XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3365
Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito dell'alta formazione
artistica e musicale si rileva un vuoto che finora ha reso
difficile la partecipazione degli studenti della Accademie di
belle arti e di Conservatori di musica alla vita stessa di
questi fondamentali istituti ed il dialogo con i vari livelli
istituzionali. Com'è noto, infatti, nel 1974, furono emanati i
famosi decreti delegati che istituirono per le scuole di ogni
ordine e grado appositi organi collegiali ed assemblee degli
studenti e dei genitori con lo scopo di "promuovere,
attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la
piena formazione della personalità degli alunni".
Questo principio fu nuovamente ribadito con forza nel
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, sennonché,
sfortunatamente e senza una qualche comprensibile ragione, sia
il legislatore del 1974 sia quello del 1994 esclusero da
questa partecipazione democratica alla "vita" del proprio
istituto gli studenti delle Accademie di belle arti e quelli
dei Conservatori di musica (articolo 50 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994). Sulla
legittimità della norma in questione pesa certamente un
fondato dubbio di costituzionalità, ma, nonostante il notevole
tempo trascorso dall'emanazione della prima disciplina del
1974 ed anche a distanza di alcuni anni dalla normazione più
recente, quelle disposizioni non sono state opportunamente
modificate nel senso auspicato, né tantomeno espunte
dall'ordinamento.
Questo atteggiamento discriminatorio del legislatore nei
confronti degli studenti del settore artistico ha determinato
nel corso dei decenni un sempre più accentuato allontanamento
di questi dalla vita degli istituti di alta formazione
artistica e musicale, allontanamento manifestatosi molto
spesso attraverso un allarmante disinteresse della componente
studentesca per tutto quello che accadeva e accade nelle sedi
accademiche.
Più di recente, nell'ambito della riforma delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale di cui
alla legge n. 508 del 1999, il legislatore ha espressamente,
ma solo parzialmente, recuperato l'aspetto partecipativo degli
studenti introducendoli nell'organo rappresentativo nazionale:
il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale.
La presente proposta di legge si inserisce quindi nella
attuale fase di complessiva realizzazione della riforma del
sistema artistico e musicale ed è volta a prevedere
specificatamente in tale contesto anche l'istituzione del
Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione
artistica e musicale (CNS-AFAM). Ciò per corrispondere alle
aspettative degli studenti iscritti ai corsi accademici
attivati nelle istituzioni d'alta formazione, sia statali sia
non statali, che richiedono un proprio organismo nazionale
legittimato a rappresentare in sede ministeriale, e nelle
altre eventuali sedi idonee, le problematiche connesse alla
condizione studentesca e a sollecitare l'adozione delle
iniziative e delle soluzioni più opportune.
Le disposizioni contenute nella presente proposta di legge
fissano le procedure e le modalità per l'istituzione del
CNS-AFAM, cui sono attribuiti compiti di consulenza e di
proposta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca su argomenti di particolare interesse per la
popolazione studentesca.
Il provvedimento si compone di tre articoli.
L'articolo 1 prevede l'istituzione del CNS-AFAM e ne
definisce le competenze consultive e propositive in relazione
ai progetti ed alle proposte di riordino del sistema dell'alta
formazione artistica e musicale predisposti dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai decreti
attuativi con i quali sono individuati i criteri generali per
la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di
studio, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento
e la mobilità degli studenti. Le competenze di natura
consultiva e propositiva del CNS-AFAM comprendono altresì i
criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del
fondo del finanziamento ordinario delle istituzioni
accademiche. Allo stesso organo è inoltre affidato il compito
di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la didattica e la
condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNS-AFAM
presenta al Ministro un'apposita relazione sulla condizione
degli studenti nell'intero sistema dell'alta formazione
artistica e musicale.
L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata
dell'organo e ne definisce l'assetto istituzionale, demandando
ad un regolamento interno la determinazione delle relative
modalità di funzionamento. Il CNS-AFAM risulta composto
complessivamente da venti membri, eletti dagli studenti
iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello
delle Accademie di belle arti, statali e non statali, dagli
studenti iscritti ai corsi di primo e secondo livello dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati,
dagli iscritti al diploma di primo e di secondo livello
dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, dagli iscritti al
diploma di primo e di secondo livello dell'Accademia nazionale
di danza e dagli iscritti ai corsi di diploma di primo e di
secondo livello degli Istituti superiori per le industrie
artistiche.
L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto
ministeriale per l'indizione delle prime elezioni e per la
specificazione delle modalità di svolgimento delle stesse,
così come di quelle successive previste in occasione dei
rinnovi dell'organismo.