XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3365




        Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito dell'alta formazione artistica e musicale si rileva un vuoto che finora ha reso difficile la partecipazione degli studenti della Accademie di belle arti e di Conservatori di musica alla vita stessa di questi fondamentali istituti ed il dialogo con i vari livelli istituzionali. Com'è noto, infatti, nel 1974, furono emanati i famosi decreti delegati che istituirono per le scuole di ogni ordine e grado appositi organi collegiali ed assemblee degli studenti e dei genitori con lo scopo di "promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni".
        Questo principio fu nuovamente ribadito con forza nel testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, sennonché, sfortunatamente e senza una qualche comprensibile ragione, sia il legislatore del 1974 sia quello del 1994 esclusero da questa partecipazione democratica alla "vita" del proprio istituto gli studenti delle Accademie di belle arti e quelli dei Conservatori di musica (articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994). Sulla legittimità della norma in questione pesa certamente un fondato dubbio di costituzionalità, ma, nonostante il notevole tempo trascorso dall'emanazione della prima disciplina del 1974 ed anche a distanza di alcuni anni dalla normazione più recente, quelle disposizioni non sono state opportunamente modificate nel senso auspicato, né tantomeno espunte dall'ordinamento.
        Questo atteggiamento discriminatorio del legislatore nei confronti degli studenti del settore artistico ha determinato nel corso dei decenni un sempre più accentuato allontanamento di questi dalla vita degli istituti di alta formazione artistica e musicale, allontanamento manifestatosi molto spesso attraverso un allarmante disinteresse della componente studentesca per tutto quello che accadeva e accade nelle sedi accademiche.
        Più di recente, nell'ambito della riforma delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui alla legge n. 508 del 1999, il legislatore ha espressamente, ma solo parzialmente, recuperato l'aspetto partecipativo degli studenti introducendoli nell'organo rappresentativo nazionale: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
        La presente proposta di legge si inserisce quindi nella attuale fase di complessiva realizzazione della riforma del sistema artistico e musicale ed è volta a prevedere specificatamente in tale contesto anche l'istituzione del Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica e musicale (CNS-AFAM). Ciò per corrispondere alle aspettative degli studenti iscritti ai corsi accademici attivati nelle istituzioni d'alta formazione, sia statali sia non statali, che richiedono un proprio organismo nazionale legittimato a rappresentare in sede ministeriale, e nelle altre eventuali sedi idonee, le problematiche connesse alla condizione studentesca e a sollecitare l'adozione delle iniziative e delle soluzioni più opportune.
        Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge fissano le procedure e le modalità per l'istituzione del CNS-AFAM, cui sono attribuiti compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca su argomenti di particolare interesse per la popolazione studentesca.
        Il provvedimento si compone di tre articoli.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione del CNS-AFAM e ne definisce le competenze consultive e propositive in relazione ai progetti ed alle proposte di riordino del sistema dell'alta formazione artistica e musicale predisposti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai decreti attuativi con i quali sono individuati i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e la mobilità degli studenti. Le competenze di natura consultiva e propositiva del CNS-AFAM comprendono altresì i criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo del finanziamento ordinario delle istituzioni accademiche. Allo stesso organo è inoltre affidato il compito di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la didattica e la condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNS-AFAM presenta al Ministro un'apposita relazione sulla condizione degli studenti nell'intero sistema dell'alta formazione artistica e musicale.
        L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata dell'organo e ne definisce l'assetto istituzionale, demandando ad un regolamento interno la determinazione delle relative modalità di funzionamento. Il CNS-AFAM risulta composto complessivamente da venti membri, eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello delle Accademie di belle arti, statali e non statali, dagli studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dagli iscritti al diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, dagli iscritti al diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia nazionale di danza e dagli iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello degli Istituti superiori per le industrie artistiche.
        L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per l'indizione delle prime elezioni e per la specificazione delle modalità di svolgimento delle stesse, così come di quelle successive previste in occasione dei rinnovi dell'organismo.




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