XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3372
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei
compiti istituzionali relativi alla tutela interna ed esterna
del territorio e dei cittadini, previsti per le Forze di
polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è
istituito un autonomo comparto di negoziazione e di
concertazione, denominato "difesa e sicurezza", al fine di
disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del relativo
personale.
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per la disciplina delle procedure di
negoziazione e di concertazione di cui all'articolo 1 della
presente legge, apportando disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti prinćpi e criteri direttivi:
a) previsione di distinte modalità per i
procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente
al personale ad ordinamento civile ed a quello ad ordinamento
militare; tali procedimenti sono conclusi con provvedimenti i
cui contenuti sono recepiti in decreti del Presidente della
Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad
ordinamento militare e per il comparto difesa riguardante il
personale delle Forze armate;
b) i contenuti del rapporto d'impiego dei
dirigenti civili e militari devono essere disciplinati,
nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a),
mediante apposite e distinte modalità, anche con riferimento
alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;
c) il Ministro per la funzione pubblica, in
qualità di presidente, il Ministro dell'economia e delle
finanze, ed i Ministri rispettivamente competenti, o i
sottosegretari di Stato da loro delegati, compongono le
delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti
di cui alla lettera a);
d) le delegazioni di parte sindacale che
partecipano ai procedimenti di negoziazione sono composte dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative
a livello nazionale operanti nell'ambito delle Forze di
polizia ad ordinamento civile;
e) la partecipazione delle rappresentanze militari
ai procedimenti di concertazione interministeriale è
assicurata in modo da garantire il ruolo e l'autonomia
istituzionale ad essi attribuiti dalla specifica normativa che
le disciplina, in armonia con i prinćpi dettati dalla
giurisprudenza costituzionale in materia;
f) indicazione delle materie, che possono anche
essere diverse in relazione allo status del personale
interessato, la cui disciplina è demandata ai procedimenti
stessi, con particolare riguardo agli aspetti retributivi. E'
comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,
l'ordinamento generale delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro e degli uffici;
2) procedure per la costituzione, la modificazione e
l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il
trattamento di fine servizio, con esclusione del trattamento
di fine rapporto e delle forme pensionistiche complementari,
ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
3) mobilità ed impiego del personale;
4) sanzioni disciplinari;
5) determinazione delle dotazioni organiche;
6) modi di conferimento della titolarità degli uffici
e dei comandi;
7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali
del personale;
8) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno,
della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le
rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari che si pronunciano entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il
decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
Art. 3.
1. La previsione della quantificazione dell'onere
derivante dalle procedure di negoziazione e di concertazione
dell'autonomo comparto di cui all'articolo 1 della presente
legge, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
deve essere inserita con apposita norma nella legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n.
468 del 1978, e successive modificazioni.