XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3379
Onorevoli Colleghi! - Non si rinviene nell'ordinamento
un'espressa previsione normativa circa la possibilità di
retribuire la pronuncia di provvedimenti da parte del giudice
di pace in materia penale - pur essendosi attribuita al
magistrato onorario la competenza ad adottarli con il decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive
modificazioni.
Le decisioni in questione, però, richiedono al magistrato
onorario l'esame degli atti del procedimento, lo studio di una
problematica e l'emissione di un provvedimento decisorio. Si
ritiene pertanto che la mancata previsione che la pronuncia di
questi provvedimenti comporti il diritto alla corresponsione
di un'indennità, costituisca una lacuna che occorre provvedere
a colmare. Si ritiene peraltro non appropriato prevedere che
l'emissione dei provvedimenti in questione possa dare diritto
alla corresponsione della medesima indennità prevista per la
sentenza che definisce il processo, poiché quest'ultima è
pronunciata all'esito dello svolgimento delle più complesse
attività dibattimentali.
In proposito si ricorda che l'articolo 5 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, ha introdotto il comma 3-bis
dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, ove si è
previsto che, evidentemente in materia di competenza civile
del giudice di pace, è corrisposta al magistrato onorario "una
indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o
ordinanza ingiuntiva emessi (...) anche se la domanda di
ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato". Poiché
l'attività che il giudice di pace è chiamato in materia penale
a svolgere per pronunciare i provvedimenti in questione appare
ai presenti fini analoga, appare equo prevedere che per
l'emissione di ciascuno di questi provvedimenti sia
corrisposta un'indennità di 10,33 euro.