XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3379




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, le parole: "o penale, anche se non dibattimentale," sono soppresse;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace in materia penale è corrisposta un'indennità di 36,15 euro per ciascuna udienza, anche se non dibattimentale, nonché di 56,81 euro per ogni altro processo assegnato e comunque definito con sentenza";

            c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

        "3-ter. In materia penale, al giudice di pace è corrisposta una indennità di l0,33 euro per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

            a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni;

            b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            c) provvedimento con cui il giudice di pace ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore ricorso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
            d) decreto e ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, secondo comma, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            e) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            f) decreto di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            g) decreto di sequestro preventivo e conservativo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

            h) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            i) decisione sulla richiesta di riapertura delle indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;

            l) autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche, ovvero altre forme di telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione".



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