XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3346




        Onorevoli Colleghi! - E' innegabile il senso di disagio in cui si trova ad operare la categoria dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria, privi di qualsiasi disposizione legislativa che ne riconosca la specificità della figura: a fronte dell'assenza di interventi volti al riconoscimento giuridico ed economico per l'attività svolta, è aumentato il senso di disagio degli appartenenti alla citata categoria.
        La legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, all'articolo 40, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, stabiliva che al medesimo personale fosse attribuito lo stesso trattamento giuridico ed il relativo trattamento economico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato ai sensi della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
        A seguito della cessazione della suddetta equiparazione (articolo 41, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) - che tuttavia non riconosceva la specificità della figura del direttore penitenziario - è evidente la necessità di giungere in tempi rapidissimi ad un riconoscimento di una specifica carriera di livello dirigenziale, nonché delle modalità di accesso ai posti del medesimo livello già previsti dalla vigente normativa, che riconoscano l'attività finora prestata dai direttori.
        La presente proposta di legge prevede:

                a) la creazione di una specifica carriera dirigenziale penitenziaria, da istituire mediante decreto legislativo e da disciplinare attraverso un processo negoziale fra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali degli appartenenti a detta carriera (al pari di quanto previsto per la carriera diplomatica e la carriera prefettizia);

                b) il riconoscimento del rapporto di lavoro degli appartenenti a tale carriera quale rapporto di diritto pubblico, sottratto alla disciplina contrattuale del comparto Ministero e incluso, al pari di altre carriere speciali, nella riserva di legge di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

                c) il temporaneo ripristino dell'equiparazione ai pari grado della Polizia di Stato fino all'entrata in vigore dello specifico ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e l'abrogazione delle inique modalità concorsuali di accesso ai già disponibili posti dirigenziali, previste dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266; posti da riservare ai soli direttori penitenziari, escludendo la creazione di fatto di livelli dirigenziali di altre categorie di operatori non previste dalla norma, con il ripristino dello scrutinio per merito comparativo.

        La figura del dirigente dell'amministrazione penitenziaria, dei centri di servizio sociale per adulti, degli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria riveste una funzione delicata all'interno dell'istituto penitenziario, che deve ottenere il giusto riconoscimento nell'interesse generale di una maggiore efficacia ed efficienza nell'azione dell'amministrazione penitenziaria.




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