XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3393
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 90 della Costituzione)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 90 della
Costituzione è aggiunto il seguente:
"Fino al termine del mandato il Presidente della
Repubblica non può essere sottoposto a procedimento penale per
reati diversi da quelli previsti al primo comma".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 68
della Costituzione).
1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni.
L'autorità giudiziaria procede penalmente nei confronti
dei membri del Parlamento nel rispetto delle norme previste
dal presente articolo o con legge costituzionale.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni e a
sequestro di corrispondenza.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene,
nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale o mantenuto in detenzione,
salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.
Le autorizzazioni espressamente previste ai commi terzo e
quarto non sono sindacabili".
Art. 3.
(Modifica all'articolo 134
della Costituzione).
1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"I conflitti di attribuzione non possono avere ad
oggetto le autorizzazioni previste dall'articolo 68, terzo e
quarto comma".
Art. 4.
(Disposizioni concernenti i procedimenti penali sospesi ai
sensi dell'articolo 90, terzo comma, della Costituzione)
1. Nei procedimenti penali sospesi ai sensi dell'articolo
90, terzo comma, della Costituzione, è sospeso il corso della
prescrizione secondo la disciplina vigente, non decorrono i
termini previsti per le indagini preliminari e, a pena di
inutilizzabilità, non possono essere compiuti atti di indagine
diversi da quelli urgenti.
Art. 5.
(Documentazione relativa al
traffico telefonico)
1. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene
non può essere comunque acquisita né utilizzata la
documentazione concernente il traffico telefonico relativo
alle utenze intestate o nella disponibilità di un membro del
Parlamento.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai
procedimenti penali nei confronti dei giudici costituzionali
in carica. In tale caso, l'autorizzazione è di competenza
della Corte costituzionale.
Art. 6.
(Sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei
membri del Parlamento).
1. Nei procedimenti penali contro un membro del Parlamento
il pubblico ministero, all'atto dell'avviso di conclusione
delle indagini preliminari e comunque prima di esercitare
l'azione penale, trasmette dettagliata informativa al
Presidente della Camera di appartenenza.
2. I procedimenti penali contro un membro del Parlamento,
se la Camera di appartenenza lo richieda, e i procedimenti
penali contro più membri del Parlamento appartenenti a Camere
diverse, se entrambe le Camere lo richiedano, sono sospesi
fino al termine della legislatura.
3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere deliberata
dalla Camera di appartenenza nel termine di due mesi dalla
ricezione della informativa indicata al comma 1 e deve essere
trasmessa al pubblico ministero per l'immediata obbligatoria
adozione del conseguente provvedimento di sospensione.
4. Nei casi di particolare complessità il termine di due
mesi previsto dal comma 3 può essere prorogato, per una sola
volta e per non più di altri due mesi, dal Presidente del
Senato della Repubblica o dal Presidente della Camera dei
deputati. Del provvedimento di proroga è dato immediato avviso
al pubblico ministero.
5. Il decorso dei termini indicati, rispettivamente, ai
commi 3 e 4 preclude alla Camera di appartenenza di richiedere
la sospensione del procedimento.
6. Il pubblico ministero non può esercitare l'azione
penale prima che siano decorsi inutilmente i termini indicati,
rispettivamente, ai commi 3 e 4.
7. E' sospeso il corso della prescrizione secondo la
disciplina vigente.
8. La deliberazione concernente la richiesta di
sospensione prevista al comma 2 è comunicata al Ministro della
giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
9. La richiesta di sospensione prevista al comma 2 non è
sindacabile e non può costituire oggetto di conflitto di
attribuzione.
Art. 7.
(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali
sospesi)
1. I procedimenti penali contro i membri del Parlamento
che sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 6 sono di
competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che
ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più
vicino a quello in cui si procede.
Art. 8.
(Richiesta di revoca della sospensione).
1. Nelle legislature successive a quella indicata
dall'articolo 6, comma 2, l'autorità giudiziaria competente ai
sensi dell'articolo 7, nel caso in cui il membro del
Parlamento sottoposto al procedimento sia stato rieletto
ovvero sia un senatore a vita, può richiedere alla Camera di
appartenenza l'autorizzazione a revocare la sospensione del
procedimento.
2. Sulla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 la
Camera di appartenenza decide nel termine perentorio di due
mesi decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa.
Art. 9.
(Istanza di sospensione).
1. Il membro del Parlamento, salvo che il procedimento
penale al quale è sottoposto si trovi pendente dinanzi alla
Corte di cassazione, può rivolgere motivata istanza alla
Camera di appartenenza affinché questa si determini in ordine
alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 6 comma
2.
2. La Camera di appartenenza, acquisite le necessarie
informazioni, decide, a pena di decadenza, entro il termine di
due mesi dalla ricezione dell'istanza.
3. Prima del decorso del termine di cui al comma 2 non può
essere esercitata l'azione penale e non può essere emessa
sentenza.
4. E' sospeso il corso della prescrizione secondo la
disciplina vigente.
Art. 10.
(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali nei
confronti dei membri del Parlamento in caso di rigetto delle
richieste di autorizzazione previste dall'articolo 68 della
Costituzione)
1. Se la Camera di appartenenza non concede
l'autorizzazione espressamente prevista ai commi terzo e
quarto dell'articolo 68 della Costituzione, i procedimenti
penali contro i membri del Parlamento sono di competenza del
giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel
capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a
quello in cui si procede.
2. La deliberazione con la quale la Camera di appartenenza
ha respinto l'autorizzazione è comunicata all'autorità
giudiziaria richiedente per l'immediata trasmissione degli
atti all'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma
1.
3. Sono inutilizzabili gli atti eventualmente compiuti dal
pubblico ministero procedente dopo che la Camera di
appartenenza ha approvato la deliberazione di cui al comma 2 e
prima che il procedimento penale sia trasmesso all'autorità
giudiziaria competente.
4. La deliberazione indicata al comma 2 è comunicata anche
al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso
la Corte di cassazione.
Art. 11.
(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali nei
confronti dei membri del Parlamento in caso di accoglimento
delle richieste di autorizzazione previste dall'articolo 68
della Costituzione).
1. Se la Camera di appartenenza concede l'autorizzazione
espressamente prevista ai commi terzo e quarto dell'articolo
68 della Costituzione con un voto favorevole inferiore ai tre
quinti dei votanti, i procedimenti penali nei confronti dei
membri del Parlamento sono di competenza del giudice,
ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo
del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui
si procede.
2. La deliberazione indicata al comma 1 è comunicata
all'autorità giudiziaria richiedente per l'immediata
trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente ai
sensi del medesimo comma 1.
3. Sono inutilizzabili gli atti eventualmente compiuti dal
pubblico ministero procedente dopo che la Camera di
appartenenza abbia approvato la deliberazione di cui al comma
1 e prima che il procedimento penale sia trasmesso
all'autorità giudiziaria competente.
Art. 12.
(Modifica all'articolo 3 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1).
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è sostituito dal
seguente:
"Finché durano in carica, i giudici della Corte
costituzionale godono delle immunità accordate ai sensi del
primo, terzo, e quarto comma dell'articolo 68 della
Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi
prevista è data dalla Corte costituzionale".