XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3365




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione e funzioni).

        1. Il Consiglio nazionale degli studenti dell'alta formazione artistica musicale, di seguito denominato "Consiglio", è organo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e secondo livello, attivati nelle Accademie di belle arti, nei Conservatori di musica, negli Istituti musicali pareggiati e presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA). Il Consiglio formula pareri e proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", relativamente a:

                a) i progetti e le proposte di riordino del sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

                b) gli schemi di regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

                c) i regolamenti didattici degli istituti di cui lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

                d) la programmazione dell'offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

                e) le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti;

                f) i criteri per l'utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale.
        2. In ordine alle proprie competenze, il Consiglio può altresì essere consultato su ulteriori materie di interesse generale per l'alta formazione artistica e musicale e rivolgere richieste d'informazioni al Ministro circa fatti o eventi di rilevanza nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca. A tali richieste è data risposta entro due mesi dalla data di presentazione.
        3. Il Consiglio presenta al Ministro, entro due anni dal proprio insediamento, una relazione sulla condizione studentesca nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica e musicale.


Art. 2.

(Composizione e funzionamento).

        1. Il Consiglio è composto da otto membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello della Accademie di belle arti, statali e non statali, da otto membri eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma di primo e di secondo livello dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, da due membri eletti dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello degli ISIA, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, da un membro eletto dagli iscritti ai corsi di primo e secondo livello dell'Accademia nazionale di danza.
        2. Ai fini di cui al comma 1, sono eleggibili gli studenti in corso, ovvero fuori corso da non più di due anni accademici.
        3. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni, non sono rieleggibili e decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui al comma 2. In tali casi, ovvero in caso di dimissioni, subentrano gli studenti che seguono immediatamente nella rispettiva lista di appartenenza.
        4. Nella prima seduta il Consiglio elegge tra i suoi componenti, a scrutinio segreto, il presidente e un ufficio di presidenza composto da quattro membri, oltre al presidente. Ogni membro del consiglio esprime il proprio voto indicando un solo nominativo per il presidente e non più di due nominativi per gli ulteriori componenti dell'ufficio di presidenza. Le funzioni provvisorie di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni per l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dal componente del Consiglio con maggiore anzianità di iscrizione. A parità di iscrizione prevale il più anziano di età.
        5. Il Consiglio, entro due mesi dall'insediamento, adotta, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento interno con cui sono definite le modalità del proprio funzionamento, che in ogni caso devono prevedere almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonché termini, comunque non superiori a quarantacinque giorni, per l'espressione dei pareri di competenza. Il regolamento deve prevedere altresì termini ridotti, comunque non superiori a quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui questi siano richiesti dal Ministro in relazione ad atti da assumere con urgenza. Qualora il parere non sia espresso entro i termini indicati dalle disposizioni regolamentari si intende come favorevole. Fino all'adozione del regolamento i lavori del Consiglio sono disciplinati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.
        6. In caso di dimissioni contestuali di più della metà dei componenti, ovvero per altre cause che comunque rendano impossibile il funzionamento del Consiglio, il Ministro, con decreto motivato, ne dispone lo scioglimento, indicendo contestualmente le elezioni per il rinnovo.


Art. 3.

(Elezioni).

        1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono svolte, con liste separate, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. In occasione dei rinnovi, le elezioni sono indette con decreto del Ministro, emanato almeno sei mesi prima della scadenza del Consiglio, ad eccezione del caso di scioglimento, di cui al comma 6 dell'articolo 2.



Frontespizio Relazione