XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3384
Onorevoli Colleghi! - Il testo di legge che presentiamo
costituisce il primo risultato di un confronto ampio che
abbiamo condotto in tutto il Paese sul tema della scuola e
della formazione. Esso rimane una proposta aperta che, avendo
i caratteri di iniziativa parlamentare, vuole costituire nel
contempo contributo e stimolo alla discussione sui temi della
scuola fra gli insegnanti, gli studenti, i genitori, nella
società civile, alla elaborazione di un progetto comune delle
forze politiche del centrosinistra e anche di tutte quelle di
opposizione. La presente proposta di legge intende raccogliere
anche le esigenze espresse dalla mobilitazione degli studenti
e dei docenti dell'autunno passato. Essa rilanciava l'idea di
una scuola pubblica, laica e pluralista contrassegnata dalla
libertà di insegnamento e dalla effettiva fruizione del
diritto allo studio, fortemente incardinata all'interno del
dettato costituzionale.
Nei suoi contenuti e nelle sue proposte il progetto di
legge vuole sforzarsi di corrispondere ad una esigenza vitale
ed ormai inderogabile per la nostra società, per il suo
sviluppo, per la sua democrazia: quella di elevare il livello
medio di istruzione, culturale e, più generalmente, formativo
della popolazione italiana ad iniziare, ovviamente, dai
giovani.
Non è esagerato definire allarmante la situazione che si è
creata nel nostro Paese in ragione di arretratezze e di
ritardi storici, una situazione che vede quasi due terzi della
popolazione italiana in possesso di un titolo di studio solo
fino alla terza media o di nessun titolo di studio, che vede
l'espulsione dalla scuola del 30 per cento dei ragazzi tra i
14 e 19 anni di età che si iscrivono alla secondaria
superiore.
Ciò accade nonostante l'elevato livello qualitativo
soprattutto di alcuni segmenti della scuola italiana (ci
riferiamo anzitutto alla scuola dell'infanzia ed elementare) e
a fronte di scelte riformatrici che, pure molto lontane nel
tempo (ci riferiamo alla riforma della scuola media unica),
hanno consentito una scolarizzazione di massa che vede circa
il 95 per cento dei ragazzi assolvere all'obbligo scolastico
ieri fino al quattordicesimo oggi fino al quindicesimo anno di
età. La mancanza di interventi riformatori di tipo
strutturale, che investissero anche la scuola secondaria
superiore, dal 1962 al 1995 unitamente ai ritardi storici del
nostro sistema formativo e all'insufficienza dei
finanziamenti: questi i fattori principali che hanno prodotto
una crescente inadeguatezza della scuola italiana rispetto ai
mutamenti profondissimi intervenuti nella società, e i suoi
ritardi rispetto alla maggioranza degli altri Paesi europei
dove il livello di scolarizzazione è più elevato e diffuso.
Nella consapevolezza di questa situazione il
centrosinistra aveva finalmente messo in campo una strategia
di finanziamenti e un progetto di riforma complessivo della
scuola italiana non esente da difetti, inadeguatezze ed errori
ma che si proponeva di perseguire l'obiettivo che abbiamo
indicato in apertura di questo scritto: più scuola e più
qualificata per tutti. Un progetto che non ha avuto modo di
essere messo alla prova se non in alcune sue parti perché
letteralmente cancellato dal Governo di centrodestra (dalla
riforma dei cicli scolastici, agli esami di maturità,
all'elevamento dell'obbligo scolastico).
Il centrodestra in effetti persegue un obiettivo opposto.
Infatti ridurre l'obbligo all'istruzione anziché elevarlo,
costringere preadolescenti tredicenni a scegliere tra
istruzione e formazione professionale, ridurre drasticamente
le risorse per la scuola nei termini di stanziamenti,
personale, progetti, può comportare un'unica conseguenza:
quella di rendere irreversibile, aggravare, portare al limite
di rottura la già drammatica situazione attuale, significa
perseguire l'obiettivo che solo una minoranza dei giovani
sopra i tredici anni di età possa proseguire nel canale della
scuola superiore, significa, in altre parole, cancellare
l'idea di una scuola di massa che promuove agli studi
superiori i capaci e meritevoli, a favore di una scuola di
classe che concede un'istruzione di qualità solo a chi può
permettersela ed una promozione agli studi superiori non in
base al merito bensì in base al reddito. Passi indietro di
decenni, approdi che comprometterebbero l'essenza del dettato
costituzionale, che metterebbero in discussione i presupposti
fondamentali di una società democratica negando alla
maggioranza dei cittadini le conoscenze, gli strumenti
indispensabili per poter esercitare i fondamentali diritti di
cittadinanza. In questa concezione del centrodestra la scuola
di massa, non potendo essere luogo deputato alla creazione del
consenso di massa, verrebbe soppiantata nella sua presenza e
nel suo ruolo da altri strumenti di comunicazione deputati a
tale scopo: i grandi persuasori massmediologici.
Noi partiamo da una concezione antagonista a questa. Una
concezione che vede nella scuola un insostituibile
"regolatore" di democrazia nel mondo della globalizzazione
dell'economia e della comunicazione.
Infatti mentre la globalizzazione economica, fondandosi
esclusivamente sull' ontologia liberista del profitto dei
colossi economici, provoca uno sfruttamento planetario senza
precedenti nella storia, nel contempo la globalizzazione
massmediologica, controllata a livello mondiale da
ristrettissimi poteri forti, anziché essere strumento prezioso
di crescita culturale, delle conoscenze, dei saperi, rischia,
nelle parole di un noto pedagogista, "di partorire un mostro:
il soggetto di massa". Ebbene, in tale contesto l'istruzione,
la formazione per tutto l'arco della vita divengono strumento
essenziale ed insostituibile ai fini della creazione di una
coscienza critica nelle persone, per la formazione di
persone-cittadini a pieno titolo, capaci cioè di comprendere,
interpretare la realtà, di intervenire per trasformarla,
consapevoli dei propri diritti e capaci di affermarli, in
possesso delle conoscenze e degli strumenti per emanciparsi
continuamente nella vita e nel lavoro.
In questo senso l'obiettivo di dare più scuola e più
qualificata a tutti è funzionale ed indispensabile ad una
società democratica che si fonda cioè sulla partecipazione
reale dei cittadini. Sulla realizzazione di tale obiettivo si
gioca il futuro della democrazia e dello sviluppo dell'intera
società.
Queste le ragioni di carattere generale che ci hanno
indotto a presentare la nostra proposta di legge che vuole
disegnare un nuovo progetto di scuola facendo proprie (insieme
al comune obiettivo di fondo) alcune impostazioni del passato
governo di centrosinistra, modificandone (talora anche
profondamente) altre.
Questi i suoi contenuti fondamentali.
L'articolo 1 definisce i princìpi fondamentali sui quali
il sistema della pubblica istruzione deve fondarsi. "Il
sistema nazionale della pubblica istruzione, fondandosi sui
princìpi di democrazia, pluralismo e laicità (...)", questo è
l'incipit dell'articolo 1 della proposta di legge. Si
riafferma così il ruolo insostituibile della scuola pubblica
al fine di garantire a tutti una formazione libera e
qualificata, a tutti, indipendentemente dal ceto sociale di
provenienza, dalla lingua parlata, dalla religione professata.
E' solo in un sistema pubblico che i "capaci e meritevoli"
possono accedere ai più alti gradi degli studi, è solo in un
sistema pubblico che la scuola può essere luogo insostituibile
di socialità e di arricchimento culturale per tutti. Il forte
e prioritario richiamo a questo valore fondante del nostro
sistema scolastico costituzionalmente sancito, è tutt'altro
che pleonastico all'indomani della cancellazione
dell'aggettivo "pubblico" dalla denominazione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e soprattutto
mentre si affermano politiche volte a destrutturare il sistema
pubblico dell'istruzione, volte a trasformarlo in senso
privatistico ed a favorire scuole private, confessionali e di
tendenza. La Costituzione italiana, nei suoi princìpi
fondamentali e nei suoi articoli 3, 21, 30, 33, 34 e 117 viene
indicata come base fondante del sistema della pubblica
istruzione. Per quanto concerne la scuola privata il comma 5
ribadisce la libertà dei genitori di scegliere per i figli
scuole diverse da quelle statali, purché conformi ai requisiti
fondamentali previsti dalla legge, ed esclude in qualsiasi
forma la possibilità di oneri a carico dello Stato finalizzati
al funzionamento, al sostentamento o all'istituzione di scuole
non statali private.
L'articolo 2 enuncia le finalità del sistema nazionale
della pubblica istruzione definendo la scuola come comunità
educante e formativa finalizzata al pieno sviluppo della
persona umana e a porre tutti gli individui in grado di
esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza quali
partecipare e contribuire in modo consapevole ed effettivo
allo sviluppo ed alla trasformazione della società e svolgere
un lavoro corrispondente alle proprie capacità.
L'articolo 3 prevede l'elevamento dell'obbligo
all'istruzione a sedici anni di età e in prospettiva a
diciotto anni. L'obbligo inizia all'ultimo anno della scuola
dell'infanzia, che mantiene la sua unitarietà, e termina al
secondo anno della scuola secondaria superiore. Si tratta di
uno dei passaggi più importanti della proposta di legge anche
perché l'elevamento dell'obbligo, essendo collocato nel
contesto di riforma disegnato dalla presente proposta di
legge, diverrà occasione effettiva di arricchimento culturale
e di crescita del livello di istruzione per tutti. Una scelta
decisiva per consentire a tutti di acquisire le conoscenze ed
i saperi necessari per lo sviluppo della persona e per
l'esercizio dei diritti di cittadinanza.
L'articolo 4 richiamando la legge sull'autonomia
scolastica la definisce come forma di autogoverno democratico
delle istituzioni scolastiche ed espressione della
progettualità delle stesse al fine di promuoverne l'efficacia
formativa.
L'articolo 5 definisce l'articolazione del sistema della
pubblica istruzione che si articola nella scuola
dell'infanzia, nella scuola di base e nella scuola
superiore.
Articoli 6 e 7: in questi articoli definendo tempi,
finalità e organizzazione della scuola dell'infanzia e della
scuola di base si tiene conto dell'importanza primaria che la
scuola può svolgere nella fascia di età fra i 3 ed i 10 anni
al fine di colmare le differenze, recuperare i ritardi per
porre i bambini su un piano di parità nella fruizione del
diritto all'istruzione e al successo formativo, poiché, da
questo punto di vista, si tratta di una fascia di età
decisiva. Per questa ragione si prevede la generalizzazione
della scuola dell'infanzia e l'obbligo dell'ultimo anno della
stessa confermandone, nel contempo, l'unitarietà didattica e
pedagogica ed escludendo così che l'ultimo anno obbligatorio
possa considerarsi una sorta di "primina". Per questa stessa
ragione si prevede la scuola a tempo pieno per il primo
quinquennio della scuola di base oltre ad un numero massimo di
alunni per classe (23) inferiore a quello previsto per gli
altri ordini di scuola. Più specificamente l'articolo 6
definisce la durata della scuola dell'infanzia per i bambini
di età compresa fra i tre e i sei anni. L'articolo 7
quantifica in otto anni la durata della scuola di base in un
percorso educativo unitario, ne prevede l'organizzazione a
tempo pieno nel primo quinquennio mentre nel triennio
successivo si attua il tempo prolungato sulla base della
programmazione specifica delle singole istituzioni
scolastiche. La scuola di base si realizza negli istituti
comprensivi.
L'articolo 8 definisce finalità, articolazione e tempi
della scuola superiore. Essa ha la durata di cinque anni, di
cui i primi due obbligatori, e si articola nelle aree
classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica,
artistica e musicale. Essa si realizza in tutti gli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Nei primi
due anni è garantita la possibilità di passare da un modulo
all'altro anche di aree e di indirizzi diversi. Per quanto
attiene il rapporto scuola-lavoro si prevede, nel primo
biennio, la possibilità di realizzare iniziative e attività
complementari esclusivamente finalizzate all'orientamento che
possono essere attuate anche in rapporto con le diverse realtà
sociali, culturali, produttive e professionali, con altri
istituti, enti e centri di formazione professionale
accreditati dalle regioni. Negli ultimi tre anni possono
essere realizzati esperienze formative e stage in Italia
o all'estero con brevi periodi di inserimento nelle realtà
culturali, produttive, professionali e dei servizi. A
conclusione dell'obbligo scolastico è rilasciata una
certificazione attestante il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite. Al termine della scuola secondaria gli
studenti sostengono un esame di Stato.
L'articolo 9 tratta della istruzione e formazione
professionale per la quale lo Stato, in accordo con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i
princìpi regolativi generali, nel contesto di unitarietà del
sistema nazionale della pubblica istruzione (comma 1). Il
comma 4 stabilisce che alla istruzione e formazione
professionale regionale si possa accedere solo dopo
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
L'articolo 10 stabilisce princìpi e criteri per la
definizione dei curricoli che costituiscono momento
imprescindibile per realizzare la scolarizzazione di tutti e
di ciascuno. Essi non si pongono come obiettivo unico la
trasmissione di conoscenze ma anche quello di formare nel
giovane un reale spirito critico. La definizione dei curricoli
si presenta come integrazione tra la quota oraria obbligatoria
di discipline e di attività stabilite a livello nazionale e la
quota di competenza delle singole istituzioni scolastiche.
L'articolo 11 regola le modalità di svolgimento dell'esame
di Stato. Rispetto alla normativa in materia stabilita dalla
legge 10 dicembre 1997, n. 425, reca una innovazione nella
attribuzione dei punteggi, stabilendo un punteggio maggiore
per il credito scolastico. Viene ribadito il valore legale del
titolo di studio.
All'articolo 12 viene definita l'articolazione degli
organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche
attribuendo alle componenti dei docenti, studenti, genitori e
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) un ruolo
attivo e reali competenze decisionali in merito alla
programmazione didattica (collegio dei docenti e consiglio di
classe), agli indirizzi gestionali, educativi ed
economico-finanziari delle singole istituzioni scolastiche. E'
prevista negli stessi una presenza paritetica delle
rappresentanze di insegnanti e genitori nella scuola
dell'infanzia e di base, e di docenti e studenti nella scuola
superiore.
L'articolo 13 tratta del personale docente e non docente.
Ribadisce il valore costituzionalmente sancito della libertà
di insegnamento come garanzia imprescindibile per la qualità
della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo pluralismo.
Prevede l'organico funzionale per le singole istituzioni
scolastiche ed il ruolo unico docente, nonché le condizioni di
accesso all'insegnamento, e l'anno sabbatico come una modalità
dell'aggiornamento in servizio.
L'articolo 14 in relazione ai diritti e doveri degli
studenti richiama il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, che
valorizza gli studenti come persone, come soggetti della
propria formazione, come protagonisti del governo democratico
della scuola e riconosce loro il diritto alle istanze
associative, ribadendo inoltre il diritto alla assemblea
mensile. Il comma 2 stabilisce che il comportamento
disciplinare non influisce sulla valutazione e che non viene
attribuito un voto alla condotta disciplinare.
L'articolo 15 tratta il problema dell'integrazione
relativa agli alunni portatori di handicap ed
all'inserimento di alunni stranieri. Per fare in modo che essa
costituisca momento insostituibile di socialità e di crescita
culturale, si avanzano proposte estremamente innovative per
quanto riguarda gli insegnanti di sostegno, la presenza di
mediatori culturali, il numero di alunni per classe.
L'articolo 16 si riferisce alle attività integrative e
complementari e definisce le modalità per far sì che la scuola
si apra alla società ed al territorio. A questo fine
l'istituzione scolastica, di intesa con gli enti locali e le
regioni, organizza attività che realizzano la propria funzione
come centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio.
L'articolo 17, in attuazione del dettato costituzionale,
prevede la gratuità completa della scuola dell'obbligo come
istanza fondamentale per garantire l'accesso all'istruzione a
tutti e particolarmente alle fasce sociali più svantaggiate
che corrispondono mediamente ad oltre il 25 per cento del
totale della popolazione scolastica. Allo stesso fine sono
previste borse di studio per l'ultimo triennio della
secondaria superiore destinate a famiglie titolari di redditi
fino a 30.000 euro annui.
L'articolo 18 prevede un piano straordinario atto a
fronteggiare la grave emergenza dell'edilizia scolastica in
relazione soprattutto alla sicurezza degli edifici, e piani di
finanziamento pluriennali, in continuità con quelli definiti
fra il 1995 e il 2000.
Con l'articolo 19 l'organizzazione del sistema di
valutazione periodica dei risultati viene attribuita alle
singole istituzioni scolastiche. Essa deve realizzarsi sulla
base di comuni parametri nazionali e coinvolgere gli utenti.
Le valutazioni periodiche delle singole istituzioni verranno
trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per una valutazione complessiva del sistema
nazionale dell'istruzione.
L'articolo 20 prevede la copertura finanziaria della
legge. Essa è individuata all'interno del Documento di
programmazione economico-finanziaria. Ulteriori risorse sono
reperite grazie all'abrogazione delle norme della legge n. 383
del 2001 che hanno abolito le tasse sulle successioni e
donazioni e sui passaggi di proprietà superiori a 350 milioni
di vecchie lire.