XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3372
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nel decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto, ai commi 2 e
3, la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sancendo che tali
rapporti sono regolati in forma negoziale, sulla base di
contratti collettivi stipulati secondo i criteri e le modalità
previsti dal titolo III dello stesso decreto legislativo.
Tuttavia, il comma 4 dell'articolo 2 ha stabilito che, in
deroga ai commi 2 e 3, rimangono disciplinate dai rispettivi
ordinamenti una serie di categorie: i magistrati, gli avvocati
e procuratori dello Stato, il personale della carriera
diplomatica e prefettizia, nonché il personale militare e
delle Forze di polizia.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, che detta le procedure per la
disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale
delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle
Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari
ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva,
prevede che tali procedure si concludano con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad
ordinamento militare e quello delle Forze armate. Tali decreti
sono emanati previo accordo sindacale tra i rappresentanti del
predetto personale e i rappresentanti del Governo, per le
Forze di polizia ad ordinamento civile, e a seguito di
specifica procedura di concertazione, per le Forze di polizia
ad ordinamento militare e per le Forze armate.
Questa normativa è oggi superata e occorre porre nuovi
obiettivi.
A cominciare dal riconoscimento e dalla piena
valorizzazione della specificità del rapporto di lavoro del
personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese. Si
tratta infatti di personale costantemente impegnato a tutelare
la difesa dell'ordinamento giuridico e la sicurezza dei
cittadini, responsabile e garante di servizi di enorme rilievo
per l'intera collettività, a cui - sempre più spesso - il
Paese richiede - per fare fronte ad impegni internazionali -
di partecipare anche a missioni fuori dai confini, spesso
altamente rischiose. Questo personale, pur avendo
caratteristiche del tutto peculiari e pur svolgendo compiti di
importanza primaria, non riesce a trovare un'adeguata
collocazione all'interno del pubblico impiego. L'istituzione
di un comparto autonomo di negoziazione e concertazione,
accompagnato dagli opportuni interventi di natura finanziaria,
consente di realizzare questo obiettivo. La presente proposta
di legge, quindi, dopo la istituzione - all'articolo 1 -
dell'autonomo comparto "difesa e sicurezza", delega il Governo
- all'articolo 2 - ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che
intervenga in tale senso, recando le opportune disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo n. 195 del
1995.
Si intende, inoltre, con la presente proposta di legge
conseguire altri importanti risultati:
1) il primo consiste nel superamento dell'esclusione dei
dirigenti civili e militari dalle procedure contrattuali che
regolano i contenuti del rapporto di lavoro per il rimanente
personale. Tale esclusione non appare più giustificata alla
luce dell'avvenuta contrattualizzazione dei dirigenti
generali, dei prefetti e dei diplomatici;
2) il secondo risultato consiste nella valorizzazione
dell'autonomia istituzionale delle rappresentanze militari. La
sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 13 dicembre
1999, infatti, riconosce che "il legislatore mostra attenzione
verso le istanze avanzate dagli organi di rappresentanza delle
Forze armate con riguardo ad una più compiuta definizione
degli spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati" e
fa esplicito riferimento alla opportunità di "valorizzare gli
organismi di rappresentanza per quanto attiene al confronto
sulle questioni che concernono il rapporto d'impiego";
3) inoltre, si apportano alcuni correttivi alla riserva
di legge contenuta all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216, che - contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2,
comma 2, lettera f), della presente proposta di legge -
si estendeva anche all'organizzazione delle strutture e alle
norme sui procedimenti disciplinari;
4) infine si vuole sottolineare quanto già detto a
proposito degli aspetti finanziari della proposta di legge.
Per garantire pienamente un reale riconoscimento della
specificità del comparto è infatti necessario che la
previsione della quantificazione dell'onere derivante
dall'attuazione delle procedure di negoziazione e di
contrattazione sia inserita con un'apposita norma nella legge
finanziaria.
La proposta di legge nasce dalla convinzione che occorra
assumere una iniziativa decisa per dare una risposta alle
aspettative di questa categoria di lavoratori pubblici. Ma
chiediamo che questa risposta non sia soltanto "di facciata",
che non si esaurisca nella approvazione, pure importante ma
non sempre incisiva, di ordini del giorno, e che eviti
soluzioni episodiche ed improvvisate. Ciò si ottiene
garantendo uno speciale trattamento giuridico in favore di
coloro che rischiano la vita per la difesa e la sicurezza
delle istituzioni e di tutti i cittadini.
Pertanto si invita il Parlamento a rispondere
sollecitamente ad un'esigenza largamente avvertita, fra i
diretti interessati come nei settori più ampi della pubblica
opinione, nonché in più occasioni prospettata dalle forze
politiche e dalle rappresentanze parlamentari.