XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3350
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 132 del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, stabilisce che nei
casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un
trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato
diritto a pensione non si computa ai fini economici e di
carriera nel nuovo rapporto; parimenti, l'articolo 117 dello
stesso testo unico stabilisce che nel caso di riunione o di
ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio
reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno,
normale o privilegiato, ne perde il godimento ed è tenuto a
rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di
servizio.
Sono queste le situazioni in cui vengono a trovarsi tanti
ufficiali o sottufficiali delle Forze armate o appartenenti
alle Forze dell'ordine che, cessati dal servizio per infermità
da esso dipendenti e titolari di pensione privilegiata
ordinaria, prestano successiva attività lavorativa presso
amministrazioni statali o enti locali.
In tali casi non è esatto affermare che il servizio
militare sia stato valutato due volte, essendo il privilegio
pensionistico legato soltanto all'evento dannoso sofferto in
servizio, e ciò non può costituire duplicazione di
valutazione.
La pensione privilegiata si fonda su presupposti di fatto
e di diritto diversi da quelli posti a base del trattamento
pensionistico ordinario, dato che la prima prescinde dalla
durata del servizio.
Se non è giusto che uno stesso periodo di servizio venga
valutato due volte al fine di conseguire sia un'anzianità
maggiore, sia un ulteriore collocamento anticipato in
quiescenza, sia un trattamento pensionistico più rilevante del
dovuto, è ragionevole ritenere che tale divieto non possa
estendersi anche all'ipotesi di godimento di pensione
privilegiata, essendo la stessa completamente svincolata dalla
"durata del servizio" e costituendo il corrispettivo
dell'indennizzo, il risarcimento del sacrificio della propria
integrità fisica.
Non si viene perciò a violare il principio su cui si fonda
il divieto del cumulo sancito dall'articolo 132 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
1092 del 1973, peraltro limitatamente formulato nell'ambito
della pensione ordinaria, da cui deriva l'ammissibilità della
ricongiunzione dei due periodi.