XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3365
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione e funzioni).
1. Il Consiglio nazionale degli studenti dell'alta
formazione artistica musicale, di seguito denominato
"Consiglio", è organo di rappresentanza degli studenti
iscritti ai corsi di diploma di primo e secondo livello,
attivati nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di
musica, negli Istituti musicali pareggiati e presso
l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale
di danza e gli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA). Il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito
denominato "Ministro", relativamente a:
a) i progetti e le proposte di riordino del
sistema dell'alta formazione artistica e musicale;
b) gli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) i regolamenti didattici degli istituti di cui
lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21
dicembre 1999, n. 508;
d) la programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico, di cui alla lettera
d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre
1999, n. 508;
e) le modalità e gli strumenti per l'orientamento
e per favorire la mobilità degli studenti;
f) i criteri per l'utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
2. In ordine alle proprie competenze, il Consiglio può
altresì essere consultato su ulteriori materie di interesse
generale per l'alta formazione artistica e musicale e
rivolgere richieste d'informazioni al Ministro circa fatti o
eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la
condizione studentesca. A tali richieste è data risposta entro
due mesi dalla data di presentazione.
3. Il Consiglio presenta al Ministro, entro due anni dal
proprio insediamento, una relazione sulla condizione
studentesca nell'ambito del sistema dell'alta formazione
artistica e musicale.
Art. 2.
(Composizione e funzionamento).
1. Il Consiglio è composto da otto membri eletti dagli
studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo
livello della Accademie di belle arti, statali e non statali,
da otto membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di
diploma di primo e di secondo livello dei Conservatori di
musica e degli istituti musicali pareggiati, da due membri
eletti dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello
degli ISIA, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di
primo e secondo livello dell'Accademia nazionale d'arte
drammatica, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di
primo e secondo livello dell'Accademia nazionale di danza.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono eleggibili gli studenti
in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni
accademici.
3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto
del Ministro, durano in carica tre anni, non sono rieleggibili
e decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di
cui al comma 2. In tali casi, ovvero in caso di dimissioni,
subentrano gli studenti che seguono immediatamente nella
rispettiva lista di appartenenza.
4. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i suoi
componenti, a scrutinio segreto, il presidente e un ufficio di
presidenza composto da quattro membri, oltre al presidente.
Ogni membro del consiglio esprime il proprio voto indicando un
solo nominativo per il presidente e non più di due nominativi
per gli ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza. Le
funzioni provvisorie di presidente ai fini dello svolgimento
delle operazioni per l'elezione del presidente e dell'ufficio
di presidenza sono assunte dal componente del Consiglio con
maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione
prevale il più anziano di età.
5. Il Consiglio, entro due mesi dall'insediamento, adotta,
con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, il
regolamento interno con cui sono definite le modalità del
proprio funzionamento, che in ogni caso devono prevedere
almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché termini,
comunque non superiori a quarantacinque giorni, per
l'espressione dei pareri di competenza. Il regolamento deve
prevedere altresì termini ridotti, comunque non superiori a
quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui
questi siano richiesti dal Ministro in relazione ad atti da
assumere con urgenza. Qualora il parere non sia espresso entro
i termini indicati dalle disposizioni regolamentari si intende
come favorevole. Fino all'adozione del regolamento i lavori
del Consiglio sono disciplinati con disposizioni dell'ufficio
di presidenza.
6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei
componenti, ovvero per altre cause che comunque rendano
impossibile il funzionamento del Consiglio, il Ministro, con
decreto motivato, ne dispone lo scioglimento, indicendo
contestualmente le elezioni per il rinnovo.
Art. 3.
(Elezioni).
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui
all'articolo 2, comma 1, sono svolte, con liste separate,
secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. In occasione dei rinnovi, le elezioni sono indette con
decreto del Ministro, emanato almeno sei mesi prima della
scadenza del Consiglio, ad eccezione del caso di scioglimento,
di cui al comma 6 dell'articolo 2.