XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3338
Onorevoli Colleghi! - La decisione dell'ONU di
promuovere l'Anno delle Montagne ha suscitato una più attenta
sensibilità dell'opinione pubblica e di quella politica verso
le zone di altura, che coprono, come è noto, oltre il 50 per
cento del territorio nazionale. A questa più estesa percezione
del ruolo e dei problemi delle zone montane ha corrisposto
l'accrescersi di una nuova visione culturale delle politiche
di intervento sulla base del concetto distintivo di
"montanità", intesa come protagonismo del territorio, delle
comunità locali insediate, dei caratteri e dei valori, che
stagliano un profilo della identità montana; meritevole di
un'azione politica, culturale, sociale e istituzionale di
approccio globale ed emergente. Si è colto in questi mesi,
segnati da un lungo dibattito che ha visto presenti attori
ricchi di iniziativa, le comunità di montagna, dalle quali è
scaturita la consapevolezza che ha coinvolto il mondo della
scienza, della cultura, delle istituzioni di ogni livello.
Il fattore prevalente, portato al centro del dibattito, è
stata la stringente connessione - non solo fisica naturale, ma
anche produttiva - che lega la realtà montana alla
sostenibilità dello sviluppo generale del "resto" del Paese e
del suo stare nell'Europa, impegnata oggi verso l'allargamento
ad altri Paesi, nei quali la presenza dei territori montani è
sicuramente significativa. Si è presa così coscienza di quanto
la questione montana assurga a sicuro e rilevante interesse
nazionale, come già indicato dalla legge n. 97 del 1994,
recante "Nuove disposizioni per le zone montane".
La inadeguata applicazione di quella normativa, la modesta
dimensione delle risorse impegnate e l'evolversi della
problematica delle montagne, suggeriscono e sollecitano un
provvedimento legislativo di ampio respiro, entro i chiari
confini delle potestà statali, oggi rideterminate, rispetto ai
più larghi poteri delle regioni e delle comunità locali, dal
nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione.
Proprio muovendo dall'esigenza di delimitare il mutato
crinale delle potestà legislative tra le regioni e lo Stato,
la presente proposta di legge identifica gli ambiti
costituzionalmente riservati allo Stato, in forza
dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e
formula princìpi per la legislazione concorrente riservata
alle regioni, ai sensi della disposizione del terzo comma
dello stesso articolo.
La proposta di legge reca anche una scelta che consenta di
affrontare positivamente la questione della "sostenibilità
istituzionale", quella di poter disporre - in una corretta
visione autonomista e federalista - di un governo montano il
quale, per rappresentatività ed autorevolezza, permetta di
valorizzare le grandi risorse umane, comunitarie, ambientali,
sociali e professionali; realizzando di propria iniziativa le
condizioni e la programmazione dello sviluppo dei territori
montani su scale sufficienti ad una efficace progettazione e
concretizzazione.
La scelta sottoposta alla valutazione della Camera dei
deputati trae esplicito fondamento da una lettura sistemica e
sostanziale della normativa costituzionale, in particolare
dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), che
stabilisce, a garanzia del principio dell'articolo 5 sulle
autonomie locali, la potestà legislativa statale nelle
materie, rilevanti ma puntuali, della legislazione elettorale,
degli organi di governo e delle funzioni fondamentali dei
comuni. La abrogazione dell'articolo 128, disposta dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, ha identificato nella legge
statale i compiti e gli oggetti indicati, che esprimano, per
logica e indispensabile espansione aggregativa e associativa
dei comuni di minore dimensione, un preciso orientamento del
legislatore statale per dare applicazione concreta ai princìpi
di adeguatezza e di differenziazione, che sono congiunti al
principio di sussidiarietà, secondo le indicazioni del nuovo
articolo 118, che riguarda l'organizzazione amministrativa e
la nuova attribuzione delle funzioni, a cominciare da quelle
di spettanza dei comuni. Infatti, proprio per essere posti
nella condizione organizzativa di poter esercitare le funzioni
fondamentali e le altre amministrative, nella maniera più
efficace, che devono essere incardinate sui comuni, è urgente
e indispensabile valorizzare uno dei momenti più importanti di
espressione della autonomia dei piccoli comuni montani, che si
identifica nell'ente locale comunità montana, appunto oggi
identificato in una unione di comuni montani. Sui complessivi
8.100 comuni italiani, sono classificati montani circa 4.200,
dei quali 3.300 al di sotto dei 3 mila abitanti e 900 tra i 3
mila e i 5 mila abitanti.
Sulla base di tale puntuale lettura della innovativa
normativa costituzionale, la proposta di legge prevede un
consolidamento dello stretto legame che deve intercorrere tra
i comuni, anche quelli di minore dimensione e le comunità
montane, il cui presidente possa essere eletto direttamente e
contestualmente da tutti i consiglieri dei comuni, facenti
parte della comunità montana. L'assemblea di questa, secondo
la proposta qui avanzata, sarà formata oltre che dal sindaco
in carica anche da un rappresentante della maggioranza e da un
rappresentante della minoranza di ciascun consiglio comunale.
Le modalità più specifiche di formazione degli organi sono
affidate all'autonomia statutaria comunitaria, che è alla base
dei molteplici profili di responsabilità della comunità
montana, necessari perché essa possa agire con efficacia
nell'interesse dei comuni che la "costituiscono".
Nella prima parte del progetto legislativo vengono
richiamate le finalità, che hanno un diretto riscontro nella
struttura contenutistica dei princìpi costituzionali, che
devono orientare la Repubblica, intesa in tutte le sue
costitutive articolazioni, verso una efficace e solidale
politica a sostegno delle zone montane, in coerente ed
efficace applicazione del principio costituzionale, dettato
dall'articolo 44, a favore delle aree montane, mediante una
specialità di interventi.
Nella seconda parte del provvedimento proposto vengono
identificate le misure, rientranti nelle competenze statali,
sia pure, riferite in misura cospicua all'attuale sistema
tributario e fiscale erariale, affinché siano adottati criteri
di diretto sostegno alla residenzialità, alla protezione
ambientale, allo sviluppo sostenibile, alla difesa del
territorio e del suolo, che assumono una importanza decisiva
anche per la vivibilità delle aree di pianura e urbane.
Tra le diverse misure di sostegno, va segnalato il Fondo
nazionale per la montagna, già istituito dalla ricordata legge
n. 97 del 1994, di cui si propone un consistente incremento,
attraverso il conferimento anche di quote di canoni e di
tariffe derivanti da risorse idriche e da fonti energetiche
provenienti dalle zone montane, nonché dagli oneri per i
territori montani connessi con la realizzazione di nuove
grandi opere pubbliche e infrastrutture. Inoltre dagli oneri,
sempre per i territori montani, derivanti dal sistema viario
dei trasporti. Le quote riguardanti le fonti energetiche e le
risorse idriche da conferire al Fondo sono preordinate al
riconoscimento, in termini economico-finanziari, della
funzione di preminente interesse nazionale che rivestono le
zone montane e la loro salvaguardia e valorizzazione.