XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3362




        Onorevoli Colleghi! - Il combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e della successiva circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 29 novembre 2001, ha riconosciuto al personale abilitato all'insegnamento di educazione musicale (classe A032) - privo del requisito del servizio di insegnamento e incluso negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996 - il diritto all'inserimento nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media (classe A077).
        Occorre sottolineare che gli elenchi aggiuntivi sono costituiti da aspiranti dichiarati "non idonei", ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, per non aver maturato il punteggio minimo di idoneità, prescritto dal medesimo articolo 6, comma 3, in punti settantotto, di cui almeno trenta legati alla valutazione dei titoli artistico-professionali.
        E' inoltre necessario evidenziare che l'abilitazione in educazione musicale, se non congiunta al requisito del servizio specifico di strumento prestato per almeno 360 giorni (articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124), non ha mai consentito l'accesso alle graduatorie permanenti per l'insegnamento dello strumento nelle scuole medie ad indirizzo musicale trattandosi di abilitazione in una diversa classe di concorso appartenente, tra l'altro, ad un ambito disciplinare, K03A, nel quale non è inclusa la classe di strumento.
        Non bisogna neanche dimenticare che il profilo professionale del docente di strumento musicale - precisato sin dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979 ed ancor meglio definito dal citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 - implica con assoluta inequivocabilità il possesso di competenze sia didattico-pedagogiche che artistico-professionali.
        Il citato comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 255 del 2001 ha invece, di fatto, determinato l'inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale di candidati senza abilitazione specifica, privi del punteggio minimo di idoneità (talvolta con zero punteggio artistico) e, in molti casi, sprovvisti di qualsivoglia titolo didattico.
        La cosa ancor più grave è che, di conseguenza, tale disposizione ha comportato la paradossale anteposizione degli aspiranti anzidetti, totalmente privi di competenze specifiche, a quei docenti che - forti del servizio specifico, di una ricchissima documentazione artistica e di specifica abilitazione in strumento musicale - risultano garanzia di qualificata professionalità e di specifiche competenze nel settore dell'istruzione musicale.
        Le graduatorie di strumento musicale pubblicate dai centri di servizio amministrativo della gran parte delle province italiane stanno a testimoniare la presente situazione, che risulta essere insostenibile per tutti quei docenti che avevano operato secondo le direttive richieste dalla normativa previgente.
        Solo per citare un esempio, nel secondo scaglione della graduatoria permanente di pianoforte (AJ77) della provincia di Palermo sono presenti 28 candidati, 12 dei quali sono totalmente privi di punteggio artistico e, dei 16 rimanenti, 15 hanno un punteggio di gran lunga inferiore ai 30 punti prescritti dal citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 per conseguire l'idoneità; in totale, pertanto, hanno maturato un punteggio notevolmente più basso rispetto a coloro i quali hanno conseguito il massimo del punteggio artistico e hanno acquisito esperienza specifica nel settore didattico dello strumento musicale.
        Non tanto dissimile è il caso della provincia di Catania dove, sempre nella graduatoria di pianoforte, ad essere beneficiati dalle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 255 del 2001 sono stati ben 31 candidati.
        E' così che viene riconosciuta in Italia la tanto decantata professionalità della classe docente?! E' così che viene garantita la qualità dell'insegnamento?! Tutto ciò è inammissibile, così come è inaccettabile che siano state stravolte così vergognosamente le regole del gioco!
        La presente proposta di legge intende, pertanto, modificare la normativa vigente in materia al fine di tutelare i docenti le cui legittime aspettative, motivate da un operato coerente tanto alla sperimentazione musicale nel suo percorso storico quanto al dettato del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, sono state tradite da un improvviso e immotivato stravolgimento dei criteri di assunzione del personale aspirante all'insegnamento dello strumento nella scuola media ad indirizzo musicale.
        In considerazione del fatto che non è prevista un'imminente indizione del concorso ordinario per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale e che quanto richiesto non comporta un aggravio di spesa per le casse dello Stato, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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