XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3350




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 132 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo e di cui all'articolo 117 non si applicano ai trattamenti pensionistici di cui agli articoli 64 e seguenti. In ogni caso la riunione o la ricongiunzione dei servizi in un unico trattamento di quiescenza non può superare l'80 per cento della base pensionabile".


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dalla imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge; conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato.



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