XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3356




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, ivi compresa la disciplina del fondo perequativo, in attuazione delle norme sul federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) semplificazione del sistema di riscossione dei tributi al fine di garantire alle regioni e agli enti locali destinatari di tali risorse l'attribuzione diretta delle somme riscosse con l'abolizione dell'obbligo di detti enti di versare tali somme alla Tesoreria unica;

            b) abolizione dei vigenti trasferimenti erariali a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario;

            c) sostituzione dei trasferimenti di cui alla lettera b) mediante la compartecipazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario alle imposte erariali dirette e indirette vigenti;

            d) determinazione delle modalità di definizione delle aliquote di cui alla lettera c) in modo tale da assicurare la copertura dei trasferimenti aboliti e previsione della possibilità da parte degli enti territoriali di definire proprie aliquote;

            e) attribuzione delle compartecipazioni di cui alla lettera c) alle regioni e agli enti locali sulla base del gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio;

            f) corrispondenza tra responsabilità delle entrate e responsabilità di spesa;
            g) divieto di doppia imposizione giuridica fra le singole regioni e fra gli enti locali;

            h) istituzione del fondo perequativo di cui all'articolo 119 della Costituzione, finanziato attingendo alle compartecipazioni alle imposte di cui alla lettera c). Previsione di meccanismi perequativi basati sulla capacità fiscale teorica relativa ai principali tributi e alle compartecipazioni a tributi erariali, nonché sulla capacità di recupero dell'evasione fiscale e sull'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici; previsione, altresì, di un eventuale periodo transitorio, non superiore a tre anni, nel quale la perequazione può essere effettuata anche in funzione della spesa storica. La perequazione deve tenere conto delle caratteristiche territoriali e demografiche;

            i) estensione dei meccanismi di finanziamento di cui alla lettera c) alla copertura degli oneri per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione, secondo criteri di autosufficienza finanziaria dei diversi livelli di governo rispetto alle funzioni loro attribuite;

            l) coordinamento della disciplina da adottare con le disposizioni vigenti in materia per le regioni a statuto speciale;

            m) definizione delle modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali sono coinvolti nella predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di cui al presente comma.

        2. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non deve comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle regioni e degli enti locali e deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi al patto di stabilità interno di cui alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
        3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, successivamente all'acquisizione degli altri pareri previsti, almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive degli stessi.



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