XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3386




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Casi di sospensione).

        1. Nei confronti del condannato per reati commessi entro la data del 31 dicembre 2001, il quale debba scontare una pena non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, la esecuzione della pena è sospesa.
        2. La sospensione della esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, ad esclusione della confisca. La sospensione non si estende alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.


Art. 2.

(Esclusioni oggettive e soggettive).

        1. La sospensione della pena non si applica quando la pena da condonare è conseguente alla condanna per i seguenti reati:

                a) associazioni sovversive ed associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale;

                b) devastazione, saccheggio e strage, di cui all'articolo 285 del codice penale;

                c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

                d) associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

                e) strage, di cui all'articolo 422 del codice penale;

                f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice penale;
                g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

                h) prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale;

                i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale;

                l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all'articolo 630 del codice penale;

                m) usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

                n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325, 326, 328, 329, 331 e 335;

                o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

                p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;

                q) delitti previsti dagli articoli 73, aggravato ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80, comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

        2. La sospensione non si applica, altresì, nei confronti di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.


Art. 3.

(Sospensione disposta
dal pubblico ministero).

        1. Prima che sia iniziata la esecuzione della pena, la sospensione è disposta dal pubblico ministero competente per la esecuzione.
        2. Ove, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato emesso l'ordine di carcerazione, il pubblico ministero provvede immediatamente alla sua revoca ed a disporre la sospensione della esecuzione della pena ai sensi del comma 1.
        3. Il pubblico ministero, entro tre giorni dalla data di emissione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza competente.


Art. 4.

(Sospensione disposta
dal tribunale di sorveglianza).

        1. Quando la pena è in corso di esecuzione, il provvedimento di sospensione è adottato dal tribunale di sorveglianza competente.


Art. 5.

(Limite alla sospensione).

        1. La sospensione della esecuzione della pena ai sensi della presente legge può essere disposta una sola volta.


Art. 6.

(Misure e controllo).

        1. Con il provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'articolo 4, ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte del pubblico ministero, il tribunale di sorveglianza può adottare tutte le misure di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e designa il servizio sociale competente per il controllo della condotta del condannato.
        2. Nel periodo in cui la pena è sospesa e fino al termine dello stesso, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.
        3. Il servizio sociale di cui al comma 1 controlla la condotta del condannato nei cui confronti la pena è stata sospesa e lo aiuta a superare le difficoltà di reinserimento e di adattamento nella vita sociale, anche mantenendo rapporti con la famiglia dello stesso, nonchè con gli ambienti di vita e di lavoro.
        4. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del condannato.


Art. 7.

(Revoca della sospensione).

        1. La sospensione della pena è revocata di diritto qualora il condannato nei cui confronti la pena è stata sospesa, nel periodo di sospensione commetta un nuovo delitto non colposo, dal quale derivi una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
        2. La sospensione è altresì revocata qualora il comportamento del soggetto sia contrario alla legge ed alle disposizioni adottate, ed appaia incompatibile con la prosecuzione della sospensione della pena e con la permanenza in libertà del condannato.


Art. 8.

(Estinzione della pena).

        1. Qualora al termine del periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge non si sia verificata alcuna delle condizioni di cui all'articolo 7, la pena ed ogni altro effetto penale della condanna si estinguono.



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