XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3343




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 438 del 1998, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003.
        2. Restano fermi le condizioni ed i criteri di riparto previsti dalla legge 19 novembre 1987, n. 476 e successive modificazioni, e dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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