XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3343
Onorevoli Colleghi! - Come è noto, l'articolo 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, attuativo della delega di cui all'articolo 1 della legge
22 luglio 1975, n. 382, ha previsto che lo Stato può concedere
contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e
concretamente dimostrino di perseguire fini socialmente
rilevanti.
In attuazione di tale norma, con la legge 19 novembre
1987, n. 476, è stata prevista l'istituzione di un "Fondo
globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione
sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. La
stessa legge ha individuato i destinatari dei contributi nei
seguenti soggetti:
persone giuridiche privatizzate ai sensi del citato
articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616 del 1977, escluse quelle combattentistiche e patriottiche,
per le quali si è provveduto con altri provvedimenti
legislativi;
enti e associazioni italiane che, secondo gli scopi dei
rispettivi statuti, promuovono l'integrale attuazione dei
diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e
di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione
nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di
deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche
condizioni socioeconomiche, siano in condizione di marginalità
sociale.
In seguito, a dimostrazione dell'importanza che il
legislatore ha da sempre attribuito all'opera svolta da questi
enti ed associazioni nel campo dell'assistenza a soggetti
svantaggiati, si sono succeduti nel corso degli anni
differenti provvedimenti che hanno, di volta in volta,
incrementato l'originale stanziamento di 5 miliardi di
lire.
Da ultimo è intervenuta la legge 15 dicembre 1998, n. 438,
che ha elevato l'entità di tale finanziamento a 10 miliardi di
lire annue fino all'anno 2000.
In tale legge sono stati anche stabiliti nuovi criteri di
riparto che tengono conto non solo del numero degli associati
e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta,
ma anche del programma di attività di cui all'articolo 3 della
citata legge n. 476 del 1987 e della funzione sociale
effettivamente svolta. In tale sede è, infatti, prevista la
presentazione di una relazione annuale volta a dimostrare il
concreto perseguimento delle finalità istituzionali e
corredata della necessaria documentazione
finanziaria-contabile.
Per garantire la serietà e la solidità degli enti
direttamente interessati, nei suddetti criteri sono stati
anche compresi come requisiti: lo svolgimento della rispettiva
attività a livello nazionale, il possesso di sedi presenti ed
operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni, la
garanzia della più ampia partecipazione degli associati,
l'operatività secondo criteri democratici per quanto riguarda
l'ordinamento interno e la garanzia della rappresentanza delle
minoranze.
Tutti i predetti criteri di ripartizione dei fondi sono
espressamente fatti salvi nel presente progetto di legge, in
maniera da garantire una linea di continuità con la precedente
legislazione speciale in materia.
Nel novero degli enti beneficiari, il legislatore ha
sottolineato il ruolo peculiare svolto da quelle associazioni
che, già provviste di personalità giuridica di diritto
pubblico, hanno istituzionalmente sempre svolto compiti di
rappresentanza e di tutela di tutte le categorie di invalidi,
compiti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi
(legge 23 aprile 1965, n. 458, per l'Associazione nazionale
mutilati e invalidi civili; decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, per
l'Unione italiana ciechi; legge 21 agosto 1950, n. 698, per
l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti; decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno
1947, n. 650, per l'Unione nazionale mutilati per servizio) e
formalmente confermati con i decreti del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 3 marzo 1979, allorquando dette
associazioni, a seguito del decentramento regionale disposto
con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del
1977, sono state trasformate in enti morali di diritto
privato. Si tratta di associazioni che per lunga tradizione
vantano una particolare esperienza a livello nazionale e, per
tali motivi, sono denominate "associazioni storiche".
La presente proposta di legge si propone di riattivare
tale indispensabile dotazione finanziaria, incrementando,
nello stesso tempo, da 10 miliardi di lire a 10 milioni di
euro la dotazione del Fondo globale per i contributi ad enti e
associazioni di promozione sociale, in maniera da consentire a
questi enti di adeguare il proprio spettro di attività alle
rinnovate ed ampliate esigenze di tutti i soggetti che si
trovano in condizioni di disagio sociale, primi fra tutti i
portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale,
nell'ambito di un assetto sociale che per più versi
contribuisce alla loro emarginazione.