XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3362
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è inserito
il seguente:
"2-ter. L'accesso al secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media di cui al comma 2-bis, è consentito altresì ai
docenti inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 1999, n. 124, negli elenchi prioritari e aggiuntivi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) punteggio minimo di sessanta punti ascrivibili
alla valutazione dei titoli artistico-professionali;
b) possesso della specifica abilitazione
all'insegnamento di strumento musicale, classe A077,
conseguita, ancorché con riserva, a seguito della
partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi dell'
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio
2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV
serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, entro il 31 maggio
2002, o, in alternativa, possesso dell'abilitazione in
educazione musicale conseguita in data posteriore alla data di
entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;
c) trecentosessanta giorni di servizio specifico
maturato alla data di partecipazione alla sessione riservata
di cui alla lettera b)".