XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3356
Onorevoli Colleghi! - Il processo volto a realizzare il
federalismo nel nostro ordinamento sta vivendo, per impulso
delle forze politiche della Casa delle Libertà ed in
particolare di alcune sue componenti, un momento cruciale sia
sul piano costituzionale che su quello legislativo ed
amministrativo. Si allude in particolare al progetto di
riforma dell'articolo 117 della Costituzione sulla
devolution e al disegno di legge cosiddetto "La Loggia"
sull'attuazione della recente riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione, entrambi all'esame del Senato
della Repubblica (atti Senato n. 1187 e n. 1545).
In questo contesto si ritiene ormai ineludibile la
questione del federalismo fiscale e quindi di una profonda
riforma degli attuali meccanismi che presiedono
all'allocazione di risorse ai diversi livelli di governo in
relazione alle competenze a ciascuno attribuite.
L'importanza di questo passaggio nel complessivo disegno
di riforma di uno Stato ancora fortemente centralizzato è
comprovata dall'esperienza di regionalismo storicamente
realizzatasi nel nostro Paese. Autorevoli esponenti
dell'attuale Governo hanno ricordato di recente come
l'attuazione, peraltro molto tardiva, delle regioni si sia
accompagnata ad una riforma tributaria che il Parlamento
approvava in quegli stessi anni e che aveva l'effetto di
togliere la pur limitata autonomia finanziaria agli enti
locali.
Occorre perciò evitare di cadere negli errori del passato
e dare concretezza alle pur importanti norme costituzionali
che tuttavia si esauriscono in enunciazioni di principio se
non trovano realizzazione nel tessuto normativo
dell'ordinamento. A ciò intende provvedere la proposta di
legge con la quale si conferisce al Governo una delega, da
esercitare nel termine di quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge, avente per oggetto l'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la
disciplina del fondo perequativo, in attuazione delle norme
sul federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della
Costituzione. La scelta dello strumento della delega,
confortata da precedenti anche recenti, si giustifica con
l'elevata complessità tecnica della materia da disciplinare e
potrà offrire anche il vantaggio di una maggiore celerità.
L'ossatura del sistema a cui si intende dare avvio
mediante la proposta di legge prevede l'abolizione dei vigenti
trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario
e la loro sostituzione mediante la compartecipazione di questi
enti alle imposte erariali vigenti. L'attribuzione di dette
compartecipazioni alle regioni e agli enti locali dovrà
realizzarsi sulla base del gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio e tuttavia in modo tale da
assicurare la copertura dei trasferimenti aboliti. Gli enti
territoriali avranno la possibilità di decidere aliquote
diverse in riferimento alle imposte inizialmente oggetto della
compartecipazione.
Si è cercato perciò, nella definizione dei princìpi e
criteri direttivi della delega, di coniugare la piena
attuazione dell'autonomia finanziaria e quindi della sovranità
di spesa e di entrata dei diversi livelli di governo con
meccanismi di riequilibrio e di solidarietà, al fine di
realizzare un federalismo duale che non trascuri tuttavia i
necessari correttivi di tipo perequativo. Si auspica che da
questo sistema possa scaturire una benefica concorrenzialità
tra enti, attraverso la corrispondenza tra responsabilità
delle entrate e delle spese (lettera f) del comma 1
dell'articolo 1) e mirando alla tendenziale autosufficienza
dei diversi livelli di governo rispetto alle funzioni loro
attribuite.
I vantaggi che i cittadini potranno ricevere da un sistema
di questo tipo si potranno avvertire sia sul piano
dell'efficienza e della tempestività di risposta degli
apparati pubblici nell'erogazione dei servizi di rispettiva
competenza, sia, cosa di non poco conto in un sistema
democratico, sul piano della accountability, e cioè
della trasparenza e della verificabilità dei risultati della
gestione finanziaria di ciascun ente. In questo senso si può
anche affermare, come è stato fatto, che il federalismo
fiscale è l'unica forma possibile di risanamento della finanza
pubblica, realizzando in maniera coerente il circuito
ricchezza, amministrazione e rappresentanza politica.
Il principio di sussidiarietà verticale, che informa
l'intero sistema sin qui descritto, troverà una sua
realizzazione particolarmente significativa nella revisione
degli attuali meccanismi di riscossione che dovrà ispirarsi ad
una maggiore prossimità dell'ente riscossore rispetto al
reddito tassato.
Particolare attenzione è stata dedicata nella proposta di
legge delega alla disciplina che dovrà caratterizzare il fondo
perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione: esso
sarà finanziato attingendo alle compartecipazioni alle imposte
erariali vigenti. Il funzionamento dei meccanismi perequativi
viene agganciato ad indici quali la capacità fiscale teorica,
la capacità di recupero dell'evasione fiscale e l'efficienza
nell'erogazione dei servizi pubblici, in modo da incentivare
comportamenti virtuosi ed impedire che le risorse pubbliche
vadano non già a coprire esigenze reali, bensì situazioni di
inefficienza o addirittura di spreco.
La consapevolezza delle diversità socio-economiche tra le
varie realtà in cui si articola il territorio italiano ha
indotto a prevedere non solo che si tenga conto delle diverse
caratteristiche territoriali e demografiche, ma che vi sia
anche un periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica.
Non si può nascondere che l'approvazione della presente
proposta di legge rappresenterebbe una vera e propria
rivoluzione copernicana nel modo in cui si sono sinora
allocate e gestite le risorse pubbliche nel nostro Paese;
tuttavia è altrettanto forte la consapevolezza che
l'evoluzione in senso federale dello Stato dipenderà in larga
misura dal modo in cui si riterrà di dotare il centro e la
periferia dell'ordinamento delle risorse necessarie a svolgere
le rispettive attribuzioni.