XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3362
Onorevoli Colleghi! - Il combinato disposto
dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, e della successiva circolare del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del
29 novembre 2001, ha riconosciuto al personale abilitato
all'insegnamento di educazione musicale (classe A032) - privo
del requisito del servizio di insegnamento e incluso negli
elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio
1996 - il diritto all'inserimento nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento
musicale nella scuola media (classe A077).
Occorre sottolineare che gli elenchi aggiuntivi sono
costituiti da aspiranti dichiarati "non idonei", ai sensi
dell'articolo 6, comma 5, del citato decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, per non aver
maturato il punteggio minimo di idoneità, prescritto dal
medesimo articolo 6, comma 3, in punti settantotto, di cui
almeno trenta legati alla valutazione dei titoli
artistico-professionali.
E' inoltre necessario evidenziare che l'abilitazione in
educazione musicale, se non congiunta al requisito del
servizio specifico di strumento prestato per almeno 360 giorni
(articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124), non
ha mai consentito l'accesso alle graduatorie permanenti per
l'insegnamento dello strumento nelle scuole medie ad indirizzo
musicale trattandosi di abilitazione in una diversa classe di
concorso appartenente, tra l'altro, ad un ambito disciplinare,
K03A, nel quale non è inclusa la classe di strumento.
Non bisogna neanche dimenticare che il profilo
professionale del docente di strumento musicale - precisato
sin dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 3
agosto 1979 ed ancor meglio definito dal citato decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996 - implica
con assoluta inequivocabilità il possesso di competenze sia
didattico-pedagogiche che artistico-professionali.
Il citato comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 255 del 2001 ha invece, di fatto, determinato
l'inclusione nel secondo scaglione delle graduatorie
permanenti di strumento musicale di candidati senza
abilitazione specifica, privi del punteggio minimo di idoneità
(talvolta con zero punteggio artistico) e, in molti casi,
sprovvisti di qualsivoglia titolo didattico.
La cosa ancor più grave è che, di conseguenza, tale
disposizione ha comportato la paradossale anteposizione degli
aspiranti anzidetti, totalmente privi di competenze
specifiche, a quei docenti che - forti del servizio specifico,
di una ricchissima documentazione artistica e di specifica
abilitazione in strumento musicale - risultano garanzia di
qualificata professionalità e di specifiche competenze nel
settore dell'istruzione musicale.
Le graduatorie di strumento musicale pubblicate dai centri
di servizio amministrativo della gran parte delle province
italiane stanno a testimoniare la presente situazione, che
risulta essere insostenibile per tutti quei docenti che
avevano operato secondo le direttive richieste dalla normativa
previgente.
Solo per citare un esempio, nel secondo scaglione della
graduatoria permanente di pianoforte (AJ77) della provincia di
Palermo sono presenti 28 candidati, 12 dei quali sono
totalmente privi di punteggio artistico e, dei 16 rimanenti,
15 hanno un punteggio di gran lunga inferiore ai 30 punti
prescritti dal citato decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996 per conseguire l'idoneità; in
totale, pertanto, hanno maturato un punteggio notevolmente più
basso rispetto a coloro i quali hanno conseguito il massimo
del punteggio artistico e hanno acquisito esperienza specifica
nel settore didattico dello strumento musicale.
Non tanto dissimile è il caso della provincia di Catania
dove, sempre nella graduatoria di pianoforte, ad essere
beneficiati dalle disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 1 del decreto-legge n. 255 del 2001 sono stati
ben 31 candidati.
E' così che viene riconosciuta in Italia la tanto
decantata professionalità della classe docente?! E' così che
viene garantita la qualità dell'insegnamento?! Tutto ciò è
inammissibile, così come è inaccettabile che siano state
stravolte così vergognosamente le regole del gioco!
La presente proposta di legge intende, pertanto,
modificare la normativa vigente in materia al fine di tutelare
i docenti le cui legittime aspettative, motivate da un operato
coerente tanto alla sperimentazione musicale nel suo percorso
storico quanto al dettato del citato decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, sono state tradite
da un improvviso e immotivato stravolgimento dei criteri di
assunzione del personale aspirante all'insegnamento dello
strumento nella scuola media ad indirizzo musicale.
In considerazione del fatto che non è prevista
un'imminente indizione del concorso ordinario per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dello
strumento musicale e che quanto richiesto non comporta un
aggravio di spesa per le casse dello Stato, si auspica una
rapida approvazione della presente proposta di legge.