XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3382




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del decreto in commento interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - consistente nell'attribuzione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, rapportato al valore di taluni investimenti dell'impresa - modificata, a decorrere dal giorno 8 luglio 2002, dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
        Tale decreto intervenendo sulla originaria versione dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un idoneo sistema di monitoraggio dell'agevolazione, relativamente agli investimenti avviati a decorrere dall'8 luglio 2002, in virtù della presentazione di una preventiva istanza all'Agenzia delle entrate.
        L'intervento normativo attuato mediante l'articolo in esame persegue la medesima finalità di assicurare, anche con riferimento agli investimenti effettuati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, la corretta applicazione dei relativi benefìci, nonché di garantire la prevenzione di comportamenti elusivi e, in particolar modo, di assicurare il costante monitoraggio dei flussi di spesa, anche in virtù di quanto previsto dalla normativa europea in merito alla concessione di aiuti di Stato e al loro incisivo controllo quantitativo e qualitativo.
        A tale fine, l'articolo 1, comma 1, lettera a), prevede, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, la sospensione dell'utilizzo di detto contributo a partire dalla data di entrata in vigore del decreto. Si dispone, al riguardo, che le imprese che hanno maturato il credito d'imposta sino alla data del 7 luglio 2002 hanno l'obbligo, a pena di decadenza dal beneficio conseguito automaticamente, di comunicare all'Agenzia delle entrate tutti i dati necessari al fine di un completo monitoraggio circa l'individuazione degli investimenti realizzati e degli ammontari dei relativi contributi (ad esempio, tipologie ed entità dell'investimento, identificativi dei fornitori, totale dei contributi fruiti e quelli ancora da utilizzare).
        L'individuazione dei dati avviene con provvedimento del direttore della medesima agenzia; con lo stesso provvedimento, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono stabiliti, altresì, il modello di comunicazione e il termine ultimo di presentazione, che non potrà essere successivo al 31 gennaio 2003. A decorrere dal 31 marzo 2003, il relativo credito non utilizzato potrà essere fruito in compensazione secondo i limiti di seguito indicati.
        Infatti, al fine di garantire la corretta fruizione del contributo entro i limiti degli stanziamenti assegnati, la stessa fruizione, una volta terminata la sospensione, sarà consentita nella misura massima pari al rapporto tra lo stanziamento in bilancio (450 milioni di euro per l'anno 2003 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004) e l'ammontare complessivo dei contributi maturati e non ancora utilizzati, risultanti dalle elaborazioni dei dati indicati nei citati modelli di comunicazione.
        La concreta individuazione della suddetta misura massima sarà determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima del 31 marzo 2003, data stabilita per la ripresa della utilizzazione dei contributi sospesi.
        La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 prevede, anche per le imprese a cui è stato riconosciuto il contributo secondo la nuova versione dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 a decorrere dall'8 luglio 2002, l'obbligo della comunicazione all'agenzia delle entrate delle informazioni secondo quanto previsto dalla lettera a). Analogamente a quanto disposto per i soggetti indicati nella lettera a), anche queste imprese hanno l'obbligo di sospendere l'utilizzo del contributo dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 marzo 2003. La ripresa della fruizione del credito d'imposta a partire dal 31 marzo 2003 è consentita per tali imprese fino alla misura massima del 35 per cento dell'ammontare complessivo del residuo ancora utilizzabile nell'anno 2003, fino al 70 per cento dell'ammontare complessivo del residuo ancora utilizzabile nell'anno 2004 e fino al 100 per cento nell'anno 2005.
        Non si predispone la relazione tecnica relativa a tale articolo tenuto conto che, in relazione all'esercizio 2002 ed ai successivi, non si hanno nuove maggiori spese, che gli stanziamenti occorrenti sono già stati previsti in occasione del citato decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, e che il comma 2 vale solo ad effettuare un rinvio formale alla disposizione che contempla detti stanziamenti.
        Con l'articolo 2, in funzione sostanzialmente antielusiva, si dispone che ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che, per effetto di dichiarazioni integrative, abbiano dichiarato ricavi ovvero compensi entro i limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2003, sia preclusa la possibilità di effettuare le compensazioni di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta conseguenti alla presentazione di dichiarazioni integrative che abbiano comportato rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
        Tale disposizione si applica alle dichiarazioni integrative presentate successivamente al 30 settembre 2002.
        Il comma 2 dispone che, in caso di inosservanza della sospensione sopra descritta, si applicano le sanzioni in materia di omesso versamento senza le riduzioni previste dal "ravvedimento" (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472) e dal pagamento a seguito della comunicazione del cosiddetto "avviso bonario" (articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
        Con la disposizione recata dall'articolo 3, al fine di consentire la definizione di un nuovo sistema per la determinazione del tasso di riferimento per la rinegoziazione dei mutui di cui all'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si sospendono, fino alla determinazione di tale sistema e comunque non oltre il 31 marzo 2003, gli adempimenti attuativi di cui alla medesima disposizione.
        Entro il medesimo termine è altresì prevista l'adozione del decreto di cui all'articolo 145, comma 62, della legge citata, con il quale sono apportate integrazioni al precedente decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, con il quale si è operata la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari.
        L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.




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