XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3351
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per regolamentare organicamente la normativa
vigente al fine di consentire la piena integrazione nella
società dei soggetti affetti da epilessia.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione e snellimento delle procedure
relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla
concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio
della unificazione delle competenze, anche prevedendo
l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e
dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto
di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157,
nonché dalla Classificazione internazionale delle menomazioni,
disabilità ed handicap - International classification of
impairements, disabilities, and handicaps (ICIDH), adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle
modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti
medesimi;
b) previsione della decadenza automatica delle
limitazioni previste dalla legislazione vigente per le persone
affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi
la guarigione da tale stato patologico, sia esso determinato
da cause spontanee o a seguito d'intervento terapeutico con
conseguente normalizzazione dello stato di salute;
c) riconoscimento, alle persone affette da
epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche
con perdita di contatto con l'ambiente, della possibilità di
accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale
d'invalidità pari almeno al 46 per cento;
d) revisione ed aggiornamento della tabella
inerente le percentuali d'invalidità per le epilessie, con
l'ausilio di specialisti in materia, medici e non medici;
e) revisione della disciplina sul rinnovo della
patente che consenta alle persone affette da epilessia, in
terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un
periodo pari a quello relativo all'assenza di crisi, e
comunque non superiore ai cinque anni. Nel periodo successivo,
purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo due
anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque
anni;
f) concessione, a persone che abbiano crisi
epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di
guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B.
Art. 3.
(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 104).
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "e terza"
sono sostituite dalle seguenti: ", terza e settima";
b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente:
"7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla
categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia
farmaco-resistente".