XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3346
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Carriera dirigenziale penitenziaria).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria e il trattamento
giuridico ed economico di tale carriera, nella quale
ricomprendere il personale dell'amministrazione penitenziaria
appartenente alle qualifiche funzionali dalla settima alla
nona e alle qualifiche dirigenziali, limitatamente ai profili
professionali indicati nel decreto del Presidente della
Repubblica 19 febbraio 1992, emanato in attuazione
dell'articolo 40, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n.
395, alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso, nonché
il personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della
medesima amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo
accorpamento possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di
esse la specificazione del particolare settore
dell'amministrazione al quale il personale è preposto, quali
la direzione di istituto penitenziario, di centro di servizio
sociale per adulti, di ospedale psichiatrico giudiziario e la
loro convergenza in un unico livello dirigenziale apicale;
b) previsione dell'accesso alla carriera
dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale e
mediante concorso pubblico;
c) individuazione della pianta organica
dirigenziale penitenziaria in relazione alle unità di
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge e appartenenti alle qualifiche di cui al
presente comma, destinando, altresì a tale scopo
l'integrazione degli organici prevista dall'articolo 3, comma
3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le
risorse finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) previsione di un procedimento negoziale fra
rappresentanza di parte pubblica e organizzazioni sindacali
rappresentative del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria, da attivare con cadenza biennale per gli
aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del
personale della carriera medesima, i cui contenuti sono
recepiti con decreto del Presidente della Repubblica,
finalizzato alla determinazione di un trattamento economico
onnicomprensivo, non inferiore a quello della dirigenza
statale contrattualizzata: il trattamento economico articolato
in una componente stipendiale di base, in una componente
correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi
di responsabilità esercitati e in una componente rapportata ai
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle
risorse assegnate e alla disciplina di quanto attiene l'orario
di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la
reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i permessi
sindacali;
e) individuazione, nell'organizzazione degli
uffici centrali e periferici dell'amministrazione
penitenziaria, degli incarichi e delle funzioni da attribuire
ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria;
f) previsione dell'applicabilità al personale
della carriera dirigenziale penitenziaria delle disposizioni
di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e
alla legge 29 marzo 2001, n. 86, al fine di favorirne la
mobilità;
g) previsione della copertura assicurativa del
rischio di responsabilità civile e patrocinio da parte
dell'Avvocatura dello Stato per le controversie insorte per
motivi di servizio con soggetti esterni all'amministrazione
pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro due mesi dalla trasmissione, decorsi i quali i
decreti sono emanati anche in assenza del parere.
Art. 2.
(Natura del rapporto di impiego del personale della
carriera dirigenziale penitenziaria).
1. In considerazione della particolare natura delle
funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera
dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro è
riconosciuto come rapporto di diritto pubblico.
2. In attuazione del comma 1 del presente articolo,
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresì, disciplinato dal
rispettivo ordinamento il personale della carriera
dirigenziale penitenziaria".
Art. 3.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi previsti dall'articolo 1 della presente legge,
continuano ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le
disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 15 dicembre
1990, n. 395.
2. Il comma 5 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono abrogati.
3. Alla copertura dei posti dirigenziali di livello non
generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria,
previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, nonché dei posti indicati all'articolo
50, comma 9, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si provvede con le modalità di cui alla lettera
a) del comma 1 e al comma 2 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 22-ter, comma 3, e 23, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive
modificazioni, previa ripartizione ditali posti fra le diverse
categorie di personale contemplate dal decreto del Presidente
della Repubblica 19 febbraio 1992, in base alle esigenze
dell'amministrazione penitenziaria.
4. Al rapporto di lavoro del personale della carriera
dirigenziale penitenziaria non si applica il disposto
dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.