XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3393




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 90 della Costituzione)

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione è aggiunto il seguente:

        "Fino al termine del mandato il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a procedimento penale per reati diversi da quelli previsti al primo comma".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 68
della Costituzione).

        1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

            "I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
        L'autorità giudiziaria procede penalmente nei confronti dei membri del Parlamento nel rispetto delle norme previste dal presente articolo o con legge costituzionale.
        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o di comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
        Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
        Le autorizzazioni espressamente previste ai commi terzo e quarto non sono sindacabili".


Art. 3.

(Modifica all'articolo 134
della Costituzione).

        1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "I conflitti di attribuzione non possono avere ad oggetto le autorizzazioni previste dall'articolo 68, terzo e quarto comma".


Art. 4.

(Disposizioni concernenti i procedimenti penali sospesi ai
sensi dell'articolo 90, terzo comma, della Costituzione)

        1. Nei procedimenti penali sospesi ai sensi dell'articolo 90, terzo comma, della Costituzione, è sospeso il corso della prescrizione secondo la disciplina vigente, non decorrono i termini previsti per le indagini preliminari e, a pena di inutilizzabilità, non possono essere compiuti atti di indagine diversi da quelli urgenti.


Art. 5.

(Documentazione relativa al
traffico telefonico)

        1. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene non può essere comunque acquisita né utilizzata la documentazione concernente il traffico telefonico relativo alle utenze intestate o nella disponibilità di un membro del Parlamento.
        2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti penali nei confronti dei giudici costituzionali in carica. In tale caso, l'autorizzazione è di competenza della Corte costituzionale.

Art. 6.

(Sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei
membri del Parlamento).

        1. Nei procedimenti penali contro un membro del Parlamento il pubblico ministero, all'atto dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e comunque prima di esercitare l'azione penale, trasmette dettagliata informativa al Presidente della Camera di appartenenza.
        2. I procedimenti penali contro un membro del Parlamento, se la Camera di appartenenza lo richieda, e i procedimenti penali contro più membri del Parlamento appartenenti a Camere diverse, se entrambe le Camere lo richiedano, sono sospesi fino al termine della legislatura.
        3. La richiesta di cui al comma 2 deve essere deliberata dalla Camera di appartenenza nel termine di due mesi dalla ricezione della informativa indicata al comma 1 e deve essere trasmessa al pubblico ministero per l'immediata obbligatoria adozione del conseguente provvedimento di sospensione.
        4. Nei casi di particolare complessità il termine di due mesi previsto dal comma 3 può essere prorogato, per una sola volta e per non più di altri due mesi, dal Presidente del Senato della Repubblica o dal Presidente della Camera dei deputati. Del provvedimento di proroga è dato immediato avviso al pubblico ministero.
        5. Il decorso dei termini indicati, rispettivamente, ai commi 3 e 4 preclude alla Camera di appartenenza di richiedere la sospensione del procedimento.
        6. Il pubblico ministero non può esercitare l'azione penale prima che siano decorsi inutilmente i termini indicati, rispettivamente, ai commi 3 e 4.
        7. E' sospeso il corso della prescrizione secondo la disciplina vigente.
        8. La deliberazione concernente la richiesta di sospensione prevista al comma 2 è comunicata al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
        9. La richiesta di sospensione prevista al comma 2 non è sindacabile e non può costituire oggetto di conflitto di attribuzione.

Art. 7.

(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali
sospesi)

        1. I procedimenti penali contro i membri del Parlamento che sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 6 sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede.


Art. 8.

(Richiesta di revoca della sospensione).

        1. Nelle legislature successive a quella indicata dall'articolo 6, comma 2, l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 7, nel caso in cui il membro del Parlamento sottoposto al procedimento sia stato rieletto ovvero sia un senatore a vita, può richiedere alla Camera di appartenenza l'autorizzazione a revocare la sospensione del procedimento.
        2. Sulla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 la Camera di appartenenza decide nel termine perentorio di due mesi decorso il quale l'autorizzazione si intende concessa.


Art. 9.

(Istanza di sospensione).

        1. Il membro del Parlamento, salvo che il procedimento penale al quale è sottoposto si trovi pendente dinanzi alla Corte di cassazione, può rivolgere motivata istanza alla Camera di appartenenza affinché questa si determini in ordine alla richiesta di sospensione di cui all'articolo 6 comma 2.
        2. La Camera di appartenenza, acquisite le necessarie informazioni, decide, a pena di decadenza, entro il termine di due mesi dalla ricezione dell'istanza.
        3. Prima del decorso del termine di cui al comma 2 non può essere esercitata l'azione penale e non può essere emessa sentenza.
        4. E' sospeso il corso della prescrizione secondo la disciplina vigente.


Art. 10.

(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali nei
confronti dei membri del Parlamento in caso di rigetto delle
richieste di autorizzazione previste dall'articolo 68 della
Costituzione)

        1. Se la Camera di appartenenza non concede l'autorizzazione espressamente prevista ai commi terzo e quarto dell'articolo 68 della Costituzione, i procedimenti penali contro i membri del Parlamento sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede.
        2. La deliberazione con la quale la Camera di appartenenza ha respinto l'autorizzazione è comunicata all'autorità giudiziaria richiedente per l'immediata trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1.
        3. Sono inutilizzabili gli atti eventualmente compiuti dal pubblico ministero procedente dopo che la Camera di appartenenza ha approvato la deliberazione di cui al comma 2 e prima che il procedimento penale sia trasmesso all'autorità giudiziaria competente.
        4. La deliberazione indicata al comma 2 è comunicata anche al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione.


Art. 11.

(Trasferimento ad altra sede dei procedimenti penali nei
confronti dei membri del Parlamento in caso di accoglimento
delle richieste di autorizzazione previste dall'articolo 68
della Costituzione).

        1. Se la Camera di appartenenza concede l'autorizzazione espressamente prevista ai commi terzo e quarto dell'articolo 68 della Costituzione con un voto favorevole inferiore ai tre quinti dei votanti, i procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello più vicino a quello in cui si procede.
        2. La deliberazione indicata al comma 1 è comunicata all'autorità giudiziaria richiedente per l'immediata trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente ai sensi del medesimo comma 1.
        3. Sono inutilizzabili gli atti eventualmente compiuti dal pubblico ministero procedente dopo che la Camera di appartenenza abbia approvato la deliberazione di cui al comma 1 e prima che il procedimento penale sia trasmesso all'autorità giudiziaria competente.


Art. 12.

(Modifica all'articolo 3 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1).

        1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è sostituito dal seguente:

            "Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono delle immunità accordate ai sensi del primo, terzo, e quarto comma dell'articolo 68 della Costituzione ai membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale".



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