XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3379




        Onorevoli Colleghi! - Non si rinviene nell'ordinamento un'espressa previsione normativa circa la possibilità di retribuire la pronuncia di provvedimenti da parte del giudice di pace in materia penale - pur essendosi attribuita al magistrato onorario la competenza ad adottarli con il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni.
        Le decisioni in questione, però, richiedono al magistrato onorario l'esame degli atti del procedimento, lo studio di una problematica e l'emissione di un provvedimento decisorio. Si ritiene pertanto che la mancata previsione che la pronuncia di questi provvedimenti comporti il diritto alla corresponsione di un'indennità, costituisca una lacuna che occorre provvedere a colmare. Si ritiene peraltro non appropriato prevedere che l'emissione dei provvedimenti in questione possa dare diritto alla corresponsione della medesima indennità prevista per la sentenza che definisce il processo, poiché quest'ultima è pronunciata all'esito dello svolgimento delle più complesse attività dibattimentali.
        In proposito si ricorda che l'articolo 5 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha introdotto il comma 3-bis dell'articolo 11 della legge n. 374 del 1991, ove si è previsto che, evidentemente in materia di competenza civile del giudice di pace, è corrisposta al magistrato onorario "una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi (...) anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato". Poiché l'attività che il giudice di pace è chiamato in materia penale a svolgere per pronunciare i provvedimenti in questione appare ai presenti fini analoga, appare equo prevedere che per l'emissione di ciascuno di questi provvedimenti sia corrisposta un'indennità di 10,33 euro.




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