XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3356




        Onorevoli Colleghi! - Il processo volto a realizzare il federalismo nel nostro ordinamento sta vivendo, per impulso delle forze politiche della Casa delle Libertà ed in particolare di alcune sue componenti, un momento cruciale sia sul piano costituzionale che su quello legislativo ed amministrativo. Si allude in particolare al progetto di riforma dell'articolo 117 della Costituzione sulla devolution e al disegno di legge cosiddetto "La Loggia" sull'attuazione della recente riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, entrambi all'esame del Senato della Repubblica (atti Senato n. 1187 e n. 1545).
        In questo contesto si ritiene ormai ineludibile la questione del federalismo fiscale e quindi di una profonda riforma degli attuali meccanismi che presiedono all'allocazione di risorse ai diversi livelli di governo in relazione alle competenze a ciascuno attribuite.
        L'importanza di questo passaggio nel complessivo disegno di riforma di uno Stato ancora fortemente centralizzato è comprovata dall'esperienza di regionalismo storicamente realizzatasi nel nostro Paese. Autorevoli esponenti dell'attuale Governo hanno ricordato di recente come l'attuazione, peraltro molto tardiva, delle regioni si sia accompagnata ad una riforma tributaria che il Parlamento approvava in quegli stessi anni e che aveva l'effetto di togliere la pur limitata autonomia finanziaria agli enti locali.
        Occorre perciò evitare di cadere negli errori del passato e dare concretezza alle pur importanti norme costituzionali che tuttavia si esauriscono in enunciazioni di principio se non trovano realizzazione nel tessuto normativo dell'ordinamento. A ciò intende provvedere la proposta di legge con la quale si conferisce al Governo una delega, da esercitare nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, avente per oggetto l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la disciplina del fondo perequativo, in attuazione delle norme sul federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione. La scelta dello strumento della delega, confortata da precedenti anche recenti, si giustifica con l'elevata complessità tecnica della materia da disciplinare e potrà offrire anche il vantaggio di una maggiore celerità.
        L'ossatura del sistema a cui si intende dare avvio mediante la proposta di legge prevede l'abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario e la loro sostituzione mediante la compartecipazione di questi enti alle imposte erariali vigenti. L'attribuzione di dette compartecipazioni alle regioni e agli enti locali dovrà realizzarsi sulla base del gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e tuttavia in modo tale da assicurare la copertura dei trasferimenti aboliti. Gli enti territoriali avranno la possibilità di decidere aliquote diverse in riferimento alle imposte inizialmente oggetto della compartecipazione.
        Si è cercato perciò, nella definizione dei princìpi e criteri direttivi della delega, di coniugare la piena attuazione dell'autonomia finanziaria e quindi della sovranità di spesa e di entrata dei diversi livelli di governo con meccanismi di riequilibrio e di solidarietà, al fine di realizzare un federalismo duale che non trascuri tuttavia i necessari correttivi di tipo perequativo. Si auspica che da questo sistema possa scaturire una benefica concorrenzialità tra enti, attraverso la corrispondenza tra responsabilità delle entrate e delle spese (lettera f) del comma 1 dell'articolo 1) e mirando alla tendenziale autosufficienza dei diversi livelli di governo rispetto alle funzioni loro attribuite.
        I vantaggi che i cittadini potranno ricevere da un sistema di questo tipo si potranno avvertire sia sul piano dell'efficienza e della tempestività di risposta degli apparati pubblici nell'erogazione dei servizi di rispettiva competenza, sia, cosa di non poco conto in un sistema democratico, sul piano della accountability, e cioè della trasparenza e della verificabilità dei risultati della gestione finanziaria di ciascun ente. In questo senso si può anche affermare, come è stato fatto, che il federalismo fiscale è l'unica forma possibile di risanamento della finanza pubblica, realizzando in maniera coerente il circuito ricchezza, amministrazione e rappresentanza politica.
        Il principio di sussidiarietà verticale, che informa l'intero sistema sin qui descritto, troverà una sua realizzazione particolarmente significativa nella revisione degli attuali meccanismi di riscossione che dovrà ispirarsi ad una maggiore prossimità dell'ente riscossore rispetto al reddito tassato.
        Particolare attenzione è stata dedicata nella proposta di legge delega alla disciplina che dovrà caratterizzare il fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione: esso sarà finanziato attingendo alle compartecipazioni alle imposte erariali vigenti. Il funzionamento dei meccanismi perequativi viene agganciato ad indici quali la capacità fiscale teorica, la capacità di recupero dell'evasione fiscale e l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, in modo da incentivare comportamenti virtuosi ed impedire che le risorse pubbliche vadano non già a coprire esigenze reali, bensì situazioni di inefficienza o addirittura di spreco.
        La consapevolezza delle diversità socio-economiche tra le varie realtà in cui si articola il territorio italiano ha indotto a prevedere non solo che si tenga conto delle diverse caratteristiche territoriali e demografiche, ma che vi sia anche un periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel quale la perequazione possa essere effettuata anche in funzione della spesa storica.
        Non si può nascondere che l'approvazione della presente proposta di legge rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione copernicana nel modo in cui si sono sinora allocate e gestite le risorse pubbliche nel nostro Paese; tuttavia è altrettanto forte la consapevolezza che l'evoluzione in senso federale dello Stato dipenderà in larga misura dal modo in cui si riterrà di dotare il centro e la periferia dell'ordinamento delle risorse necessarie a svolgere le rispettive attribuzioni.




Frontespizio Testo articoli