XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3346




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Carriera dirigenziale penitenziaria).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria e il trattamento giuridico ed economico di tale carriera, nella quale ricomprendere il personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, emanato in attuazione dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonché il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale il personale è preposto, quali la direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;

                b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale e mediante concorso pubblico;

                c) individuazione della pianta organica dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle qualifiche di cui al presente comma, destinando, altresì a tale scopo l'integrazione degli organici prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

                d) previsione di un procedimento negoziale fra rappresentanza di parte pubblica e organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, da attivare con cadenza biennale per gli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del personale della carriera medesima, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata: il trattamento economico articolato in una componente stipendiale di base, in una componente correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di responsabilità esercitati e in una componente rapportata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi sindacali;

                e) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;

                f) previsione dell'applicabilità al personale della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e alla legge 29 marzo 2001, n. 86, al fine di favorirne la mobilità;

                g) previsione della copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato per le controversie insorte per motivi di servizio con soggetti esterni all'amministrazione pubblica.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro due mesi dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in assenza del parere.


Art. 2.

(Natura del rapporto di impiego del personale della
carriera dirigenziale penitenziaria).

        1. In considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
        2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "2-bis. E', altresì, disciplinato dal rispettivo ordinamento il personale della carriera dirigenziale penitenziaria".


Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
        2. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.
        3. Alla copertura dei posti dirigenziali di livello non generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, nonché dei posti indicati all'articolo 50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvede con le modalità di cui alla lettera a) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 22-ter, comma 3, e 23, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, previa ripartizione ditali posti fra le diverse categorie di personale contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, in base alle esigenze dell'amministrazione penitenziaria.
        4. Al rapporto di lavoro del personale della carriera dirigenziale penitenziaria non si applica il disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.



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