzazione all'arresto richiesta dall'autorità giudiziaria di Potenza nei confronti di due parlamentari. I quali, giova porlo nel dovuto risalto, continuano ad essere sottoposti a procedimento penale davanti la stessa autorità giudiziaria che, proprio in conseguenza del rigetto della richiesta di autorizzazione all'arresto, appare mossa da intenti persecutori e quindi non neutrale.
        Nè può tacersi, ai soli fini di una attenta riflessione, che la disciplina della inviolabilità conseguente alla riforma costituzionale del 1993 - per certi versi simile a quella esistente in Gran Bretagna (a seguito del Parliamentary Privilegi Act del 1770) o in Irlanda o in Olanda o in Svezia - è sostanzialmente diversa da quella esistente nella stragrande maggioranza dei Paesi europei.
        In particolare:

            1) l'ordinamento austriaco (articolo 57) prevede che i membri del Consiglio nazionale possono essere perseguiti penalmente senza il consenso del citato Consiglio solo quando il reato non abbia "palesemente alcun rapporto con l'attività politica del deputato in questione";

            2) l'ordinamento belga (articolo 59) prevede che nessun membro delle Camere "può essere rinviato o citato direttamente innanzi a una corte o ad un tribunale senza l'autorizzazione della Camera di cui fa parte";

            3) l'ordinamento danese (articolo 57) prevede che "nessun membro del Parlamento può, senza la sua autorizzazione, essere messo in stato d'accusa";

            4) l'ordinamento finlandese (articolo 30), sia pure con riguardo alla sola insindacabilità, prevede che "i Rappresentanti non possono essere sottoposti a procedimento penale a causa delle opinioni espresse in Parlamento senza l'autorizzazione della Camera";

            5) l'ordinamento francese (articolo 26) prevede che "il procedimento a carico di un membro del Parlamento è sospeso per la durata della sessione se la Camera di cui egli fa parte lo richiede";

            6) l'ordinamento tedesco (articolo 46) prevede che "a causa di un comportamento per il quale è prevista una pena un deputato può essere chiamato a risponderne solo dopo l'autorizzazione del Bundestag" nonché che "ogni procedimento penale deve essere sospeso su richiesta del Bundestag";

            7) l'ordinamento greco (articolo 62) prevede che "durante la legislatura nessun deputato può essere incriminato senza l'autorizzazione della Camera";

            8) l'ordinamento lussemburghese (articolo 68) prevede che "nessun deputato può, durante una sessione, essere perseguito se non con l'autorizzazione della Camera";

            9) l'ordinamento portoghese (articolo 157) prevede che "i Deputati non possono essere ascoltati come imputati senza l'autorizzazione dell'Assemblea, ma la decisione dell'autorizzazione è obbligatoria quando vi siano forti indizi che sia stato commesso un delitto doloso cui corrisponda una pena detentiva con limite massimo superiore a tre anni";

            10) l'ordinamento spagnolo (articolo 7l) prevede che i deputati ed i senatori "non possono essere accusati né processati senza la preventiva autorizzazione della rispettiva Camera".

        Una disciplina diversa anche da quella disegnata nel parere sullo Statuto approvato dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo nella seduta del 9 aprile 2002, che, per l'appunto, prevede (articolo 12) che "un'indagine o un procedimento penale nei confronti di un deputato deve essere sospeso quando il Parlamento lo richieda".
        Così stando le cose, non v'è dubbio che la materia della inviolabilità debba essere riportata all'attenzione del Parlamento e ciò al fine di ricercare uno stabile punto di equilibrio che possa essere la risultanza, il più possibile condivisa, di un dibattito privo di demagogia, non ancorato agli interessi propagandistici del momento e che si caratterizzi per laicità di posizione e per assenza di pregiudizi o di prevenzioni.
        E nel rimeditare sulla materia non si potrà non tenere conto che l'obiettivo da raggiungere è comunque quello di garantire le esigenze di legalità e nel contempo impedire che queste, con detrimento dell'autonomia del Parlamento, diventino solo il paravento dietro cui nascondere inaccettabili atteggiamenti persecutori. Così riportando la legislazione nazionale in linea con quella vigente in gran parte d'Europa ed anche con quella particolarmente garantita che disciplina nel nostro Paese i procedimenti a carico del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (articolo 96 della Costituzione; legge costituzionale n. 1 del 1989).
        E se per un verso non si potrà, almeno a parere dei proponenti, reintrodurre l'autorizzazione al procedimento penale, per altro verso l'acclarato fumus persecutionis non potrà non comportare conseguenze di tipo processuale; per la cui individuazione si dovrà correttamente tenere conto che il nostro Paese si onora di avere una magistratura che, salvo talune deprecabili eccezioni, ha sempre dimostrato di essere assolutamente all'altezza dei suoi compiti e pienamente in grado di affrontare delicate questioni con neutralità, grande professionalità e non comune equilibrio.
        Una magistratura che, per comportamenti di pochi, non merita di essere sovraesposta oltre misura e di trovarsi al centro di continue tensioni (vedi, sul punto, quanto affermato dall'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura nell'articolo "Il sistema ammalato e le valvole di sicurezza" su Il Corriere della Sera del 6 agosto 2002: "si paga il prezzo di iniziative dettate da una cultura o da una sensibilità panpenalistica del singolo pubblico ministero, non sempre esperto o professionalmente dotato e talora non munito della necessaria prudenza o del giusto equilibrio. Il sistema per reggere ha bisogno di necessari sostegni, senza dei quali entra in crisi. La crisi si fa acuta nel rapporto tra magistratura e potere politico. I costituenti (...) avevano previsto due valvole di sicurezza - e non, come scioccamente si dice, due privilegi - l'autorizzazione a procedere e l'amnistia. Da dieci anni abbiamo soppresso l'una e reso impraticabile l'altra").
        3. Prima di entrare nel merito della soluzione che qui si propone appare però opportuno soffermare l'attenzione sulle diverse proposte che sono state avanzate nel corso del dibattito.
        In particolare, si è prospettato:

            1) che la inviolabilità dovrebbe riguardare solo i reati commessi in stretta attinenza con l'attività parlamentare;

            2) che potrebbe deliberarsi la sospensione del procedimento fino alla fine della legislatura a patto che a chiederla sia il parlamentare coinvolto e che quest'ultimo non si ricandidi alle successive elezioni sì da poter essere liberamente processato (in tal senso si veda l'atto Camera n. 3130 del deputato Mantini).


        Le suddette proposte non convincono, e, al riguardo, è sufficiente notare:

            1) che ove i reati connessi in stretta attinenza con l'attività parlamentare dovessero identificarsi con quelli commessi nell'esercizio delle funzioni la materia sembrerebbe già disciplinata dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale prevede che "membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni" (sul punto, ad esempio, vedi doc. IV n. 136-B, V legislatura, in relazione alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del deputato Felici; vedi anche: Zagrebelsky, Le immunità parlamentari, pag. 66 e seguenti, Einaudi, 1979; Vassalli, Scritti Giuridici, pagina 220 e seguenti, Giuffrè, 1997);

            2) che ove i reati connessi in stretta attinenza con l'attività parlamentare non dovessero identificarsi con quelli commessi nell'esercizio delle funzioni sarebbe davvero difficoltoso prevederne in via tassativa la casistica (unica strada percorribile per non svuotare di contenuto la limitazione) e, peraltro, ove ciò fosse possibile, si darebbe corso una sorta di impunità del tutto ingiustificata sul piano ordinamentale e assolutamente in contrasto con la natura della prerogativa (la quale, vale la pena ripeterlo, non può essere assimilata ad un privilegio personale);

            3) che, a dire il vero, la enucleazione di reati per i quali varrebbe rispetto ad altri la cosiddetta "inviolabilità" si scontra inevitabilmente con la natura della prerogativa stessa, la quale, come già detto, è posta a garanzia dell'autonomia dell'organo costituzionale ed è tesa esclusivamente a verificare che il procedimento nei confronti del parlamentare non sia stato attivato per fini persecutori (ciò che davvero rileva, ai fini che qui interessano, non è il tipo di reato per il quale si è aperto il procedimento penale ma, al contrario, se il procedimento, qualunque sia il reato ipotizzato, si caratterizzi per neutralità ovvero per intento persecutorio);

            4) che immaginare, sia pure provocatoriamente, la sospensione del procedimento fino alla fine della legislatura come sostanziale contropartita alla futura non ricandidatura del parlamentare coinvolto equivale a dire che l'inviolabilità sarebbe un privilegio personale e non una misura di tutela dell'autonomia dell'organo costituzionale, così evitando qualsiasi approfondimento sulla natura eventualmente persecutoria del procedimento (l'unica cosa cioè che davvero interessa!), ovvero prevedere una nuova causa di ineleggibilità di tipo automatico destinata inevitabilmente a scontrarsi con gli articoli 27 e 51 della Costituzione.

        Tutto ciò puntualizzato, va subito detto che i parametri utili ad enucleare la soluzione al problema sono i seguenti:

            1) che un membro del Parlamento che abbia commesso reati venga perseguito;

            2) che il procedimento penale contro un membro del Parlamento sia portato avanti con criteri di imparzialità e di correttezza;

            3) che, qualora si accerti che l'autorità giudiziaria sta procedendo nei confronti di un membro del Parlamento con intenti persecutori, siano previsti dei meccanismi che, a tutela della neutralità della giurisdizione (articolo 111 della Costituzione), garantiscano, se possibile, il prosieguo del procedimento davanti ad una diversa autorità giudiziaria ovvero, nei casi di maggiore gravità, determinino la sua sospensione;

            4) che l'eventuale sospensione del procedimento non vada ad incidere sul decorso dei termini di prescrizione o di indagine preliminare né sulla possibilità di compiere gli atti di indagine urgenti.

        E se ciò è quello che davvero interessa, allora non è particolarmente arduo costruire un sistema che garantisca la soddisfazione di tutte le esigenze in campo e che, nel contempo, sia in grado di evitare l'insorgere di tensioni e la sovraesposizione oltre misura della magistratura.
        Un sistema, quindi, che, nel confermare la libera procedibilità nei confronti di un membro del Parlamento, consenta alla Camera di appartenenza di valutare, autonomamente o su imput dello stesso parlamentare, se il procedimento sia viziato dal fumus persecutionis e, conseguentemente, in caso positivo, di attivarsi per il doveroso spostamento del procedimento ad altra sede (importa che il giudice sia imparziale e non che appartenga ad una o ad un'altra sede giudiziaria) ovvero per la sua sospensione (ciò nei casi in cui l'intento persecutorio non abbia portata limitata, come, ad esempio, nella sola richiesta di autorizzazione all'arresto, ma, al contrario, abbia permeato di sé in modo rilevante il procedimento).
        Con il che - stante la diversità delle figure non si equipari il fumus persecutionis alla cosiddetta "legittima suspicione"! - si vuole soltanto evitare che il procedimento possa proseguire presso una autorità giudiziaria che, sia pure non nella sua interezza, non appare più godere della necessaria richiesta neutralità.
        E si vuole altresì evitare, quando l'intero impianto procedimentale è permeato da intenti persecutori, che il procedimento venga celebrato nella immediatezza in una situazione resa incandescente dalle inevitabili polemiche.
        Né può tacersi che, in un sistema sostanzialmente bipolare, una decisione rimessa alla sola maggioranza non pare garantire fino in fondo i parlamentari della opposizione.
        Da qui la previsione secondo la quale lo spostamento di sede consegna ogni qualvolta la Camera di appartenenza neghi le autorizzazioni previste dall'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione (in realtà le richieste di autorizzazione alla perquisizione, alla intercettazione ed al sequestro di corrispondenza appaiono del tutto ipotetiche attesa la natura "a sorpresa" degli atti da autorizzare) ma anche quando le conceda con una maggioranza inferiore ai tre quinti dei votanti (quindi una maggioranza formatasi senza il concorso della opposizione).
        E, ancora, dal momento che le decisioni assunte dalla Camera di appartenenza non possono che fondarsi sulla valutazione positiva di esistenza del fumus persecutionis, quindi di un atteggiamento anomalo da parte dell'autorità giudiziaria procedente, appare opportuno che le deliberazioni con le quali vengano negate le richieste autorizzazioni ovvero venga attivata la sospensione del procedimento siano trasmesse al Ministro della giustizia ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        Infine, ferme restando le eventuali iniziative di legge ordinaria di certo compatibili con il sistema costituzionale in vigore ed attesa la sentenza n.57 del 2000 della Corte costituzionale sul conflitto di attribuzione sollevato nella specifica materia dal procuratore della Repubblica di Palermo, appare opportuno prevedere espressamente che la documentazione attestante il traffico telefonico rientra pienamente nel concetto di intercettazione.
        Altresì, in ragione della citata sentenza n. 57 del 2000 della Corte costituzionale, si ritiene di dover prevedere che le deliberazioni concernenti la inviolabilità siano insindacabili, così restando preclusa la possibilità di sollevare conflitto di attribuzione.
        In conclusione, con la presente proposta di legge costituzionale si tende ad individuare un punto di equilibrio tra i poteri dello Stato nonché ad abbandonare definitivamente la strada intrapresa con la riforma del 1993.
        Si tende a ribadire che non vi può essere un potere dello Stato che possa esercitare la sua incontrollata supremazia su altro potere dello Stato.
        Si tende ad affermare che la giustizia è solo quella che viene applicata nel rispetto delle norme processuali e che in tale concetto non rientra, né può rientrare, quello di giustizia etica o sostanzialista.
        Anche perché la giustizia etica è l'anticamera della giustizia ideologica, quella che consentiva in epoca staliniana a Vysinscky di teorizzare: "le prove di colpevolezza sono relative, approssimate, il giudice le può trovare anche senza testimoni, senza uscire dal suo ufficio, basandosi non solo sulla propria intelligenza, ma anche sull'intuito di partito, sulle forze morali e sul suo carattere".
        4. Un ulteriore problema che qui si intende affrontare è quello concernente i procedimenti nei confronti del Presidente della Repubblica per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 90, primo comma, della Costituzione.
        Infatti, l'articolo 90 della Costituzione, nel disporre che il Presidente della Repubblica "non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione", nulla prevede in ordine alla responsabilità penale del Presidente della Repubblica per reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni e, per l'effetto, demanda la soluzione del problema all'interprete.
        Invero, la scelta del Costituente non fu casuale (vedi atti Assemblea costituente, pagine 1495 e 1511 e seguenti) e la questione venne discussa dall'Assemblea.
        In particolare:

            l'onorevole Mortati propose con esito negativo di sopprimere l'inciso "per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni", così indicando la strada della irresponsabilità totale per reati diversi da quelli espressamente indicati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione;

            l'onorevole Bettiol, dopo aver prospettato le possibili soluzioni (esenzione del Presidente della Repubblica dalle leggi penali ovvero esenzione del Presidente della Repubblica dalla pena ovvero non esperibilità dell'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica in carica), presentò un emendamento nel senso della sospensione dell'azione penale, fermo restando l'obbligo morale alle dimissioni in presenza di un grave reato;

            l'onorevole Monticelli e l'onorevole Tosato presentarono analogo emendamento.
        Tutti i citati emendamenti vennero respinti e ciò sul presupposto che l'ipotesi era da considerare di per sé sola irriguardosa dell'alto ruolo presidenziale.

        L'esito negativo delle proposte emendative indusse l'onorevole Ruini ad affermare che con il rigetto degli emendamenti restava acclarata sia la responsabilità penale del Presidente della Repubblica per reati diversi da quelli commessi nell'esercizio delle funzioni e sia la relativa conseguente procedibilità.
        La dottrina penalistica è assolutamente concorde nel ritenere esistente la responsabilità penale del Presidente della Repubblica per reati commessi al di fuori dell'esercizio delle funzioni (Manzini, Maggiore, Ranieri, Antolisei, Bettiol, Mantovani, Magliaro, Fiandaca-Musco) e solo una parte di essa (così Bettiol; contra Fiandaca-Musco) afferma che la non perseguibilità del Presidente della Repubblica durante lo svolgimento del mandato deriva dalla sua particolare posizione e funzione; segnatamente dal fatto che il Presidente della Repubblica, quale Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale, non può venirsi a trovare in posizione di subordinazione rispetto ad altri organi dello Stato sia pure giurisdizionali.
        Anche la dottrina costituzionalistica si è concordemente pronunciata nel senso della responsabilità penale del Presidente della Repubblica (Carlassare, Zagrebelski, Mortati, Luciani-Volpi, Rescigno, Falzone-Palermo-Cosentino), affermando che, in assenza di una normativa espressa, il sistema depone per la sospensione del procedimento durante lo svolgimento del mandato (Rescigno, Mortati, Montalbano) ovvero che, anche in ragione del diritto positivo, non è possibile disporre la citata sospensione (Carlassarre) ovvero che comunque si impone una specifica regolamentazione (Zagrebelski, Lignola).
        La materia risulta ripetutamente affrontata dal legislatore ordinario.
        In particolare, gli abrogati articoli 11, 12, 13 e 14 della legge n. 20 del 1962 prevedevano espressamente l'ipotesi che l'autorità giudiziaria ordinaria o militare potesse procedere nei confronti del Presidente della Repubblica e addirittura disciplinavano l'eventuale conflitto di competenza tra l'autorità giudiziaria e la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune attribuendo alla Corte costituzionale il potere per la risoluzione.
        L'articolo 8 della legge n. 170 del 1978, abrogato a seguito di consultazione referendaria, prevedeva una disciplina in tutto analoga a quella della legge n. 20 del 1962 sopra esposta.
        Gli articoli 8, 9 e 10 della legge n. 219 del 1989 espressamente prevedono che il Comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 (istituito dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1989) o il Parlamento in seduta comune trasmettano gli atti all'autorità giudiziaria ogni qualvolta ritengano la propria incompetenza per essere il reato diverso da quelli indicati nell'articolo 90 della Costituzione nonché che la Corte costituzionale sia deputata a risolvere il conflitto di competenza eventualmente insorto tra l'autorità giudiziaria e il citato Comitato o il Parlamento in seduta comune. Quindi, il legislatore ordinario si è ripetutamente pronunciato per la perseguibilità penale del Presidente della Repubblica in relazione a reati diversi da quelli commessi nell'esercizio delle sue funzioni, ma, nel contempo, ha ripetutamente evitato di affrontare il tema della sospensione del procedimento.
        Con l'ulteriore rilevante problema costituito dal fatto che il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 219 del 1989, demanda sostanzialmente all'interprete la risoluzione del quesito relativo alla possibilità per l'autorità giudiziaria di disporre intercettazioni, perquisizioni e misure cautelari nei confronti del Presidente della Repubblica per reati diversi da quelli commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Non essendovi dubbio, al riguardo, che la condizione stabilita al comma 3 dello stesso articolo 7 per l'adozione dei citati provvedimenti (vera e propria deroga al diritto comune senza che vi sia esplicita copertura costituzionale) è prevista solo in relazione ai reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione.
        Il tema, pur in presenza della persistente lacuna normativa, risulta affrontato in sede giurisdizionale.
        Nello specifico, infatti, se da un lato il tribunale di Roma ha ritenuto di dover proseguire nella causa civile intentata contro un Presidente della Repubblica per dichiarazioni asseritamente ritenute diffamatorie, dall'altro lato la procura della Repubblica, nell'ambito del procedimento cosiddetto "SISDE", si è rifiutata di prendere in considerazione la posizione processuale di altro Presidente della Repubblica sul presupposto che la Costituzione impedirebbe di "avviare qualsiasi indagine" di natura penale.
        Provvedimento, quest'ultimo, che, al di là della polemica politica, non ha trovato unanime condivisione, ha suscitato il dissenso di gran parte della dottrina intervenuta (tra gli altri, vedi Ferrara, Carlassare, Lenoci) e, in via astratta, potrebbe trovare smentita in opposte decisioni emesse da altre autorità giudiziarie; dando così corso ad un'oscillazione di tipo giurisprudenziale che non potrebbe non generare forti polemiche sulla neutralità dell'azione giudiziaria con conseguente rilevante sovraesposizione istituzionale della magistratura.
        A fronte di tale situazione appare urgente intervenire e, conseguentemente, procedere alla modifica all'articolo 90 della Costituzione.
        Anche se, trattandosi semplicemente di disporre l'improcedibilità fino alla cessazione del mandato e quindi di utilizzare un istituto tipicamente processuale, detta modifica ben potrebbe essere percorsa con legge ordinaria, non ostandovi princìpi di natura costituzionale, così come confermato dal fatto che la materia è stata ripetutamente disciplinata con analogo strumento; anche quando si è ritenuto di dover subordinare i provvedimenti di perquisizione, di intercettazione e di natura cautelare ad una condizione non prevista in Costituzione.
        Al dibattito ed alla discussione si lascia la decisione se tale improcedibilità debba riguardare tutti i reati o solo una più ristretta categoria e, nel caso in cui si dovesse scegliere tale seconda strada, se la eventuale procedibilità debba essere accompagnata da un regime simile a quello previsto per i parlamentari (sia con riguardo al nascere o al proseguire del procedimento e sia con riguardo al regime autorizzatorio previsto per le perquisizioni, le intercettazioni, le misure cautelari e il sequestro di corrispondenza) e quale autorità (Corte costituzionale o Parlamento in seduta comune) debba essere investita del relativo potere deliberativo.
        5. La proposta di legge costituzionale consta di 12 articoli.
        L'articolo 1 modifica l'articolo 90 della Costituzione, introducendo la previsione della non sottoponibilità del Presidente della Repubblica a procedimento penale fino alla cessazione del mandato per reati diversi da quelli indicati dal primo comma del medesimo articolo 90.
        L'articolo 2 sostituisce l'articolo 68 della Costituzione, disponendo che i procedimenti penali nei confronti dei parlamentari si svolgono nei limiti e nei modi previsti con legge costituzionale e che le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 68 non sono sindacabili.
        L'articolo 3 modifica l'articolo 134 della Costituzione, prevedendo che le autorizzazioni indicate dall'articolo 68, terzo e quarto comma, non possono costituire materia di conflitto di attribuzione.
        L'articolo 4 stabilisce che nei procedimenti penali contro il Presidente della Repubblica, sospesi ai sensi dell'articolo 90, terzo comma, della Costituzione, è sospeso il corso della prescrizione secondo la disciplina vigente, non decorrono i termini previsti per le indagini preliminare e, a pena di inutilizzabilità, non possono essere compiuti atti di indagine diversi da quelli urgenti.
        L'articolo 5 specifica che nel concetto di intercettazione rientra anche la documentazione relativa al traffico telefonico e, pertanto, dispone che non può procedersi alle relative acquisizione ed utilizzabilità senza previa autorizzazione da parte della Camera di appartenenza per i parlamentari o della Corte costituzionale per i giudici costituzionali in carica.
        L'articolo 6 prevede la possibilità che la Camera di appartenenza richieda la sospensione del procedimento e disciplina la relativa procedura. In particolare dispone:

            1) che la sospensione richiesta è obbligatoria e dura fino al termine della legislatura;

            2) che il decorso dei termini fissati per la richiesta di sospensione senza che questa venga avanzata dalla Camera di appartenenza comporta la decadenza dal relativo potere;

            3) che, in assenza della richiesta di sospensione, il pubblico ministero non può comunque esercitare l'azione penale prima che siano decorsi inutilmente i termini fissati per la richiesta stessa;

            4) che in caso di sospensione è sospeso il corso della prescrizione secondo la disciplina vigente;

            5) che la deliberazione concernente la richiesta di sospensione deve essere comunicata al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le loro valutazioni sul piano disciplinare;

            6) che la richiesta di sospensione è insindacabile e non può costituire oggetto di conflitto di attribuzione.

        L'articolo 7 prevede che ogni qualvolta venga richiesta (e obbligatoriamente disposta) la sospensione del procedimento, quest'ultimo subisce una deroga alla competenza territoriale e diventa di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede.
        L'articolo 8, disciplinando la relativa procedura, prevede che nelle legislature successive a quella in cui è stata disposta la sospensione del procedimento l'autorità giudiziaria competente, se il membro del Parlamento è rieletto ovvero è un senatore a vita, può richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione a revocare la sospensione.
        L'articolo 9 dispone che il membro del Parlamento sottoposto a procedimento penale può rivolgere istanza motivata alla Camera di appartenenza affinché si determini in ordine alla richiesta di sospensione. Nel disciplinare la relativa procedura, stabilisce che la citata istanza non può essere avanzata quando il procedimento penda davanti la Corte di cassazione.
        L'articolo 10 prevede che il procedimento penale sia di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede, ogni qualvolta la Camera di appartenenza non conceda l'autorizzazione prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 68 della Costituzione. Anche qui si dispone che la deliberazione con la quale è stata rigettata la richiesta di autorizzazione venga trasmessa al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le loro valutazioni sul piano disciplinare.
        L'articolo 11, a maggiore tutela dei parlamentari dell'opposizione, dispone che il procedimento penale sia di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede, ogni qualvolta la Camera di appartenenza conceda l'autorizzazione prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 68 della Costituzione con un quorum inferiore a quello dei tre quinti dei votanti.
        L'articolo 12 estende ai giudici costituzionali in carica le prerogative previste dall'articolo 68, primo, terzo e quarto comma, della Costituzione.




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