XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3350
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 132 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Le disposizioni di cui al primo comma del presente
articolo e di cui all'articolo 117 non si applicano ai
trattamenti pensionistici di cui agli articoli 64 e seguenti.
In ogni caso la riunione o la ricongiunzione dei servizi in un
unico trattamento di quiescenza non può superare l'80 per
cento della base pensionabile".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante le entrate derivanti dalla imposta
sulle successioni e donazioni, che è ripristinata a decorrere
dalla data di entrata in vigore della medesima legge;
conseguentemente, l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, è abrogato.