XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3362




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è inserito il seguente:

        "2-ter. L'accesso al secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media di cui al comma 2-bis, è consentito altresì ai docenti inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, negli elenchi prioritari e aggiuntivi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, in possesso dei seguenti requisiti:

            a) punteggio minimo di sessanta punti ascrivibili alla valutazione dei titoli artistico-professionali;

            b) possesso della specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale, classe A077, conseguita, ancorché con riserva, a seguito della partecipazione alla sessione riservata indetta ai sensi dell' ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 2 gennaio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 15 del 20 febbraio 2001, entro il 31 maggio 2002, o, in alternativa, possesso dell'abilitazione in educazione musicale conseguita in data posteriore alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;

            c) trecentosessanta giorni di servizio specifico maturato alla data di partecipazione alla sessione riservata di cui alla lettera b)".



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