XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3343
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma
46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dall'articolo 5, comma 1, della legge 15
dicembre 1998, n. 438, il contributo statale di cui
all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 438 del 1998, a
favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse
le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali
provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in 10
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003.
2. Restano fermi le condizioni ed i criteri di riparto
previsti dalla legge 19 novembre 1987, n. 476 e successive
modificazioni, e dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e
successive modificazioni.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.