XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3343




        Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostrino di perseguire fini socialmente rilevanti.
        In attuazione di tale norma, con la legge 19 novembre 1987, n. 476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi nei seguenti soggetti:

            persone giuridiche privatizzate ai sensi del citato articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e patriottiche, per le quali si è provveduto con altri provvedimenti legislativi;

            enti e associazioni italiane che, secondo gli scopi dei rispettivi statuti, promuovono l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità sociale.

        In seguito, a dimostrazione dell'importanza che il legislatore ha da sempre attribuito all'opera svolta da questi enti ed associazioni nel campo dell'assistenza a soggetti svantaggiati, si sono succeduti nel corso degli anni differenti provvedimenti che hanno, di volta in volta, incrementato l'originale stanziamento di 5 miliardi di lire.
        Da ultimo è intervenuta la legge 15 dicembre 1998, n. 438, che ha elevato l'entità di tale finanziamento a 10 miliardi di lire annue fino all'anno 2000.
        In tale legge sono stati anche stabiliti nuovi criteri di riparto che tengono conto non solo del numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta, ma anche del programma di attività di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 e della funzione sociale effettivamente svolta. In tale sede è, infatti, prevista la presentazione di una relazione annuale volta a dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali e corredata della necessaria documentazione finanziaria-contabile.
        Per garantire la serietà e la solidità degli enti direttamente interessati, nei suddetti criteri sono stati anche compresi come requisiti: lo svolgimento della rispettiva attività a livello nazionale, il possesso di sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni, la garanzia della più ampia partecipazione degli associati, l'operatività secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordinamento interno e la garanzia della rappresentanza delle minoranze.
        Tutti i predetti criteri di ripartizione dei fondi sono espressamente fatti salvi nel presente progetto di legge, in maniera da garantire una linea di continuità con la precedente legislazione speciale in materia.
        Nel novero degli enti beneficiari, il legislatore ha sottolineato il ruolo peculiare svolto da quelle associazioni che, già provviste di personalità giuridica di diritto pubblico, hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di rappresentanza e di tutela di tutte le categorie di invalidi, compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi (legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per l'Unione italiana ciechi; legge 21 agosto 1950, n. 698, per l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti; decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1947, n. 650, per l'Unione nazionale mutilati per servizio) e formalmente confermati con i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 3 marzo 1979, allorquando dette associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state trasformate in enti morali di diritto privato. Si tratta di associazioni che per lunga tradizione vantano una particolare esperienza a livello nazionale e, per tali motivi, sono denominate "associazioni storiche".
        La presente proposta di legge si propone di riattivare tale indispensabile dotazione finanziaria, incrementando, nello stesso tempo, da 10 miliardi di lire a 10 milioni di euro la dotazione del Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale, in maniera da consentire a questi enti di adeguare il proprio spettro di attività alle rinnovate ed ampliate esigenze di tutti i soggetti che si trovano in condizioni di disagio sociale, primi fra tutti i portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, nell'ambito di un assetto sociale che per più versi contribuisce alla loro emarginazione.




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