XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3351
Onorevoli Colleghi! - Attualmente i dati epidemiologici
delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza -
circa il 12/13 per mille - dell'epilessia nella popolazione
adulta in età attiva.
Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente
controllata con una specifica terapia farmacologica e con
forme di sostegno individuale e sociale.
Tuttavia, i soggetti con epilessia, per la criticità del
quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo
continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come
soggetti portatori di una invalidità permanente.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli e
contiene una delega al Governo per la revisione e lo
snellimento delle procedure relative all'accertamento
dell'invalidità civile, delega per altro già prevista e mai
attuata dall'articolo 24 della legge n. 328 del 2000.
Tale delega prevede la decadenza automatica delle
limitazioni legislative per le persone affette da epilessia,
qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici
specialisti.
E' altresì prevista la revisione e l'aggiornamento della
tabella inerente le percentuali d'invalidità per le epilessie
e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento
obbligatorio, con una percentuale d'invalidità pari almeno al
46 per cento.
La delega prevede infine la revisione della disciplina sul
rinnovo della patente che penalizza le persone affette da
epilessia, al fine di migliorare la qualità della vita di
persone la cui patologia risulta essere adeguatamente
controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono
concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili
con patente di tipo B, a persone che abbiano crisi epilettiche
solo durante il sonno.
L'articolo 3, infine, modifica la legge-quadro 5 febbraio
1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e
riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i
benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della citata legge n.
104 del 1992, garantendo a tutte le persone disabili, pari
opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale, così
come ribadito anche dalla risoluzione n. 7-01016, approvata
dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati
nella seduta del 17 gennaio 2001.