XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3350




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 132 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto a pensione non si computa ai fini economici e di carriera nel nuovo rapporto; parimenti, l'articolo 117 dello stesso testo unico stabilisce che nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o privilegiato, ne perde il godimento ed è tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
        Sono queste le situazioni in cui vengono a trovarsi tanti ufficiali o sottufficiali delle Forze armate o appartenenti alle Forze dell'ordine che, cessati dal servizio per infermità da esso dipendenti e titolari di pensione privilegiata ordinaria, prestano successiva attività lavorativa presso amministrazioni statali o enti locali.
        In tali casi non è esatto affermare che il servizio militare sia stato valutato due volte, essendo il privilegio pensionistico legato soltanto all'evento dannoso sofferto in servizio, e ciò non può costituire duplicazione di valutazione.
        La pensione privilegiata si fonda su presupposti di fatto e di diritto diversi da quelli posti a base del trattamento pensionistico ordinario, dato che la prima prescinde dalla durata del servizio.
        Se non è giusto che uno stesso periodo di servizio venga valutato due volte al fine di conseguire sia un'anzianità maggiore, sia un ulteriore collocamento anticipato in quiescenza, sia un trattamento pensionistico più rilevante del dovuto, è ragionevole ritenere che tale divieto non possa estendersi anche all'ipotesi di godimento di pensione privilegiata, essendo la stessa completamente svincolata dalla "durata del servizio" e costituendo il corrispettivo dell'indennizzo, il risarcimento del sacrificio della propria integrità fisica.
        Non si viene perciò a violare il principio su cui si fonda il divieto del cumulo sancito dall'articolo 132 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, peraltro limitatamente formulato nell'ambito della pensione ordinaria, da cui deriva l'ammissibilità della ricongiunzione dei due periodi.




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