XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3384
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi fondamentali).
1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione, fondato
sui princìpi di democrazia, pluralismo e laicità, è realizzato
in conformità alle disposizioni in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche e in attuazione dei princìpi sanciti
dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo fatta a New York il 10 dicembre 1948, in particolare
dall'articolo 26, dal Protocollo addizionale alla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e reso
esecutivo con la legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare
dall'articolo 2, dal Patto internazionale relativo ai diritti
economici, sociali e culturali, fatto a New York il 16
dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n.
881, in particolare dagli articoli 13, 14 e 15, e dalla
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n.
176, in particolare dall'articolo 18.
2. La Repubblica riconosce il diritto di ogni individuo
all'istruzione e alla formazione assicurando a tutti pari
opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze,
generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locale,
nazionale, europea e internazionale.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione del sistema
nazionale della pubblica istruzione che è accessibile
gratuitamente a tutti su un piano di uguaglianza, senza
distinzioni di genere, ceto sociale, etnia o religione.
4. La Repubblica promuove l'apprendimento lungo tutto
l'arco della vita, anche mediante lo sviluppo della formazione
degli adulti e dei lavoratori.
5. La Repubblica rispetta la libertà dei genitori di
scegliere per i figli scuole diverse da quelle statali, purché
conformi ai requisiti fondamentali previsti dalla legge.
Soggetti ed enti privati hanno diritto di istituire e dirigere
scuole e istituzioni scolastiche, purché l'istruzione e la
formazione impartite in tali istituti siano conformi ai
requisiti fondamentali previsti dalle leggi vigenti e, in
particolare, dagli articoli 2 e 3. L'istituzione, il
sostentamento e il funzionamento delle scuole non statali non
comportano in alcun caso e in nessuna forma oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Finalità del sistema nazionale
della pubblica istruzione).
1. La scuola è una comunità educante e formativa
finalizzata alla formazione del cittadino, al pieno sviluppo
della persona umana e della sua dignità, anche attraverso
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell'identità di genere.
2. La scuola è finalizzata altresì a porre tutti gli
individui in grado di esercitare i fondamentali diritti di
cittadinanza, quali partecipare e contribuire in modo
consapevole ed effettivo alla vita, allo sviluppo, alla
trasformazione della società, svolgere un lavoro
corrispondente alle proprie capacità. A tali fini, ponendosi
come luogo insostituibile di socialità, essa realizza attività
per lo sviluppo della cittadinanza attiva e responsabile,
informata ai princìpi della libertà, dell'uguaglianza, della
pace, del rispetto dei diritti umani e della tolleranza e ai
valori democratici e antifascisti della Costituzione.
3. La scuola rispetta i ritmi dell'età evolutiva, delle
differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della
cooperazione tra tutte le componenti della comunità
educante.
4. La scuola fonda il suo progetto e la sua azione
educativa principalmente sulla qualità delle relazioni tra
insegnante e studente e riconosce la libertà di insegnamento e
il diritto di apprendimento.
Art. 3.
(Obbligo scolastico).
1. Nella prospettiva di una sua estensione progressiva a
diciotto anni e di una organizzazione dei cicli scolastici ad
essa funzionale, l'obbligo scolastico inizia al quinto e
termina al sedicesimo anno di età. Tale obbligo è assolto nel
sistema nazionale dell'istruzione. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge è previsto l'obbligo
formativo fino al diciottesimo anno di età.
Art. 4.
(Autonomia scolastica).
1. Le istituzioni scolastiche sono espressione di
autonomia funzionale in coerenza con le disposizioni vigenti
in materia. L'autonomia, in quanto forma di autogoverno
democratico delle scuole ed espressione della progettualità
delle stesse, al fine di promuoverne l'efficacia formativa, è
sostenuta dallo Stato con tutte le risorse umane e finanziarie
necessarie alla sua realizzazione all'interno dell'unitarietà
del sistema scolastico nazionale.
Art. 5.
(Articolazione del sistema nazionale
della pubblica istruzione).
1. Il sistema nazionale della pubblica istruzione si
articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che
assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo
secondario, che assume la denominazione di scuola
superiore.
Art. 6.
(Scuola dell'infanzia).
1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
alla formazione integrale, alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini di
età compresa fra i tre e i sei anni, promuovendone le
potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento e
operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunità educative nel rispetto dell'orientamento educativo
dei genitori.
2. La frequenza dell'ultimo anno della scuola
dell'infanzia è obbligatoria.
3. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta
formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine la
possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia mediante la
presenza della scuola dell'infanzia statale e pubblica degli
enti locali su tutto il territorio nazionale. Ciascuna scuola
dell'infanzia deve garantire la fruizione del servizio
scolastico pomeridiano anche rispondendo alla domanda e ai
bisogni della comunità scolastica.
4. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica realizza i necessari
collegamenti con il complesso dei servizi all'infanzia e con
la scuola di base.
Art. 7.
(Scuola di base).
1. La scuola di base ha la durata di otto anni ed è
caratterizzata da un percorso educativo unitario, coerente e
articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli alunni;
è organizzata a tempo pieno per i primi cinque anni e
garantisce, ai genitori che lo richiedono, la presenza di
classi con riduzione dell'orario; sempre nei primi cinque anni
il numero massimo di alunni per classe è di ventitré; nel
triennio successivo si attua il tempo prolungato in base alla
programmazione delle singole istituzioni scolastiche; si
realizza in istituti comprensivi la cui esperienza deve essere
generalizzata. Sono promossi tutti gli opportuni collegamenti
con la scuola superiore.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo
del curricolo mediante passaggio dagli ambiti disciplinari
alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e
delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della
convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in
relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica
della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di
scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari
dignità delle opzioni culturali successive.
3. Le articolazioni interne alla scuola di base sono
definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive
modificazioni.
4. Il tempo pieno costituisce articolazione fondamentale
nella scuola di base; lo Stato rende disponibili risorse per
la sua generalizzazione.
5. La scuola di base si conclude con un esame di Stato.
Art. 8.
(Scuola superiore).
1. La scuola superiore ha la durata di cinque anni e si
articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica
e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di
consolidare, riorganizzare e accrescere le capacità e le
competenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e
incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, di
arricchire la loro formazione culturale, umana e civile,
sostenendo gli studenti nella progressiva assunzione di
responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità
adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e
non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante
riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La scuola superiore si realizza in tutti gli attuali
istituti di istruzione secondaria di secondo grado che
assumono la denominazione di "licei".
3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione
specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso
svolgimento del relativo curricolo, è garantita la possibilità
di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi
diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative
didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta e deliberate dagli organi
collegiali competenti.
4. Nel corso del primo e del secondo anno, se previsto nei
piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche,
sono realizzate attività complementari e iniziative formative,
finalizzate all'orientamento, per collegare gli apprendimenti
curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività e iniziative, che se
realizzate nel corso del primo anno devono essere
generalizzate a tutti gli studenti, si attuano anche in
convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione
professionale accreditati dalle regioni.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di
cui all'articolo 3 è rilasciata una certificazione attestante
l'assolvimento dello stesso, il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline
obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e
stage possono essere realizzati in Italia o all'estero
anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali,
produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre
promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con
l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della
scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione
di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai
fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel
passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o
nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la
frequenza positiva di segmenti della formazione professionale
comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti
valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.
8. Al termine della scuola superiore, gli studenti
sostengono l'esame di Stato di cui all'articolo 11.
Art. 9.
(Istruzione e formazione professionale).
1. In coerenza con quanto stabilito dalla presente
legge e dall'articolo 117 della Costituzione e nel contesto di
unitarietà del sistema nazionale della pubblica istruzione, lo
Stato definisce, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi
regolativi generali in materia di istruzione e formazione
professionale.
2. L'istruzione e la formazione professionale in
conformità all'articolo 117 della Costituzione si realizzano
sulla base di princìpi fondamentali definiti dallo Stato. Le
regioni concorrono alla definizione dei bisogni formativi
professionali delle specifiche realtà territoriali e
istituiscono corsi di formazione professionale per
l'espletamento dell'obbligo formativo di cui all'articolo
3.
3. L'istruzione e la formazione professionale si
realizzano altresì nelle forme approvate e riconosciute dalla
regione nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dallo
Stato. Nell'ambito della formazione-lavoro per i minori di
diciotto anni devono essere esclusi rapporti di lavoro, anche
di apprendistato, che non abbiano finalità formative
certificabili, sia in termini di competenze lavorative che di
crediti formativi, e che non garantiscano la possibilità di
reingresso nel sistema nazionale della pubblica istruzione e
nei circuiti della formazione professionale regionale di cui
al comma 1.
4. Alla istruzione e formazione professionale regionale
hanno accesso gli studenti che hanno assolto all'obbligo
scolastico di cui all'articolo 3.
Art. 10.
(Saperi e curricoli).
1. L'aggiornamento dei saperi, la gestione unitaria
della loro acquisizione e la conseguente elaborazione dei
nuovi curricoli, costituiscono momento imprescindibile per
realizzare la scolarizzazione di tutti e di ciascuno. I
curricoli delle istituzioni scolastiche sono definiti con
regolamento in conformità alle disposizioni del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, e successive modificazioni, con il concorso
all'elaborazione degli stessi del mondo della scuola e
dell'università, in tutte le loro istanze istituzionali e
rappresentative, delle organizzazioni sociali, del mondo
intellettuale e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, secondo le linee guida previste al comma 2.
2. I curricoli sono definiti sulla base delle seguenti
linee guida:
a) il curricolo contribuisce a determinare il
valore educativo di una scuola che, fondandosi sui valori
costituzionali di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia
sociale e dell'antifascismo, sia in grado di formare nel
giovane un reale spirito critico stimolando nel contempo le
capacità di autodeterminazione al fine di metterlo in grado di
esercitare i fondamentali diritti di cittadinanza in una
società dinamica e in continua e rapida trasformazione sul
piano sociale, culturale e del mercato del lavoro;
b) il curricolo è commisurato alle diverse
esigenze formative degli alunni e alle singole realtà
scolastiche e ambientali; è composto di una quota oraria
nazionale e di una quota del 15 per cento riservata alle
scuole, che integra la quota nazionale;
c) la quota del curricolo riservata alle scuole è
elaborata dal collegio dei docenti, sentiti i rappresentanti
dei genitori e, nella scuola superiore, anche i rappresentanti
degli studenti, e approvata dal consiglio dell'istituzione
scolastica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
c);
d) il curricolo definisce i contenuti dell'offerta
formativa e delinea l'articolato e complesso processo delle
tappe e delle scansioni dell'apprendimento. Tali contenuti
costituiscono il mezzo per far conseguire alle allieve e agli
allievi conoscenze solidamente assimilate e durature nel
tempo;
e) il curricolo favorisce sia un processo di
insegnamento e di apprendimento motivato, consapevole e
caratterizzato dalla reciproca responsabilità di chi insegna e
di chi impara, sia una valutazione fondata su un equilibrato
rapporto tra le articolate dinamiche del processo formativo e
l'accertamento dei suoi esiti;
f) il curricolo si costruisce a partire dalle
indicazioni per la quota nazionale di cui al presente comma, e
dall'analisi dei bisogni degli alunni e delle specifiche
esigenze del territorio e dell'ambiente. In tal senso il
curricolo si presenta come l'integrazione tra la quota oraria
obbligatoria di discipline e attività stabilite a livello
nazionale e la quota ugualmente obbligatoria di discipline e
attività scelte dalle singole istituzioni scolastiche;
g) per consentire di passare agevolmente da
un'area all'altra, o da un indirizzo all'altro, è garantita la
compatibilità tra la caratterizzazione degli indirizzi e
l'area delle discipline comuni;
h) le esperienze integrate sono offerte a tutti
gli studenti e le studentesse;
i) l'attività di laboratorio costituisce attività
ordinaria e trasversale a tutte le discipline e per tutte le
aree e gli indirizzi;
l) ai fini del progressivo sviluppo del curricolo,
le istituzioni scolastiche possono definire tempi diversi del
graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, tenuto conto delle caratteristiche dei differenti
saperi, dell'esigenza dell'individualizzazione
dell'insegnamento e della valorizzazione delle competenze dei
docenti, anche in relazione alla dimensione collegiale
dell'attività didattica;
m) le istituzioni scolastiche definiscono le
discipline costituenti la quota loro riservata, garantendo il
carattere unitario del sistema d'istruzione e valorizzando il
pluralismo culturale e territoriale.
Art. 11.
(Esame di Stato).
1. In applicazione dell'articolo 33 della Costituzione,
del comma 5 dell'articolo 7 e del comma 8 dell'articolo 8
della presente legge, a conclusione del ciclo primario e del
ciclo secondario è previsto un esame di Stato che attribuisce
un titolo di studio avente valore legale.
2. L'esame di Stato a conclusione del ciclo primario è
disciplinato con apposito regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
3. L'esame di Stato a conclusione del ciclo secondario è
regolato per legge nel rispetto dei seguenti princìpi:
a) le prove scritte e orali presentano carattere
di uniformità a parametri stabiliti a livello nazionale; le
prove scritte sono regolate dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425, e successive modificazioni; la prova orale è finalizzata
ad accertare le conoscenze pluridisciplinari e
interdisciplinari del candidato;
b) la commissione d'esame è composta per il 50 per
cento da commissari interni e per il 50 per cento da
commissari esterni e dal presidente di commissione esterno;
c) a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che
è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla
commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei
punti per il credito scolastico acquisito da ciascun
candidato. La commissione d'esame dispone di 30 punti per la
valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del
colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito
scolastico massimo di 30 punti ed un credito formativo massimo
di 5 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare
l'esame e di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato,
per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della
commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata
per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando
il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti, un
credito formativo di almeno 1 punto e un risultato scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova
d'esame pari almeno a 70 punti;
d) il credito formativo è ottenibile su decisione
della commissione d'esame in presenza di una partecipazione
dello studente alle iniziative integrative e alle attività
complementari disciplinate dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e
successive modificazioni, ovvero in presenza di una
partecipazione ad attività non proprie della scuola, ma di
valore formativo riconosciuto dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ovvero dalla regione o dalla
provincia o dal comune o dall'istituzione scolastica
stessa.
Art. 12.
(Organi di autogoverno e di rappresentanza territoriale e
nazionale).
1. Lo Stato stabilisce con legge l'articolazione degli
organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche secondo i
seguenti princìpi:
a) la scuola è una comunità informata ai valori
democratici che, in coerenza con i princìpi dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, della partecipazione e della
rappresentanza democratica, si autogoverna nel rispetto delle
norme vigenti;
b) ciascuna componente della comunità scolastica,
nel rispetto del proprio ruolo e della propria funzione,
coopera all'autogoverno dell'istituzione scolastica;
c) sono organi delle istituzioni scolastiche il
dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
1) il consiglio dell'istituzione;
2) il collegio dei docenti;
3) il consiglio di classe;
4) gli organismi di partecipazione dei genitori e
degli studenti;
5) la commissione di valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio scolastico;
d) al consiglio dell'istituzione spettano le
competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed
educativi, di programmazione economico-finanziaria e di
attività negoziale;
e) il collegio dei docenti è l'organo tecnico e
professionale delle istituzioni scolastiche con competenze
generali in materia didattica e di valutazione;
f) al consiglio di classe competono la
programmazione didattica di classe e la formulazione della
proposta di adozione dei libri di testo al collegio docenti
deputato a decidere in materia;
g) il dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali, promuove l'esercizio dei
diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto
all'apprendimento degli alunni e la libertà di insegnamento
dei docenti;
h) nella scuola dell'infanzia e di base le
rappresentanze di insegnanti e genitori sono paritetiche.
Nella scuola superiore le rappresentanze di docenti e studenti
sono paritetiche. Nel consiglio dell'istituzione deve essere
rappresentato il personale non docente. Il consiglio
dell'istituzione elegge il presidente all'interno della
componente dei genitori nella prima riunione;
i) in ciascuna istituzione scolastica deve essere
garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei
genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui
funzionamento sono disciplinati dal regolamento
dell'istituzione. Si applica ai genitori quanto previsto per
gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. Gli studenti della scuola superiore costituiscono
"l'assemblea degli studenti", ai sensi del citato regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del
1998. Le riunioni dell'assemblea degli studenti, di classe e
d'istituto, hanno cadenza mensile.
2. La rappresentanza studentesca istituzionale della
scuola superiore, nel rispetto dei princìpi fissati dalle
normative vigenti, si articola a livello territoriale con le
consulte provinciali degli studenti e a livello nazionale con
la Conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali agli studenti. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca supporta le attività di questi
organismi istituzionali di confronto anche mediante lo
stanziamento di appositi finanziamenti.
3. Nel rispetto dei princìpi fissati dalle normative
vigenti è predisposto un forum delle associazioni
studentesche maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Lo Stato incentiva tutte le forme di rappresentanza
studentesca spontanea, ovvero organizzata in associazioni
giovanili, anche mediante il supporto a progetti di sviluppo
della partecipazione e della cittadinanza studentesca e
mediante il confronto nelle realtà territoriali.
Art. 13.
(Personale docente: libertà di insegnamento, ruolo unico e
organico funzionale - Personale non docente).
1. La libertà di insegnamento, sancita dall'articolo 33
della Costituzione, costituisce garanzia imprescindibile per
la qualità della scuola pubblica, per la sua libertà e il suo
pluralismo. E' compito prioritario dello Stato e di ogni
singola istituzione scolastica riconoscerla, tutelarla e
promuoverla.
2. L'organico funzionale e il ruolo unico del personale
docente rispondono all'esigenza della realizzazione concreta
della progettualità delle scuole e alla valorizzazione della
professionalità del corpo docente. Il numero dei docenti per
ogni istituzione scolastica è definito con il criterio
dell'organico funzionale, ovvero esso viene stabilito in base
al numero degli alunni, che non devono superare i venticinque
per classe, fatto salvo quanto previsto al comma 1,
dell'articolo 7, in relazione alle realtà dei singoli
istituti, alla presenza del tempo pieno e prolungato, alle
esigenze e ai progetti per arricchire e ampliare l'offerta
formativa delle scuole, alla necessità di attività di
recupero, di sostegno, di integrazione, di educazione degli
adulti, alla presenza di alunni portatori di handicap,
di alunni stranieri, di situazioni di particolare disagio
ambientale e sociale.
3. In materia di personale direttivo, docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) del sistema della
pubblica istruzione e formazione, nel rispetto dell'articolo
117 della Costituzione, sono assicurati i seguenti
princìpi:
a) lo stato giuridico è unico su tutto il
territorio nazionale;
b) è garantita la mobilità su tutto il territorio
nazionale;
c) è fatta salva la contrattazione collettiva
nazionale di comparto;
d) è assicurata la uniformità sul territorio
nazionale delle norme generali per il reclutamento.
4. Per poter accedere all'insegnamento è necessario il
titolo di laurea unitamente a specifiche e adeguate competenze
finalizzate all'insegnamento, acquisite in corsi di durata
biennale e debitamente certificate a livello universitario,
realizzate in convenzione con le istituzioni scolastiche,
prevedendo la partecipazione alle attività di insegnamento di
docenti dei diversi cicli di istruzione. I corsi, in
particolare, devono prevedere materie quali pedagogia,
psicologia dell'età infantile, psicologia dell'età evolutiva,
didattica, pedagogia e attività di tirocinio oltre alla
materia specifica di insegnamento.
5. Lo Stato definisce con legge l'organico funzionale
anche mediante lo stanziamento di apposite risorse
aggiuntive.
6. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge è
stabilito con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, un piano per la formazione continua dei docenti
con particolare attenzione agli aspetti didattici e pedagogici
ed a quelli gestionali ed organizzativi.
7. E' prevista la possibilità per i docenti di usufruire
di un anno di sospensione retribuita dall'attività didattica
per dedicarsi all'aggiornamento mediante ricerca con frequenza
presso le università italiane, europee e presso qualsiasi
altro istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale opzione
può essere esercitata una volta ogni sette anni di
servizio.
8. Il personale non docente è titolare unico delle
competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; in
considerazione del ruolo di collaborazione educativa da esso
svolta è preclusa la possibilità di attribuire tali competenze
a terzi.
Art. 14.
(Diritti e doveri degli studenti).
1. Le istituzioni scolastiche riconoscono i diritti e i
doveri delle studentesse e degli studenti secondo quanto
disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il comportamento disciplinare non influisce sulla
valutazione. Non si dà luogo a valutazione della condotta
disciplinare.
Art. 15.
(Integrazione degli alunni portatori di handicap e
degli alunni stranieri e iniziative contro la dispersione
scolastica).
1. Le istituzioni scolastiche realizzano l'integrazione
degli studenti secondo la logica inclusiva e della
cittadinanza responsabile. A tale fine garantiscono a tutti e
a ciascuno la possibilità di fruire delle opportunità
formative fornite dai percorsi scolastici prescelti.
2. L'organizzazione dei percorsi curricolari tiene conto
delle diverse esigenze di apprendimento degli studenti, in
particolare degli studenti stranieri, di quelli con condizioni
di partenza svantaggiate e degli studenti disabili ovvero
altrimenti abili.
3. Nell'ottica dell'inclusione scolastica e
dell'innalzamento del successo formativo in termini di
conoscenze, competenze e capacità, il Governo, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
le regioni, predispone ogni sei anni un piano di finanziamenti
delle iniziative per la lotta alla dispersione scolastica.
4. Per quanto concerne gli alunni portatori di
handicap, è prescritta la presenza di un solo alunno
disabile per classe che, in deroga al comma 2 dell'articolo
13, non deve essere composta da più di venti alunni. E'
inoltre prevista adeguata formazione degli insegnanti in
relazione agli aspetti didattici e pedagogici
dell'integrazione. Il rapporto alunni disabili-insegnanti di
sostegno deve relazionarsi alla gravità dell'handicap e,
comunque, sul piano nazionale, non deve essere inferiore a un
insegnante ogni due alunni.
5. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri è
prevista una formazione degli insegnanti concernente gli
aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi alla materia,
è assicurata la presenza nell'organico funzionale della scuola
di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità
della presenza degli alunni stranieri e comunque non inferiore
ad uno per ogni istituzione scolastica.
Art. 16.
(Attività integrative e complementari).
1. In conformità a quanto disposto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567, e successive modificazioni, le iniziative complementari,
che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole, e
le attività complementari, che sono finalizzate ad offrire
occasioni extracurriculari per la crescita umana e civile
nonché opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero,
sono attività interne e proprie della scuola.
2. Le attività di cui al comma 1 e le altre attività
formative esterne alla scuola svolte dallo studente sono
valutate secondo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo
11.
3. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività di
cui al comma 1 e di rendere la scuola un centro di servizi per
il territorio, le istituzioni scolastiche, d'intesa con gli
enti locali e le regioni, predispongono un piano per
l'apertura delle strutture scolastiche anche dopo la fine
delle lezioni, nel pomeriggio, durante i giorni festivi e nel
periodo di interruzione estiva.
4. Le istituzioni scolastiche favoriscono le attività che
realizzano la funzione della scuola come centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio. Le collaborazioni
per attività educative, culturali, ricreative e sportive
possono essere realizzate con associazioni, regioni, enti
locali, pubblici e soggetti privati.
Art. 17.
(Diritto allo studio).
1. In conformità agli articoli 34 e 117, primo comma,
della Costituzione e all'articolo 1 della presente legge lo
Stato riconosce il diritto allo studio.
2. Al fine di dare piena attuazione al diritto allo studio
lo Stato provvede a stanziare risorse sufficienti ad
assicurare agevolazioni e servizi per quanto attiene a mense
scolastiche e trasporti, la copertura completa del costo dei
libri di testo nella scuola dell'obbligo e l'istituzione di
borse di studio per l'ultimo triennio della scuola superiore.
Tali borse di studio devono essere attribuite, in accordo con
le regioni, alle famiglie titolari di redditi fino a 30.000
euro annui, limite da adeguare annualmente sulla base degli
indici ISTAT di variazione del costo della vita e devono
coprire il costo totale dei libri di testo, come definito da
apposito provvedimento del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Art. 18
(Edilizia e dotazioni scolastiche).
1. Il Governo, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, predispone un piano di
finanziamento straordinario per l'adeguamento delle strutture
delle istituzioni scolastiche.
2. Il Governo predispone altresì ogni cinque anni un piano
di finanziamento per l'adeguamento delle strutture e delle
dotazioni delle istituzioni scolastiche.
3. Le regioni concorrono, di concerto con le province e i
comuni, alla realizzazione dei piani di cui ai commi 1 e 2.
4. Ogni tre anni le regioni presentano al Governo un
rapporto sullo stato dell'edilizia scolastica.
5. Al fine di dare piena attuazione alla presente legge le
regioni, d'intesa con le province e con i comuni, presentano
un piano di riorganizzazione delle strutture scolastiche, al
fine di razionalizzare l'utilizzo delle sedi scolastiche
adeguadolo alle nuove esigenze. Particolare attenzione è
riservata alla costituzione di istituti comprensivi ed alla
generalizzazione del tempo pieno.
Art. 19
(Sistema di valutazione).
1. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni
scolastiche individuano le modalità per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
prefissati, sulla base di parametri nazionali e dei seguenti
criteri generali:
a) garantire l'efficienza e l'efficacia del
sistema di istruzione nel suo complesso;
b) tenere conto del quadro territoriale e
nazionale;
c) analizzare le cause dell'insuccesso e della
dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed
alle tipologie dell'offerta formativa;
d) condurre attività di valutazione sulla
soddisfazione dell'utenza;
e) valutare gli effetti delle iniziative
legislative che riguardano la scuola. Tali valutazioni
periodiche sono trasmesse al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca che provvede a farle proprie
ai fini di una valutazione complessiva del sistema nazionale
della pubblica istruzione.
Art. 20
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già
stanziate o da stanziare nel bilancio dello Stato, sulla base
della legislazione vigente, per la pubblica istruzione e per
la formazione, nonché con le risorse derivanti dalla
abrogazione disposta dal comma 3, pari a 25 milioni di euro
per l'anno 2003 e a 150 milioni di euro per l'anno 2004.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria
predispone, ai fini della progressiva attuazione della
presente legge e con particolare riferimento agli articoli 2,
3, 15 e 17, il programma pluriennale di finanziamenti
aggiuntivi da stanziare con la legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, anche attraverso il Fondo per
l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, e alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e
successive modificazioni.
3. Gli articoli 13, 14 e 17 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sono abrogati.