XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3386
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Casi di sospensione).
1. Nei confronti del condannato per reati commessi entro
la data del 31 dicembre 2001, il quale debba scontare una pena
non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, la
esecuzione della pena è sospesa.
2. La sospensione della esecuzione della pena rende
inapplicabili le misure di sicurezza, ad esclusione della
confisca. La sospensione non si estende alle pene accessorie
ed agli altri effetti penali della condanna, né alle
obbligazioni civili derivanti dal reato.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive e soggettive).
1. La sospensione della pena non si applica quando la pena
da condonare è conseguente alla condanna per i seguenti
reati:
a) associazioni sovversive ed associazioni con
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico,
di cui agli articoli 270 e 270-bis del codice penale;
b) devastazione, saccheggio e strage, di cui
all'articolo 285 del codice penale;
c) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
d) associazione di tipo mafioso, di cui
all'articolo 416-bis del codice penale;
e) strage, di cui all'articolo 422 del codice
penale;
f) omicidio, di cui all'articolo 575 del codice
penale;
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio,
alienazione e acquisto di schiavi, di cui agli articoli 600,
601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione minorile, pornografia minorile,
detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600-quinquies del codice penale;
i) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne,
corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo, di cui
agli articoli 609-bis, 609-quater,
609-quinquies e 609-octies del codice penale;
l) sequestro di persona a scopo di estorsione, di
cui all'articolo 630 del codice penale;
m) usura, di cui all'articolo 644 del codice
penale;
n) delitti previsti nel libro II, titolo II, capo
I, del codice penale, con esclusione degli articoli 323, 325,
326, 328, 329, 331 e 335;
o) riciclaggio, di cui all'articolo 648-bis
del codice penale;
p) delitti previsti dall'articolo 1 della legge 2
ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni,
limitatamente ai fatti concernenti le armi da guerra;
q) delitti previsti dagli articoli 73, aggravato
ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), 74, 80,
comma 2, e 82 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. La sospensione non si applica, altresì, nei confronti
di chi è stato dichiarato delinquente abituale o professionale
ai sensi degli articoli 102 e 105 del codice penale.
Art. 3.
(Sospensione disposta
dal pubblico ministero).
1. Prima che sia iniziata la esecuzione della pena, la
sospensione
è disposta dal pubblico ministero competente per la
esecuzione.
2. Ove, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato emesso l'ordine di carcerazione, il pubblico
ministero provvede immediatamente alla sua revoca ed a
disporre la sospensione della esecuzione della pena ai sensi
del comma 1.
3. Il pubblico ministero, entro tre giorni dalla data di
emissione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, trasmette
gli atti al tribunale di sorveglianza competente.
Art. 4.
(Sospensione disposta
dal tribunale di sorveglianza).
1. Quando la pena è in corso di esecuzione, il
provvedimento di sospensione è adottato dal tribunale di
sorveglianza competente.
Art. 5.
(Limite alla sospensione).
1. La sospensione della esecuzione della pena ai sensi
della presente legge può essere disposta una sola volta.
Art. 6.
(Misure e controllo).
1. Con il provvedimento di sospensione adottato ai
sensi dell'articolo 4, ovvero entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione da parte del pubblico
ministero, il tribunale di sorveglianza può adottare tutte le
misure di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 47 della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e designa
il servizio sociale competente per il controllo della condotta
del condannato.
2. Nel periodo in cui la pena è sospesa e fino al termine
dello stesso, le prescrizioni di cui al comma 1 possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza.
3. Il servizio sociale di cui al comma 1 controlla la
condotta del condannato nei cui confronti la pena è stata
sospesa e lo aiuta a superare le difficoltà di reinserimento e
di adattamento nella vita sociale, anche mantenendo rapporti
con la famiglia dello stesso, nonchè con gli ambienti di vita
e di lavoro.
4. Il servizio sociale riferisce periodicamente al
magistrato di sorveglianza sul comportamento del
condannato.
Art. 7.
(Revoca della sospensione).
1. La sospensione della pena è revocata di diritto qualora
il condannato nei cui confronti la pena è stata sospesa, nel
periodo di sospensione commetta un nuovo delitto non colposo,
dal quale derivi una condanna a pena detentiva non inferiore a
sei mesi.
2. La sospensione è altresì revocata qualora il
comportamento del soggetto sia contrario alla legge ed alle
disposizioni adottate, ed appaia incompatibile con la
prosecuzione della sospensione della pena e con la permanenza
in libertà del condannato.
Art. 8.
(Estinzione della pena).
1. Qualora al termine del periodo di sospensione disposto
ai sensi della presente legge non si sia verificata alcuna
delle condizioni di cui all'articolo 7, la pena ed ogni altro
effetto penale della condanna si estinguono.