XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3344




        Onorevoli Colleghi! - La legislazione di molti Paesi europei conosce la figura del difensore civico nelle carceri.
        In Austria la Vollzugskommissionen ha il compito di verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita, senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari. Il mediatore, invece (istituito con legge costituzionale del 1^ luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli personali dei detenuti; tutti i responsabili di istituzioni pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni richieste. La relazione annuale del mediatore nella parte riguardante le carceri è stata la più utile fonte di informazioni per il Comitato europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti (CPT), durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento europeo, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.
        In Danimarca il Board of Visitors (organo indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non preannunciate, solo nelle carceri ove sono reclusi detenuti in attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è riportato al Ministro della giustizia, che dovrà esaminarlo e successivamente relazionare. L'idea di allargarne le competenze agli istituti per condannati o di prevedere un sistema di ispezioni permanente è attualmente in esame. Il Comitato parlamentare interessato della riforma del codice penale nel 1994 ha proposto di affidare all'ombudsman parlamentare questo compito ispettivo.
        In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono regolarmente ispezionati dall'ombudsman parlamentare, il quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il Parlamento elegge anche l'Assistant parliamentary ombudsman che ha il compito della supervisione del sistema penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il rischio di maltrattamenti. Durante le visite, detenuti e staff hanno l'opportunità di discutere dei loro problemi con l'Assistant parliamentary ombudsman. Inoltre uno dei doveri dell'ombudsman è quello di monitorare la legalità delle azioni di polizia.
        Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'ufficio dell'ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle carceri.
        Un sistema diversificato di controlli è presente in Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente composto da membri con differenti professionalità) è istituito in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge.
        Mensilmente i membri del Supervisory Board incontrano il direttore del carcere relazionando sulla situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello stabilimento. Uno dei membri dell'ufficio ha il dovere di sentire i detenuti almeno una volta al mese.
        In Norvegia l'ombudsman può ricevere reclami da detenuti. Ad esempio, nel 1987 il totale dei reclami nei confronti delle autorità penitenziarie e di polizia ha rappresentato il 6,3 per cento del numero complessivo dei ricorsi presentati. Fra i poteri dell'ombudsman vi è quello ispettivo. Esso è esercitato di propria iniziativa dall'ombudsman, e non necessariamente deve essere svolto su base regolare. Nelle stesse relazioni annuali viene segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special modo delle carceri, dove gli utenti hanno una particolare difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità personale. Ovviamente tali ispezioni, viene ribadito, non devono sostituire le funzioni di sorveglianza della stessa amministrazione penitenziaria. Ogni anno l'ombudsman visita da due a quattro carceri o ospedali psichiatrici.
        In Portogallo dal 1996 opera l'IGAI che dispone di penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la consonanza del lavoro delle polizie con i diritti umani fondamentali.
        La legislazione italiana si presenta, rispetto al quadro sopra richiamato, doppiamente monca: a) non è stata ancora istituita la figura del difensore civico nazionale; b) non è previsto nell'ordinamento penitenziario italiano un organo indipendente dall'amministrazione della giustizia avente poteri ispettivi. La necessità di introdurre questa figura nel nostro ordinamento, con compiti di mediazione, di segnalazione, ai fini dell'intervento, alle autorità responsabili delle condizioni della detenzione - a qualsiasi titolo legittimata - ha, a nostro avviso, più ragioni. Quella di garantire diritti e dignità delle persone anche all'interno delle strutture di detenzione; quella di essere tramite con il Parlamento per la necessaria conoscenza delle condizioni di vita nelle carceri, anche al fine di predisporre le necessarie iniziative legislative, quella di essere conseguenti con gli impegni internazionali assunti in materia di condizioni della detenzione.




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