XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3379
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "o penale, anche se non
dibattimentale," sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Ai magistrati onorari che esercitano la
funzione di giudice di pace in materia penale è corrisposta
un'indennità di 36,15 euro per ciascuna udienza, anche se non
dibattimentale, nonché di 56,81 euro per ogni altro processo
assegnato e comunque definito con sentenza";
c) dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente:
"3-ter. In materia penale, al giudice di pace è
corrisposta una indennità di l0,33 euro per l'emissione di
ognuno dei seguenti provvedimenti:
a) decreto di archiviazione, di cui agli articoli
17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, e successive modificazioni;
b) ordinanza che dichiara l'incompetenza, di cui
all'articolo 26, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 274
del 2000, e successive modificazioni;
c) provvedimento con cui il giudice di pace
ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato,
disponendone la trasmissione al pubblico ministero per
l'ulteriore ricorso del procedimento, di cui all'articolo 26,
comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
d) decreto e ordinanza nel procedimento di
esecuzione, di cui all'articolo 41, secondo comma, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
e) provvedimento di modifica delle modalità di
esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
f) decreto di rinvio degli atti al pubblico
ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17,
comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni;
g) decreto di sequestro preventivo e conservativo,
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni, e provvedimento motivato di
rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro
preventivo e conservativo;
h) decisione sull'opposizione al decreto del
pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose
sequestrate o respinge la relativa richiesta, di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del
2000, e successive modificazioni;
i) decisione sulla richiesta di riapertura delle
indagini, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo n. 274 del 2000, e successive modificazioni;
l) autorizzazione a disporre le operazioni di
intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni
informatiche o telematiche, ovvero altre forme di
telecomunicazione, di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo n. 274 del 2000, e successive
modificazioni, o rigetto motivato dell'autorizzazione".