XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3386
Onorevoli Colleghi! - Si ritiene, con la presente
proposta di legge, di dare contenuto normativo alla esigenza,
manifestata da più parti, di un provvedimento di clemenza
verso i detenuti nelle carceri italiane, delle quali è noto il
cronico sovraffollamento che costringe i reclusi a vivere in
condizioni troppo spesso al di sotto di quelle minime di
umanità e di decoro della persona.
Se è per altro evidente che il superamento
dell'affollamento ed il miglioramento delle condizioni di
reclusione, in uno con la esigenza di dare corpo alla funzione
rieducativa della pena, abbisognano di una revisione concreta,
ampia e di lungo periodo del sistema della reclusione e delle
strutture carcerarie, nell'immediato un provvedimento di
clemenza può essere utile ad un alleggerimento del sistema e a
creare le condizioni per l'avvio della revisione stessa.
Il provvedimento di clemenza deve essere però coniugato
sia con il dovere di fermezza nella tutela della sicurezza dei
cittadini, sia con il rispetto della funzione rieducativa
della pena.
Per questo motivo si è ritenuto che non fosse
utilizzabile, per quanto possibile e da altri prospettato, un
provvedimento di indulto adottato sic e simpliciter, e
si è ritenuta invece preferibile una sospensione della pena
residua da scontare, fino ad un massimo di tre anni, a
condizione che il richiedente si sottoponga a tutta una serie
di obblighi ritenuti dal giudice utili a garantire la
sicurezza dello Stato ed il reinserimento del detenuto nella
vita civile, avendo ben chiaro che la violazione degli
obblighi comporterà immediatamente la revoca del beneficio.
Si è, in sostanza, prevista una sistematica che, a fronte
di un atto di clemenza, impegni il detenuto alla correttezza
verso lo Stato ed al rispetto degli obblighi impostigli e
delle regole.
In questo modo si ritiene che il provvedimento assuma
maggiore spessore sociale, che non contrasti con la sicurezza
degli altri cittadini, e che crei le condizioni per il
maturare di un dovere di rispetto verso lo Stato che da un
lato è disponibile alla clemenza, ma dall'altro è rigoroso
nella garanzia della sicurezza collettiva.