XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3344
Onorevoli Colleghi! - La legislazione di molti Paesi
europei conosce la figura del difensore civico nelle
carceri.
In Austria la Vollzugskommissionen ha il compito di
verificare le condizioni di trattamento dei detenuti con
l'obbligo di effettuare almeno una volta l'anno una visita,
senza preavviso, in ciascuno degli stabilimenti penitenziari.
Il mediatore, invece (istituito con legge costituzionale del
1^ luglio 1981) ha il potere di visionare i fascicoli
personali dei detenuti; tutti i responsabili di istituzioni
pubbliche hanno l'obbligo di fornire al mediatore le
informazioni richieste. La relazione annuale del mediatore
nella parte riguardante le carceri è stata la più utile fonte
di informazioni per il Comitato europeo per la prevenzione
della tortura, delle pene e trattamenti inumani o degradanti
(CPT), durante la sua visita ispettiva: è stato lo stesso
mediatore a sottolineare, nella sua relazione al Parlamento
europeo, il rischio di maltrattamenti a cui i detenuti vanno
incontro durante la detenzione nelle stazioni di polizia.
In Danimarca il Board of Visitors (organo
indipendente composto da due membri eletti per quattro anni in
ciascuna regione) può effettuare ispezioni, anche non
preannunciate, solo nelle carceri ove sono reclusi detenuti in
attesa di giudizio definitivo; ogni abuso riscontrato è
riportato al Ministro della giustizia, che dovrà esaminarlo e
successivamente relazionare. L'idea di allargarne le
competenze agli istituti per condannati o di prevedere un
sistema di ispezioni permanente è attualmente in esame. Il
Comitato parlamentare interessato della riforma del codice
penale nel 1994 ha proposto di affidare all'ombudsman
parlamentare questo compito ispettivo.
In Finlandia gli stabilimenti penitenziari sono
regolarmente ispezionati dall'ombudsman parlamentare, il
quale è un esperto eletto dal Parlamento per quattro anni. Il
Parlamento elegge anche l'Assistant parliamentary ombudsman
che ha il compito della supervisione del sistema
penitenziario con poteri di visita sia delle carceri che degli
altri luoghi di detenzione (stazioni di polizia) ove vi sia il
rischio di maltrattamenti. Durante le visite, detenuti e
staff hanno l'opportunità di discutere dei loro problemi
con l'Assistant parliamentary ombudsman. Inoltre uno dei
doveri dell'ombudsman è quello di monitorare la legalità
delle azioni di polizia.
Nel 1995 è stato istituito in Ungheria l'ufficio
dell'ombudsman parlamentare che può ricevere reclami di
detenuti ed effettuare visite ispettive di controllo nelle
carceri.
Un sistema diversificato di controlli è presente in
Olanda. Un Supervisory Board (organo indipendente
composto da membri con differenti professionalità) è istituito
in ogni carcere; ha compiti di supervisione del trattamento
dei detenuti e di garanzia del rispetto della legge.
Mensilmente i membri del Supervisory Board
incontrano il direttore del carcere relazionando sulla
situazione nell'istituto; hanno libero accesso nello
stabilimento. Uno dei membri dell'ufficio ha il dovere di
sentire i detenuti almeno una volta al mese.
In Norvegia l'ombudsman può ricevere reclami da
detenuti. Ad esempio, nel 1987 il totale dei reclami nei
confronti delle autorità penitenziarie e di polizia ha
rappresentato il 6,3 per cento del numero complessivo dei
ricorsi presentati. Fra i poteri dell'ombudsman vi è
quello ispettivo. Esso è esercitato di propria iniziativa
dall'ombudsman, e non necessariamente deve essere svolto
su base regolare. Nelle stesse relazioni annuali viene
segnalata l'estrema importanza di tali ispezioni, in special
modo delle carceri, dove gli utenti hanno una particolare
difficoltà a tutelare i loro diritti e la loro integrità
personale. Ovviamente tali ispezioni, viene ribadito, non
devono sostituire le funzioni di sorveglianza della stessa
amministrazione penitenziaria. Ogni anno l'ombudsman
visita da due a quattro carceri o ospedali psichiatrici.
In Portogallo dal 1996 opera l'IGAI che dispone di
penetranti poteri ispettivi diretti a verificare la consonanza
del lavoro delle polizie con i diritti umani fondamentali.
La legislazione italiana si presenta, rispetto al quadro
sopra richiamato, doppiamente monca: a) non è stata
ancora istituita la figura del difensore civico nazionale;
b) non è previsto nell'ordinamento penitenziario
italiano un organo indipendente dall'amministrazione della
giustizia avente poteri ispettivi. La necessità di introdurre
questa figura nel nostro ordinamento, con compiti di
mediazione, di segnalazione, ai fini dell'intervento, alle
autorità responsabili delle condizioni della detenzione - a
qualsiasi titolo legittimata - ha, a nostro avviso, più
ragioni. Quella di garantire diritti e dignità delle persone
anche all'interno delle strutture di detenzione; quella di
essere tramite con il Parlamento per la necessaria conoscenza
delle condizioni di vita nelle carceri, anche al fine di
predisporre le necessarie iniziative legislative, quella di
essere conseguenti con gli impegni internazionali assunti in
materia di condizioni della detenzione.