XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3382
Decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 2002
Disposizioni urgenti in materia tributaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia tributaria e, in particolare, in tema
di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate,
di compensazione di crediti d'imposta e di sospensione di
adempimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti
nelle aree svantaggiate).
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione
delle disposizioni in materia di agevolazione per gli
investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di
comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati
necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi
di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei
contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al
contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002
comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal
contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per
la ricognizione degli investimenti realizzati e, in
particolare, quelli concernenti le tipologie degli
investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i
soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la
realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di
quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai
predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e
stabilito il termine per la sua effettuazione, comunque non
successivo al 31 gennaio 2003. I soggetti di cui al primo
periodo sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del
contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo
2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è
consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo
stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per
l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta
conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati,
risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo
periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata
con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine
stabilito per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
b) i soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002
hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate
relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, effettuano
la comunicazione di cui alla lettera a) e sospendono
l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa
della utilizzazione dei contributi è consentita fino a
concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo
nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100
per cento nei due anni successivi.
2. All'onere conseguente alle disposizioni del comma 1 si
provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma
1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
Articolo 2.
(Disposizioni in tema di compensazione di crediti di
imposta).
1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di
lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro sospendono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della
compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta
derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
2. In caso di effettuazione della compensazione del
credito in violazione di quanto stabilito dal comma 1 non si
applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle
disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
Articolo 3.
(Sospensione di adempimenti).
1. Gli adempimenti attuativi delle disposizioni di cui
all'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, sono sospesi fino alla definizione
di un nuovo sistema per la determinazione del tasso di
riferimento per la rinegoziazione dei mutui di cui al medesimo
articolo 128 e comunque non oltre il 31 marzo 2003. Entro il
medesimo termine è data attuazione al provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388
del 2000.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.