XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3344
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. E' istituito il difensore civico delle persone private
della libertà personale, organo unico su base nazionale e di
nomina parlamentare.
Art. 2.
(Nomina).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale è un organo collegiale costituito da quattro membri,
di cui due eletti dalla Camera dei deputati, a maggioranza
assoluta dei componenti, e due eletti dal Senato della
Repubblica, a maggioranza assoluta dei componenti, con voto
limitato.
2. I soggetti eletti nominano al proprio interno il
presidente dell'organo, il cui voto prevale in caso di
parità.
3. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale è un organo indipendente.
Art. 3.
(Organizzazione territoriale).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale per l'esercizio delle sue funzioni può, sulla base
di apposita convenzione, avvalersi dei difensori civici
regionali e delle province autonome.
2. Le convenzioni disciplinano i poteri, le funzioni e gli
oneri economici derivanti dall'esercizio delle mansioni che
devono svolgere i difensori civici regionali e delle province
autonome.
Art. 4.
(Funzioni e poteri).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale, i componenti del suo ufficio, i difensori civici
regionali e delle province autonome, a seguito di apposita
convenzione, hanno diritto di accesso, anche senza preavviso,
in tutti gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici
giudiziari, gli istituti penali per minori, i centri di
detenzione per immigrati, le caserme dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché i
commissariati di pubblica sicurezza, ove vi sono camere di
sicurezza.
2. Durante la visita i soggetti di cui al comma 1 possono
accedere a qualunque luogo di detenzione ed incontrare
chiunque senza restrizioni; se richiesto, possono non essere
accompagnati.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di
consultare qualsiasi fascicolo personale o cartella medica,
anche di detenuti in attesa di giudizio, senza il previo nulla
osta dell'autorità giudiziaria.
4. Il responsabile della struttura, nonché
l'amministrazione periferica e centrale hanno l'obbligo di
fornire tutte le informazioni richieste, anche per vie
informali, dai soggetti di cui al comma 1.
5. In caso di mancata risposta alla richiesta di
informazioni o di chiarimenti, il difensore civico delle
persone private della libertà personale può:
a) accedere in qualsiasi ufficio delle strutture
di cui al comma 1;
b) esaminare e fare copia dei documenti richiesti,
senza che possa essere opposto il segreto di ufficio;
c) convocare il responsabile della struttura
detentiva o del comportamento contestato.
6. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale è tenuto al segreto su quanto acquisito da atti
esclusi dal diritto di accesso o da atti riservati.
7. Nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, il
difensore civico delle persone private della libertà personale
richiede l'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri affinché, entro un mese, confermi o meno l'esistenza
del segreto.
Art. 5.
(Destinatari).
1. Tutti i detenuti, o i soggetti comunque privati della
libertà personale possono rivolgersi al difensore civico delle
persone private della libertà personale, senza vincoli di
forma.
Art. 6.
(Attivazione).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale interviene nei casi segnalati, o di ufficio, a
tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute, in
conformità ed attuazione ai princìpi e alle disposizioni
stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali
sui diritti umani ratificate dall'Italia, nonché dalle leggi
dello Stato.
Art. 7.
(Meccanismi di sanzione).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale dispone di un potere raccomandatorio.
2. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale, rispetto ai casi segnalati, e a seguito di
inchiesta, si attiva, in prima istanza, al fine di svolgere
una funzione di persuasione nei confronti dell'amministrazione
interessata, affinché si adegui a quanto raccomandato.
3. Il funzionario o l'organo competente di cui al comma 2
possono:
a) provvedere nel senso e nei termini indicati dal
difensore civico delle persone private della libertà
personale;
b) comunicare il loro dissenso motivato.
4. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale, nei casi di illegittima omissione di provvedimenti
dovuti, può chiedere all'autorità competente l'ottemperanza a
quanto segnalato, rivolgendosi ai soggetti superiori
gerarchicamente rispetto a quelli rimasti inerti.
5. In caso di riscontrata persistente inadempienza a
quanto raccomandato, il difensore civico delle persone private
della libertà personale emana una dichiarazione pubblica di
biasimo, che è pubblicizzata tramite i più diffusi mezzi di
comunicazione.
6. Nei casi più gravi, il difensore civico delle persone
private della libertà personale può richiedere all'autorità
competente l'attivazione di un procedimento disciplinare.
L'esito del procedimento disciplinare, obbligatoriamente
attivato entro un mese dalla ricevuta informazione, deve
essere comunicato al difensore civico delle persone private
della libertà personale.
Art. 8.
(Ipotesi di reato).
1. Nei casi di fatti che possano costituire reato, il
difensore civico delle persone private della libertà personale
ha l'obbligo di presentare rapporto all'autorità giudiziaria
competente.
Art. 9.
(Relazione annuale).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale ha l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile di
ogni anno, la propria relazione annuale sull'attività svolta,
relativa all'anno precedente, al Parlamento, indicando il tipo
e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli
stessi, le risposte dei responsabili delle strutture
interessate, le proposte utili a migliorare le condizioni di
detenzione, nonché lo stato dei diritti umani negli istituti
di pena e negli altri luoghi visitati.
2. La relazione annuale è altresì trasmessa al Comitato
europeo per la prevenzione della tortura, delle pene e di
trattamenti inumani o degradanti, ed al Comitato ONU contro la
tortura.
3. La relazione annuale deve essere trasmessa a tutti i
Ministeri interessati e da questi divulgata a tutte le
strutture periferiche.
4. Nei programmi di formazione delle scuole di tutte le
Forze di polizia deve essere previsto un insegnamento sul
sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti umani delle
persone private della libertà personale e sulla figura del
relativo difensore civico.
Art. 10.
(Collaborazioni).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale può avvalersi del contributo di organizzazioni non
governative, di centri universitari di studio e di ricerca,
nonché di associazioni che si occupano di diritti umani e di
condizioni di detenzione.
Art. 11.
(Requisiti).
1. Ognuno dei componenti dell'ufficio del difensore civico
delle persone private della libertà personale, per essere
nominato, deve essere persona di indubbia moralità ed avere
una pluriennale esperienza nel campo dei diritti umani dei
detenuti.
Art. 12.
(Durata della carica).
1. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale rimane in carica per quattro anni non
prorogabili.
2. Il difensore civico delle persone private della libertà
personale rimane in carica in regime di prorogatio sino
alla nomina del suo successore. Le procedure per la nomina del
successore devono essere attivate almeno due mesi prima della
scadenza del mandato.
3. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore
civico delle persone private della libertà personale può
essere anticipatamente sostituito in caso di rinuncia
all'incarico, di impedimento fisico o psichico, di decesso.
Art. 13.
(Cause di impedimento,
di incompatibilità e di revoca).
1. Ognuno dei quattro componenti l'organo del difensore
civico delle persone private della libertà personale può
essere sostituito dalle Camere, con la stessa procedura
stabilita per la nomina, a seguito di impedimento fisico o
psichico che ne ostacoli l'esercito delle funzioni, ovvero di
comportamento non conforme all'incarico affidato.
2. La carica di difensore civico delle persone private
della libertà personale è incompatibile con qualsiasi altro
incarico pubblico e con lo svolgimento di attività lavorativa
o professionale.
3. Nei casi di sopravvenuta incompatibilità si procede
alla sostituzione del componente interessato.
Art. 14.
(Ufficio del difensore civico delle
persone private delle libertà personale).
1. Alle dipendenze del difensore civico delle persone
private della libertà personale è posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non superiore a venti
unità, su proposta del difensore civico medesimo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per
la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di elezione
del difensore civico.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del difensore
civico delle persone private della libertà personale sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio
dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'ufficio del difensore civico, delle persone
private della libertà personale, nonché quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono
adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro della giustizia, e su parere conforme dello stesso
difensore civico.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il difensore civico delle persone
private della libertà personale può avvalersi dell'opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
5. Ai componenti l'organo del difensore civico delle
persone private della libertà personale compete un'indennità
di funzione non inferiore a quella di magistrato di
Cassazione, determinata con il regolamento di cui al comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposta a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2003 e in 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.