XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3356
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi aventi per oggetto l'autonomia
finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la
disciplina del fondo perequativo, in attuazione delle norme
sul federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della
Costituzione, in base ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) semplificazione del sistema di riscossione dei
tributi al fine di garantire alle regioni e agli enti locali
destinatari di tali risorse l'attribuzione diretta delle somme
riscosse con l'abolizione dell'obbligo di detti enti di
versare tali somme alla Tesoreria unica;
b) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a
favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e
delle regioni a statuto ordinario;
c) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera b) mediante la compartecipazione dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni a
statuto ordinario alle imposte erariali dirette e indirette
vigenti;
d) determinazione delle modalità di definizione
delle aliquote di cui alla lettera c) in modo tale da
assicurare la copertura dei trasferimenti aboliti e previsione
della possibilità da parte degli enti territoriali di definire
proprie aliquote;
e) attribuzione delle compartecipazioni di cui
alla lettera c) alle regioni e agli enti locali sulla
base del gettito dei tributi erariali riferibili al loro
territorio;
f) corrispondenza tra responsabilità delle entrate
e responsabilità di spesa;
g) divieto di doppia imposizione giuridica fra le
singole regioni e fra gli enti locali;
h) istituzione del fondo perequativo di cui
all'articolo 119 della Costituzione, finanziato attingendo
alle compartecipazioni alle imposte di cui alla lettera
c). Previsione di meccanismi perequativi basati sulla
capacità fiscale teorica relativa ai principali tributi e alle
compartecipazioni a tributi erariali, nonché sulla capacità di
recupero dell'evasione fiscale e sull'efficienza
nell'erogazione dei servizi pubblici; previsione, altresì, di
un eventuale periodo transitorio, non superiore a tre anni,
nel quale la perequazione può essere effettuata anche in
funzione della spesa storica. La perequazione deve tenere
conto delle caratteristiche territoriali e demografiche;
i) estensione dei meccanismi di finanziamento di
cui alla lettera c) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni,
alle province, alle città metropolitane e alle regioni, ai
sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione,
secondo criteri di autosufficienza finanziaria dei diversi
livelli di governo rispetto alle funzioni loro attribuite;
l) coordinamento della disciplina da adottare con
le disposizioni vigenti in materia per le regioni a statuto
speciale;
m) definizione delle modalità attraverso le quali
le regioni e gli enti locali sono coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma.
2. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non deve
comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per
i bilanci del complesso delle regioni e degli enti locali e
deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica
relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti,
almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per
l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro
venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei
decreti legislativi. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei citati decreti legislativi, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono
essere emanate, con uno o più decreti legislativi,
disposizioni integrative o correttive degli stessi.