XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3382
Onorevoli Deputati! - L'articolo 1 del decreto in commento
interviene sulla disciplina prevista dall'articolo 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 - consistente nell'attribuzione
di un contributo, nella forma del credito d'imposta,
rapportato al valore di taluni investimenti dell'impresa -
modificata, a decorrere dal giorno 8 luglio 2002, dagli
articoli 10 e 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178.
Tale decreto intervenendo sulla originaria versione
dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ha previsto un
idoneo sistema di monitoraggio dell'agevolazione,
relativamente agli investimenti avviati a decorrere dall'8
luglio 2002, in virtù della presentazione di una preventiva
istanza all'Agenzia delle entrate.
L'intervento normativo attuato mediante l'articolo in
esame persegue la medesima finalità di assicurare, anche con
riferimento agli investimenti effettuati anteriormente alla
data dell'8 luglio 2002, la corretta applicazione dei relativi
benefìci, nonché di garantire la prevenzione di comportamenti
elusivi e, in particolar modo, di assicurare il costante
monitoraggio dei flussi di spesa, anche in virtù di quanto
previsto dalla normativa europea in merito alla concessione di
aiuti di Stato e al loro incisivo controllo quantitativo e
qualitativo.
A tale fine, l'articolo 1, comma 1, lettera a),
prevede, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002, la
sospensione dell'utilizzo di detto contributo a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto. Si dispone, al
riguardo, che le imprese che hanno maturato il credito
d'imposta sino alla data del 7 luglio 2002 hanno l'obbligo, a
pena di decadenza dal beneficio conseguito automaticamente, di
comunicare all'Agenzia delle entrate tutti i dati necessari al
fine di un completo monitoraggio circa l'individuazione degli
investimenti realizzati e degli ammontari dei relativi
contributi (ad esempio, tipologie ed entità dell'investimento,
identificativi dei fornitori, totale dei contributi fruiti e
quelli ancora da utilizzare).
L'individuazione dei dati avviene con provvedimento del
direttore della medesima agenzia; con lo stesso provvedimento,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto, sono stabiliti, altresì, il modello di
comunicazione e il termine ultimo di presentazione, che non
potrà essere successivo al 31 gennaio 2003. A decorrere dal 31
marzo 2003, il relativo credito non utilizzato potrà essere
fruito in compensazione secondo i limiti di seguito
indicati.
Infatti, al fine di garantire la corretta fruizione del
contributo entro i limiti degli stanziamenti assegnati, la
stessa fruizione, una volta terminata la sospensione, sarà
consentita nella misura massima pari al rapporto tra lo
stanziamento in bilancio (450 milioni di euro per l'anno 2003
e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004) e
l'ammontare complessivo dei contributi maturati e non ancora
utilizzati, risultanti dalle elaborazioni dei dati indicati
nei citati modelli di comunicazione.
La concreta individuazione della suddetta misura massima
sarà determinata con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
prima del 31 marzo 2003, data stabilita per la ripresa
della utilizzazione dei contributi sospesi.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 prevede,
anche per le imprese a cui è stato riconosciuto il contributo
secondo la nuova versione dell'agevolazione di cui
all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 a decorrere dall'8
luglio 2002, l'obbligo della comunicazione all'agenzia delle
entrate delle informazioni secondo quanto previsto dalla
lettera a). Analogamente a quanto disposto per i
soggetti indicati nella lettera a), anche queste imprese
hanno l'obbligo di sospendere l'utilizzo del contributo dalla
data di entrata in vigore del decreto fino al 31 marzo 2003.
La ripresa della fruizione del credito d'imposta a partire dal
31 marzo 2003 è consentita per tali imprese fino alla misura
massima del 35 per cento dell'ammontare complessivo del
residuo ancora utilizzabile nell'anno 2003, fino al 70 per
cento dell'ammontare complessivo del residuo ancora
utilizzabile nell'anno 2004 e fino al 100 per cento nell'anno
2005.
Non si predispone la relazione tecnica relativa a tale
articolo tenuto conto che, in relazione all'esercizio 2002 ed
ai successivi, non si hanno nuove maggiori spese, che gli
stanziamenti occorrenti sono già stati previsti in occasione
del citato decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, e che il comma 2
vale solo ad effettuare un rinvio formale alla disposizione
che contempla detti stanziamenti.
Con l'articolo 2, in funzione sostanzialmente antielusiva,
si dispone che ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro
autonomo che, per effetto di dichiarazioni integrative,
abbiano dichiarato ricavi ovvero compensi entro i limiti
previsti per l'applicazione degli studi di settore, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino
al 30 settembre 2003, sia preclusa la possibilità di
effettuare le compensazioni di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta
conseguenti alla presentazione di dichiarazioni integrative
che abbiano comportato rettifiche del reddito d'impresa o di
lavoro autonomo.
Tale disposizione si applica alle dichiarazioni
integrative presentate successivamente al 30 settembre
2002.
Il comma 2 dispone che, in caso di inosservanza della
sospensione sopra descritta, si applicano le sanzioni in
materia di omesso versamento senza le riduzioni previste dal
"ravvedimento" (articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472) e dal pagamento a seguito della
comunicazione del cosiddetto "avviso bonario" (articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
Con la disposizione recata dall'articolo 3, al fine di
consentire la definizione di un nuovo sistema per la
determinazione del tasso di riferimento per la rinegoziazione
dei mutui di cui all'articolo 128 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si sospendono, fino alla determinazione di tale
sistema e comunque non oltre il 31 marzo 2003, gli adempimenti
attuativi di cui alla medesima disposizione.
Entro il medesimo termine è altresì prevista l'adozione
del decreto di cui all'articolo 145, comma 62, della legge
citata, con il quale sono apportate integrazioni al precedente
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 22 settembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, con il
quale si è operata la classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione
dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari
finanziari.
L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.