XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3351




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per regolamentare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione nella società dei soggetti affetti da epilessia.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi).

        1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap - International classification of impairements, disabilities, and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;

            b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni previste dalla legislazione vigente per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da tale stato patologico, sia esso determinato da cause spontanee o a seguito d'intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute;
            c) riconoscimento, alle persone affette da epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche con perdita di contatto con l'ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d'invalidità pari almeno al 46 per cento;

            d) revisione ed aggiornamento della tabella inerente le percentuali d'invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia, medici e non medici;

            e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello relativo all'assenza di crisi, e comunque non superiore ai cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo due anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque anni;

            f) concessione, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B.


Art. 3.

(Modifiche alla legge
5 febbraio 1992, n. 104).

        1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "e terza" sono sostituite dalle seguenti: ", terza e settima";

            b) all'articolo 33, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente".



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