XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3384




        Onorevoli Colleghi! - Il testo di legge che presentiamo costituisce il primo risultato di un confronto ampio che abbiamo condotto in tutto il Paese sul tema della scuola e della formazione. Esso rimane una proposta aperta che, avendo i caratteri di iniziativa parlamentare, vuole costituire nel contempo contributo e stimolo alla discussione sui temi della scuola fra gli insegnanti, gli studenti, i genitori, nella società civile, alla elaborazione di un progetto comune delle forze politiche del centrosinistra e anche di tutte quelle di opposizione. La presente proposta di legge intende raccogliere anche le esigenze espresse dalla mobilitazione degli studenti e dei docenti dell'autunno passato. Essa rilanciava l'idea di una scuola pubblica, laica e pluralista contrassegnata dalla libertà di insegnamento e dalla effettiva fruizione del diritto allo studio, fortemente incardinata all'interno del dettato costituzionale.
        Nei suoi contenuti e nelle sue proposte il progetto di legge vuole sforzarsi di corrispondere ad una esigenza vitale ed ormai inderogabile per la nostra società, per il suo sviluppo, per la sua democrazia: quella di elevare il livello medio di istruzione, culturale e, più generalmente, formativo della popolazione italiana ad iniziare, ovviamente, dai giovani.
        Non è esagerato definire allarmante la situazione che si è creata nel nostro Paese in ragione di arretratezze e di ritardi storici, una situazione che vede quasi due terzi della popolazione italiana in possesso di un titolo di studio solo fino alla terza media o di nessun titolo di studio, che vede l'espulsione dalla scuola del 30 per cento dei ragazzi tra i 14 e 19 anni di età che si iscrivono alla secondaria superiore.
        Ciò accade nonostante l'elevato livello qualitativo soprattutto di alcuni segmenti della scuola italiana (ci riferiamo anzitutto alla scuola dell'infanzia ed elementare) e a fronte di scelte riformatrici che, pure molto lontane nel tempo (ci riferiamo alla riforma della scuola media unica), hanno consentito una scolarizzazione di massa che vede circa il 95 per cento dei ragazzi assolvere all'obbligo scolastico ieri fino al quattordicesimo oggi fino al quindicesimo anno di età. La mancanza di interventi riformatori di tipo strutturale, che investissero anche la scuola secondaria superiore, dal 1962 al 1995 unitamente ai ritardi storici del nostro sistema formativo e all'insufficienza dei finanziamenti: questi i fattori principali che hanno prodotto una crescente inadeguatezza della scuola italiana rispetto ai mutamenti profondissimi intervenuti nella società, e i suoi ritardi rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei dove il livello di scolarizzazione è più elevato e diffuso.
        Nella consapevolezza di questa situazione il centrosinistra aveva finalmente messo in campo una strategia di finanziamenti e un progetto di riforma complessivo della scuola italiana non esente da difetti, inadeguatezze ed errori ma che si proponeva di perseguire l'obiettivo che abbiamo indicato in apertura di questo scritto: più scuola e più qualificata per tutti. Un progetto che non ha avuto modo di essere messo alla prova se non in alcune sue parti perché letteralmente cancellato dal Governo di centrodestra (dalla riforma dei cicli scolastici, agli esami di maturità, all'elevamento dell'obbligo scolastico).
        Il centrodestra in effetti persegue un obiettivo opposto. Infatti ridurre l'obbligo all'istruzione anziché elevarlo, costringere preadolescenti tredicenni a scegliere tra istruzione e formazione professionale, ridurre drasticamente le risorse per la scuola nei termini di stanziamenti, personale, progetti, può comportare un'unica conseguenza: quella di rendere irreversibile, aggravare, portare al limite di rottura la già drammatica situazione attuale, significa perseguire l'obiettivo che solo una minoranza dei giovani sopra i tredici anni di età possa proseguire nel canale della scuola superiore, significa, in altre parole, cancellare l'idea di una scuola di massa che promuove agli studi superiori i capaci e meritevoli, a favore di una scuola di classe che concede un'istruzione di qualità solo a chi può permettersela ed una promozione agli studi superiori non in base al merito bensì in base al reddito. Passi indietro di decenni, approdi che comprometterebbero l'essenza del dettato costituzionale, che metterebbero in discussione i presupposti fondamentali di una società democratica negando alla maggioranza dei cittadini le conoscenze, gli strumenti indispensabili per poter esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza. In questa concezione del centrodestra la scuola di massa, non potendo essere luogo deputato alla creazione del consenso di massa, verrebbe soppiantata nella sua presenza e nel suo ruolo da altri strumenti di comunicazione deputati a tale scopo: i grandi persuasori massmediologici.
        Noi partiamo da una concezione antagonista a questa. Una concezione che vede nella scuola un insostituibile "regolatore" di democrazia nel mondo della globalizzazione dell'economia e della comunicazione.
        Infatti mentre la globalizzazione economica, fondandosi esclusivamente sull' ontologia liberista del profitto dei colossi economici, provoca uno sfruttamento planetario senza precedenti nella storia, nel contempo la globalizzazione massmediologica, controllata a livello mondiale da ristrettissimi poteri forti, anziché essere strumento prezioso di crescita culturale, delle conoscenze, dei saperi, rischia, nelle parole di un noto pedagogista, "di partorire un mostro: il soggetto di massa". Ebbene, in tale contesto l'istruzione, la formazione per tutto l'arco della vita divengono strumento essenziale ed insostituibile ai fini della creazione di una coscienza critica nelle persone, per la formazione di persone-cittadini a pieno titolo, capaci cioè di comprendere, interpretare la realtà, di intervenire per trasformarla, consapevoli dei propri diritti e capaci di affermarli, in possesso delle conoscenze e degli strumenti per emanciparsi continuamente nella vita e nel lavoro.
        In questo senso l'obiettivo di dare più scuola e più qualificata a tutti è funzionale ed indispensabile ad una società democratica che si fonda cioè sulla partecipazione reale dei cittadini. Sulla realizzazione di tale obiettivo si gioca il futuro della democrazia e dello sviluppo dell'intera società.
        Queste le ragioni di carattere generale che ci hanno indotto a presentare la nostra proposta di legge che vuole disegnare un nuovo progetto di scuola facendo proprie (insieme al comune obiettivo di fondo) alcune impostazioni del passato governo di centrosinistra, modificandone (talora anche profondamente) altre.
        Questi i suoi contenuti fondamentali.
        L'articolo 1 definisce i princìpi fondamentali sui quali il sistema della pubblica istruzione deve fondarsi. "Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondandosi sui princìpi di democrazia, pluralismo e laicità (...)", questo è l'incipit dell'articolo 1 della proposta di legge. Si riafferma così il ruolo insostituibile della scuola pubblica al fine di garantire a tutti una formazione libera e qualificata, a tutti, indipendentemente dal ceto sociale di provenienza, dalla lingua parlata, dalla religione professata. E' solo in un sistema pubblico che i "capaci e meritevoli" possono accedere ai più alti gradi degli studi, è solo in un sistema pubblico che la scuola può essere luogo insostituibile di socialità e di arricchimento culturale per tutti. Il forte e prioritario richiamo a questo valore fondante del nostro sistema scolastico costituzionalmente sancito, è tutt'altro che pleonastico all'indomani della cancellazione dell'aggettivo "pubblico" dalla denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e soprattutto mentre si affermano politiche volte a destrutturare il sistema pubblico dell'istruzione, volte a trasformarlo in senso privatistico ed a favorire scuole private, confessionali e di tendenza. La Costituzione italiana, nei suoi princìpi fondamentali e nei suoi articoli 3, 21, 30, 33, 34 e 117 viene indicata come base fondante del sistema della pubblica istruzione. Per quanto concerne la scuola privata il comma 5 ribadisce la libertà dei genitori di scegliere per i figli scuole diverse da quelle statali, purché conformi ai requisiti fondamentali previsti dalla legge, ed esclude in qualsiasi forma la possibilità di oneri a carico dello Stato finalizzati al funzionamento, al sostentamento o all'istituzione di scuole non statali private.
        L'articolo 2 enuncia le finalità del sistema nazionale della pubblica istruzione definendo la scuola come comunità educante e formativa finalizzata al pieno sviluppo della persona umana e a porre tutti gli individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza quali partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo allo sviluppo ed alla trasformazione della società e svolgere un lavoro corrispondente alle proprie capacità.
        L'articolo 3 prevede l'elevamento dell'obbligo all'istruzione a sedici anni di età e in prospettiva a diciotto anni. L'obbligo inizia all'ultimo anno della scuola dell'infanzia, che mantiene la sua unitarietà, e termina al secondo anno della scuola secondaria superiore. Si tratta di uno dei passaggi più importanti della proposta di legge anche perché l'elevamento dell'obbligo, essendo collocato nel contesto di riforma disegnato dalla presente proposta di legge, diverrà occasione effettiva di arricchimento culturale e di crescita del livello di istruzione per tutti. Una scelta decisiva per consentire a tutti di acquisire le conoscenze ed i saperi necessari per lo sviluppo della persona e per l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
        L'articolo 4 richiamando la legge sull'autonomia scolastica la definisce come forma di autogoverno democratico delle istituzioni scolastiche ed espressione della progettualità delle stesse al fine di promuoverne l'efficacia formativa.
        L'articolo 5 definisce l'articolazione del sistema della pubblica istruzione che si articola nella scuola dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola superiore.
        Articoli 6 e 7: in questi articoli definendo tempi, finalità e organizzazione della scuola dell'infanzia e della scuola di base si tiene conto dell'importanza primaria che la scuola può svolgere nella fascia di età fra i 3 ed i 10 anni al fine di colmare le differenze, recuperare i ritardi per porre i bambini su un piano di parità nella fruizione del diritto all'istruzione e al successo formativo, poiché, da questo punto di vista, si tratta di una fascia di età decisiva. Per questa ragione si prevede la generalizzazione della scuola dell'infanzia e l'obbligo dell'ultimo anno della stessa confermandone, nel contempo, l'unitarietà didattica e pedagogica ed escludendo così che l'ultimo anno obbligatorio possa considerarsi una sorta di "primina". Per questa stessa ragione si prevede la scuola a tempo pieno per il primo quinquennio della scuola di base oltre ad un numero massimo di alunni per classe (23) inferiore a quello previsto per gli altri ordini di scuola. Più specificamente l'articolo 6 definisce la durata della scuola dell'infanzia per i bambini di età compresa fra i tre e i sei anni. L'articolo 7 quantifica in otto anni la durata della scuola di base in un percorso educativo unitario, ne prevede l'organizzazione a tempo pieno nel primo quinquennio mentre nel triennio successivo si attua il tempo prolungato sulla base della programmazione specifica delle singole istituzioni scolastiche. La scuola di base si realizza negli istituti comprensivi.
        L'articolo 8 definisce finalità, articolazione e tempi della scuola superiore. Essa ha la durata di cinque anni, di cui i primi due obbligatori, e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa si realizza in tutti gli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Nei primi due anni è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi. Per quanto attiene il rapporto scuola-lavoro si prevede, nel primo biennio, la possibilità di realizzare iniziative e attività complementari esclusivamente finalizzate all'orientamento che possono essere attuate anche in rapporto con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali, con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni. Negli ultimi tre anni possono essere realizzati esperienze formative e stage in Italia o all'estero con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. A conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli studenti sostengono un esame di Stato.
        L'articolo 9 tratta della istruzione e formazione professionale per la quale lo Stato, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i princìpi regolativi generali, nel contesto di unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione (comma 1). Il comma 4 stabilisce che alla istruzione e formazione professionale regionale si possa accedere solo dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
        L'articolo 10 stabilisce princìpi e criteri per la definizione dei curricoli che costituiscono momento imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. Essi non si pongono come obiettivo unico la trasmissione di conoscenze ma anche quello di formare nel giovane un reale spirito critico. La definizione dei curricoli si presenta come integrazione tra la quota oraria obbligatoria di discipline e di attività stabilite a livello nazionale e la quota di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
        L'articolo 11 regola le modalità di svolgimento dell'esame di Stato. Rispetto alla normativa in materia stabilita dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca una innovazione nella attribuzione dei punteggi, stabilendo un punteggio maggiore per il credito scolastico. Viene ribadito il valore legale del titolo di studio.
        All'articolo 12 viene definita l'articolazione degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche attribuendo alle componenti dei docenti, studenti, genitori e personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) un ruolo attivo e reali competenze decisionali in merito alla programmazione didattica (collegio dei docenti e consiglio di classe), agli indirizzi gestionali, educativi ed economico-finanziari delle singole istituzioni scolastiche. E' prevista negli stessi una presenza paritetica delle rappresentanze di insegnanti e genitori nella scuola dell'infanzia e di base, e di docenti e studenti nella scuola superiore.
        L'articolo 13 tratta del personale docente e non docente. Ribadisce il valore costituzionalmente sancito della libertà di insegnamento come garanzia imprescindibile per la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo. Prevede l'organico funzionale per le singole istituzioni scolastiche ed il ruolo unico docente, nonché le condizioni di accesso all'insegnamento, e l'anno sabbatico come una modalità dell'aggiornamento in servizio.
        L'articolo 14 in relazione ai diritti e doveri degli studenti richiama il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che valorizza gli studenti come persone, come soggetti della propria formazione, come protagonisti del governo democratico della scuola e riconosce loro il diritto alle istanze associative, ribadendo inoltre il diritto alla assemblea mensile. Il comma 2 stabilisce che il comportamento disciplinare non influisce sulla valutazione e che non viene attribuito un voto alla condotta disciplinare.
        L'articolo 15 tratta il problema dell'integrazione relativa agli alunni portatori di handicap ed all'inserimento di alunni stranieri. Per fare in modo che essa costituisca momento insostituibile di socialità e di crescita culturale, si avanzano proposte estremamente innovative per quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, la presenza di mediatori culturali, il numero di alunni per classe.
        L'articolo 16 si riferisce alle attività integrative e complementari e definisce le modalità per far sì che la scuola si apra alla società ed al territorio. A questo fine l'istituzione scolastica, di intesa con gli enti locali e le regioni, organizza attività che realizzano la propria funzione come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio.
        L'articolo 17, in attuazione del dettato costituzionale, prevede la gratuità completa della scuola dell'obbligo come istanza fondamentale per garantire l'accesso all'istruzione a tutti e particolarmente alle fasce sociali più svantaggiate che corrispondono mediamente ad oltre il 25 per cento del totale della popolazione scolastica. Allo stesso fine sono previste borse di studio per l'ultimo triennio della secondaria superiore destinate a famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro annui.
        L'articolo 18 prevede un piano straordinario atto a fronteggiare la grave emergenza dell'edilizia scolastica in relazione soprattutto alla sicurezza degli edifici, e piani di finanziamento pluriennali, in continuità con quelli definiti fra il 1995 e il 2000.
        Con l'articolo 19 l'organizzazione del sistema di valutazione periodica dei risultati viene attribuita alle singole istituzioni scolastiche. Essa deve realizzarsi sulla base di comuni parametri nazionali e coinvolgere gli utenti. Le valutazioni periodiche delle singole istituzioni verranno trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per una valutazione complessiva del sistema nazionale dell'istruzione.
        L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria della legge. Essa è individuata all'interno del Documento di programmazione economico-finanziaria. Ulteriori risorse sono reperite grazie all'abrogazione delle norme della legge n. 383 del 2001 che hanno abolito le tasse sulle successioni e donazioni e sui passaggi di proprietà superiori a 350 milioni di vecchie lire.




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