XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3346
Onorevoli Colleghi! - E' innegabile il senso di disagio
in cui si trova ad operare la categoria dei dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria, privi di qualsiasi
disposizione legislativa che ne riconosca la specificità della
figura: a fronte dell'assenza di interventi volti al
riconoscimento giuridico ed economico per l'attività svolta, è
aumentato il senso di disagio degli appartenenti alla citata
categoria.
La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria, all'articolo 40, relativo al
trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e
direttivo dell'amministrazione penitenziaria, stabiliva che al
medesimo personale fosse attribuito lo stesso trattamento
giuridico ed il relativo trattamento economico spettante al
personale dirigente e direttivo delle corrispondenti
qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1^
aprile 1981, n. 121.
A seguito della cessazione della suddetta equiparazione
(articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
- che tuttavia non riconosceva la specificità della figura del
direttore penitenziario - è evidente la necessità di giungere
in tempi rapidissimi ad un riconoscimento di una specifica
carriera di livello dirigenziale, nonché delle modalità di
accesso ai posti del medesimo livello già previsti dalla
vigente normativa, che riconoscano l'attività finora prestata
dai direttori.
La presente proposta di legge prevede:
a) la creazione di una specifica carriera
dirigenziale penitenziaria, da istituire mediante decreto
legislativo e da disciplinare attraverso un processo negoziale
fra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali degli
appartenenti a detta carriera (al pari di quanto previsto per
la carriera diplomatica e la carriera prefettizia);
b) il riconoscimento del rapporto di lavoro degli
appartenenti a tale carriera quale rapporto di diritto
pubblico, sottratto alla disciplina contrattuale del comparto
Ministero e incluso, al pari di altre carriere speciali, nella
riserva di legge di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
c) il temporaneo ripristino dell'equiparazione ai
pari grado della Polizia di Stato fino all'entrata in vigore
dello specifico ordinamento della carriera dirigenziale
penitenziaria e l'abrogazione delle inique modalità
concorsuali di accesso ai già disponibili posti dirigenziali,
previste dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e
degli organici dell'amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché
istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266; posti da riservare ai soli direttori
penitenziari, escludendo la creazione di fatto di livelli
dirigenziali di altre categorie di operatori non previste
dalla norma, con il ripristino dello scrutinio per merito
comparativo.
La figura del dirigente dell'amministrazione
penitenziaria, dei centri di servizio sociale per adulti,
degli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché degli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria
riveste una funzione delicata all'interno dell'istituto
penitenziario, che deve ottenere il giusto riconoscimento
nell'interesse generale di una maggiore efficacia ed
efficienza nell'azione dell'amministrazione penitenziaria.