XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3338
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Quadro costituzionale).
1. Per le finalità di cui al secondo comma dell'articolo
44 della Costituzione, la presente legge garantisce la tutela
e promuove lo sviluppo economico, sociale e civile della
montagna.
2. Le politiche e le misure normative, programmatorie,
amministrative e finanziarie a sostegno delle aree montane
sono esercitate, nell'ambito delle rispettive potestà e
funzioni, secondo i princìpi costituzionali, dai comuni,
singoli o associati, dalle comunità montane, dalle province,
dalle regioni e dallo Stato.
Art. 2.
(Territori montani).
1. Sono classificati montani i territori dei comuni la cui
altitudine media non è inferiore a 600 metri sopra il livello
del mare.
2. Sono classificati montani i territori dei comuni aventi
altitudine media, inferiore a 600 metri e superiore a 400
metri sul livello del mare, sulla base di criteri oggettivi
generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza
unificata", riguardanti il grado di accessibilità dei
territori, gli indici ISTAT di invecchiamento della
popolazione, del saldo demografico e della pendenza del
territorio.
3. La classificazione montana, di cui ai commi 1 e 2, è
operata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il rispettivo organo delle autonomie locali,
di cui all'articolo 123, quarto comma, della Costituzione,
predeterminano criteri oggettivi di differenziazione dei
comuni montani, classificati ai sensi del comma 2, ai fini
degli interventi regionali, provinciali e delle comunità
montane, sulla base della capacità fiscale per abitante, della
fruibilità dei servizi sociali e pubblici, dei fenomeni di
depauperamento antropico e della durata del periodo
vegetativo.
Art. 3.
(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della
montagna).
1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei
territori montani, gli enti di governo, di cui all'articolo 1,
comma 2, osservano i princìpi e perseguono le finalità
indicate dalla Costituzione e, in particolare, garantendo:
a) l'autonomia delle comunità locali di montagna,
la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali
e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai
comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e
associative di funzioni normative, fondamentali e
amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma
gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro
organi di governo;
b) il preminente interesse nazionale, la
organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone
montane;
c) la riserva alla montagna di quote di risorse
pubbliche;
d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio
paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;
e) la garanzia di livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle
popolazioni montane;
f) la leale collaborazione, concertazione e
partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.
Art. 4.
(Potestà legislativa dello Stato
e delle regioni).
1. Lo Stato esercita la potestà legislativa a favore delle
zone montane nelle materie elencate dall'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, e, in particolare, in quelle
riguardanti:
a) la tutela del risparmio e la perequazione delle
risorse finanziarie;
b) l'organizzazione amministrativa dello Stato e
degli altri enti pubblici nazionali;
c) l'ordinamento civile;
d) la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
e) le norme generali sull'istruzione;
f) la previdenza sociale;
g) il coordinamento informativo, statistico e
informatico dei dati;
h) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa
concorrente nelle materie di cui all'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi
fondamentali indicati dalla presente legge, nonché dei
seguenti princìpi:
a) impiego sostenibile delle risorse ambientali,
sociali, professionali e culturali della montagna;
b) elevazione della qualità delle strutture e
delle condizioni della vita associata nonché degli
insediamenti nelle aree montane;
c) effettività dell'accesso ai servizi pubblici,
scolastici e della comunicazione sociale;
d) sviluppo delle pluriattività attraverso
l'integrazione produttiva e professionale tra i diversi
settori, in particolare tra quelli agricoli, silvocolturali,
forestali, artigianali, commerciali, turistici e di
salvaguardia naturale;
e) efficiente sistema di governo delle comunità
locali montane e rispetto della loro autonomia statutaria,
normativa, organizzativa, finanziaria e fiscale;
f) riequilibrio in sede di ripartizione regionale
delle risorse finanziarie secondo i criteri di cui ai commi 2
e 3 dell'articolo 2.
3. La normativa statale vigente nelle materie di potestà
legislativa regionale, di cui all'articolo 117, commi secondo,
terzo e quarto, della Costituzione, si applica fino alla data
di entrata in vigore delle rispettive norme regionali e
locali.
4. Costituiscono vincolo, ai sensi dell'articolo 117,
primo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa
dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano nelle materie di intervento per la montagna, gli
obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute, di cui all'articolo 10 della
Costituzione, e da accordi di reciproca limitazione della
sovranità, di cui all'articolo 11 della stessa Costituzione,
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle
Comunità europee e dai trattati internazionali ratificati a
seguito di legge di autorizzazione.
5. In sede di revisione dei trattati dell'Unione europea e
nelle altre sedi comunitarie, l'Italia promuove iniziative
indirizzate al riconoscimento della specificità dei territori
montani, anche in deroga ai princìpi comunitari sulla
concorrenza.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente
legge nell'ambito dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
Art. 5.
(Funzioni dei comuni montani
e delle comunità montane).
1. La legge statale, determinando le funzioni fondamentali
dei comuni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, indica le funzioni che i comuni
montani, per ragioni di adeguatezza e differenziazione,
affidano all'esercizio associato delle comunità montane.
2. Le leggi statali o regionali, che conferiscono le
funzioni amministrative ai comuni montani, ai sensi
dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, indicano
le funzioni che i comuni montani, per ragioni di adeguatezza e
differenziazione, affidano all'esercizio associato delle
comunità montane.
3. L'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle
funzioni dei comuni montani e delle comunità montane sono
disciplinati dalla potestà regolamentare dei rispettivi enti
locali, nell'ambito della legislazione dello Stato o della
regione, secondo le rispettive competenze.
Art. 6.
(Governo montano).
1. In attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli
articoli 5, 114, 117, commi secondo, lettera p), e
sesto, 118 e 119 della Costituzione, il governo della montagna
è costituito dai comuni e dalle comunità montane.
2. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche
appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni
conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
Nel territorio della comunità montana non si possono
costituire altre unioni di comuni.
3. Le comunità montane, in quanto espressione diretta dei
comuni e nel rispetto delle loro prerogative, in base ai
princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
associazionismo, hanno autonomia statutaria, normativa,
amministrativa, organizzativa e finanziaria.
4. Lo statuto comunitario disciplina, in particolare, la
composizione, il funzionamento e le attribuzioni degli organi
di governo, nell'osservanza dei seguenti princìpi:
a) gli organi di governo sono il presidente,
l'assemblea e la giunta esecutiva;
b) il presidente è eletto, a maggioranza, dai
consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante
votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei
consigli comunali;
c) la giunta esecutiva è formata, di norma, da
sindaci in carica o da loro delegati.
5. In materia di costituzione, di funzionamento e di
organi delle comunità montane, spetta alle regioni:
a) individuare, concordandoli in sede concertativa
con i comuni, gli ambiti o le zone omogenee per la
costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli
interventi per la valorizzazione della montagna e per
l'esercizio associato delle funzioni comunali;
b) stabilire le modalità di approvazione dello
statuto;
c) definire le procedure di concertazione;
d) disciplinare contenuti, efficacia e procedure
dei piani zonali e dei programmi annuali;
e) definire i criteri di ripartizione tra le
comunità montane e i comuni montani dei finanziamenti
regionali e dell'Unione europea;
f) disciplinare i rapporti con gli altri enti
operanti nel territorio.
6. La legge regionale può escludere dalla comunità montana
i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento
della popolazione complessiva, restando esclusi i capoluoghi
di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore
a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi
territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per
la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi
statali. La legge regionale può prevedere, per un più efficace
esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma
associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione
non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante
del sistema geografico e socio-economico della comunità.
Capo II
POTESTA' E POLITICHE STATALI
Art. 7.
(Competenze legislative dello Stato. Ambiti e modalità di
intervento).
1. Le leggi e i regolamenti dello Stato, anche se delegati
alle regioni, dispongono interventi a favore della montagna
nei seguenti ambiti e con le seguenti modalità:
a) Fondo nazionale per la montagna, istituito
dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
finalizzato alla perequazione, ai sensi del terzo comma
dell'articolo 119 della Costituzione;
b) finanziamenti e contributi, con la riserva a
favore degli enti montani di quote degli interventi previsti
per gli enti locali;
c) incentivazioni e agevolazioni agli
investimenti;
d) esenzione di imposte e di tasse erariali,
nonché di canoni e di tariffe;
e) determinazione di livelli essenziali delle
prestazioni;
f) valorizzazione dei prodotti montani tipici;
g) semplificazione delle procedure
amministrative;
h) decentramento dei servizi statali.
2. Gli interventi statali, negli ambiti e con le modalità
di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto delle norme
sulla concorrenza, previste dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali. Tali interventi sono altresì
sottoposti alla previa autorizzazione, qualora ritenuta
necessaria, della Unione europea.
3. Le norme regolamentari statali sono delegate, di norma,
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione.
Art. 8.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Il Fondo nazionale per la montagna, istituito
dall'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, avente
carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento
ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali, è
alimentato da:
a) trasferimenti comunitari, dello Stato e degli
enti pubblici, iscritti nell'apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) quote dei canoni e delle tariffe derivanti da
risorse idriche e da fonti energetiche provenienti dalle zone
montane;
c) quote degli stanziamenti finalizzati alla
realizzazione di nuove grandi opere pubbliche e di
infrastrutture, a compensazione degli oneri per i territori
montani derivanti dalle opere stesse;
d) nei limiti delle risorse stanziate dalla legge
finanziaria ai sensi dell'articolo 27, finanziamenti,
quantificati secondo un rapporto proporzionale tra distanze in
linea d'aria, percorrenze chilometriche, tempi di percorrenza,
costi di trasferimenti di persone e di merci, a compensazione
degli oneri per i territori montani derivanti dal sistema
viario e dei trasporti.
2. Le quote di cui alle lettere b), e c) del
comma 1, e i finanziamenti di cui alla lettera d), sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole e
forestali, per gli affari regionali e dell'economia e delle
finanze, previ i pareri della Conferenza unificata e delle
competenti Commissioni parlamentari.
3. I trasferimenti, di cui al comma 1, lettera a),
sono preordinati al riconoscimento, in termini
economico-finanziari, della funzione di preminente interesse
nazionale che rivestono le zone montane e la loro salvaguardia
e valorizzazione.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in base a criteri
generali stabiliti dal CIPE, d'intesa con la Conferenza
unificata, comprendenti la capacità fiscale media per
abitante, il grado di accessibilità dei territori, gli indici
ISTAT di invecchiamento della popolazione, del saldo
demografico e della pendenza del territorio, con riferimento
ai comuni montani di cui all'articolo 2.
Art. 9.
(Riserva ai territori e agli enti montani di quote di
fondi statali destinati agli enti locali).
1. Ai comuni montani e alle comunità montane è riservata
una quota dei fondi statali, destinati agli enti locali
riguardanti:
a) la perequazione, di cui all'articolo 119, terzo
comma, della Costituzione, in misura non inferiore al 70 per
cento;
b) gli investimenti, in misura non inferiore al 70
per cento;
c) l'associazionismo intercomunale, in misura non
inferiore al 50 per cento;
d) contributi e trasferimenti statali minimi per
singoli enti locali, aventi popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in misura non inferiore all'80 per cento;
e) finanziamenti statali per la formazione
integrata e finalizzata nella pubblica amministrazione, ai
sistemi informativi e all'e-government;
f) gli interventi straordinari.
2. Le quote di cui al comma 1, sono ripartite in base ai
criteri indicati dall'articolo 8, comma 4.
Art. 10.
(Riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore
aggiunto).
1. La legge finanziaria dispone misure volte alla
progressiva riduzione dell'incidenza dell'imposta sul valore
aggiunto sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi,
effettuate nelle zone montane inerenti:
a) l'acquisto, la ristrutturazione e la
costruzione di prime abitazioni;
b) le operazioni realizzate da imprese agricole,
produttori agricoli a titolo principale, imprenditori
agricoli, singoli o associati, cooperative di produzione
agricola e di lavoro agricolo forestale, operatori impegnati
nelle pluriattività, che concernono il riassetto
idrogeologico, la sistemazione idraulica e forestale, le
risorse idriche, le opere di sistemazione finalizzate alla
salvaguardia del patrimonio artistico e storico, l'edilizia
rurale per attività delle imprese agricole, il paesaggio
montano, la regolazione e la manutenzione dei corsi d'acqua,
la prevenzione degli incendi boschivi, la sistemazione e la
manutenzione agraria, forestale e rurale, la manutenzione
straordinaria e ordinaria della viabilità comunale;
c) le attività, le prestazioni e le opere delle
pubbliche amministrazioni operanti nelle zone montane.
Art. 11.
(Delega al Governo in materia di sostegno a favore della
montagna).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti e la
individuazione di nuove misure, in materia di sostegno a
favore della montagna, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) armonizzare gli strumenti per il sostegno
pubblico alle attività di gestione forestale, prevedendo
misure per l'incremento del patrimonio forestale, per la
promozione dell'agricoltura ecocompatibile e per l'attuazione
del Piano forestale nazionale, tenendo conto delle competenze
delle comunità montane e dei consorzi forestali di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e degli interventi
finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia in
agricoltura;
b) prevedere strumenti per la valorizzazione
economica dei terreni abbandonati e per le forme collettive di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti tipici della
montagna;
c) individuare le risorse finanziarie e gli
strumenti per incentivare il turismo montano nel quadro della
disciplina prevista della legge 29 marzo 2001, n. 135;
d) individuare forme di agevolazione fiscale
nonché contributi per la manutenzione e l'ammodernamento, a
favore di imprese turistiche montane colpite da eventi esogeni
con squilibri economici, per impianti di innevamento e
impianti di risalita;
e) estendere e stabilizzare le agevolazioni
previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, per il recupero del patrimonio
edilizio nei centri di montagna;
f) confermare l'esenzione dall'imposta comunale
sugli immobili per i terreni agricoli montani, individuando
idonee misure compensative per i comuni;
g) prevedere il credito di imposta per gli
investimenti delle imprese della montagna nell'adeguamento e
ammodernamento degli impianti;
h) dare priorità nella ripartizione dei fondi
erogati dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà
contadina, per gli acquisti di terreni montani, in particolare
proposti da giovani agricoltori;
i) concedere la copertura parziale degli interessi
sui mutui dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) per trasferimento di terreni per la
ricostituzione di aziende agricole di montagna in compendi
unici;
l) procedere al riordino ed al coordinamento della
normativa secondo quanto previsto dall'articolo 28.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da
rendere entro un mese dalla data di trasmissione del relativo
schema.
Art. 12.
(Esenzioni da imposte e diritti).
1. Nei territori di cui all'articolo 2 sono esenti dal
pagamento delle imposte di registro, dei diritti di voltura,
delle trascrizioni ipotecarie, catastali, di bollo gli atti
riguardanti:
a) il trasferimento e l'accorpamento di proprietà
di fondi rustici, da parte di agricoltori diretti, di
imprenditori agricoli, singoli o associati;
b) il trasferimento di proprietà di beni,
acquisiti dalle comunità montane, da destinare alla
realizzazione di insediamenti produttivi;
c) la produzione da biomasse.
2. Nei territori di cui all'articolo 2 la produzione di
energia elettrica effettuata mediante piccoli generatori,
comunque azionati, è esente dal pagamento dell'imposta
erariale di consumo.
3. Il Governo è delegato a stabilire d'intesa con l'Ordine
dei notai, apposite tariffe agevolate da applicare ai rogiti
relativi alle operazioni di cui al comma 1.
Art. 13.
(Semplificazione amministrativa e procedurale per
coltivatori diretti, imprenditori agricoli e
cooperative).
1. Gli enti locali delle zone montane, in deroga alle
norme vigenti e mediante convenzioni, possono provvedere
all'affidamento diretto alle cooperative di produzione
agricola e di lavoro agricolo-forestale di lavori e servizi di
difesa e valorizzazione ambientale.
2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente
destinate, sono emanate disposizioni volte alla riduzione
progressiva degli oneri previdenziali a carico delle imprese
agricole operanti nelle zone montane per assunzioni a tempo
determinato o stagionale di lavoratori, anche extracomunitari,
in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali; le
minori entrate contributive sono rimborsate annualmente agli
enti previdenziali interessati sulla base di apposita
rendicontazione.
3. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 3 della
legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere assegnati ai
consorzi forestali giovani volontari.
Art. 14.
(Estensione delle misure in materia di imprenditorialità
giovanile previste per il Mezzogiorno).
1. Nei limiti delle risorse disponibili sono estese ai
territori di cui all'articolo 2 le misure per la promozione e
lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno,
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e
successive modificazioni.
Art. 15.
(Servizi decentrati dello Stato).
1. Nei limiti delle risorse disponibili, lo Stato
organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella
sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando
inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscano
diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle
imprese.
2. Gli atti compiuti e relativi al trasferimento, alla
soppressione o al ridimensionamento di servizi o uffici
pubblici o di pubblico interesse sono nulli se compiuti senza
aver preventivamente acquisito il parere di una commissione
paritetica costituita da rappresentanti degli enti interessati
ai servizi e dell'ente responsabile del servizio o
dell'ufficio soggetto a rideterminazione. La commissione è
convocata e presieduta dal prefetto competente
territorialmente.
Art. 16.
(Allacciamenti telefonici ed elettrici).
1. Le comunità montane possono erogare contributi a
residenti e imprese operanti nelle zone montane per
allacciamenti telefonici ed elettrici.
2. Le regioni, d'intesa con le comunità montane,
sottoscrivono convenzioni con la Società Poste italiane Spa
per assicurare i servizi postali diffusi nelle aree montane di
cui all'articolo 2.
Art. 17.
(Sedi montane di attività e
strutture di alta qualificazione).
1. L'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è
sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Decentramento di attività e servizi). - 1.
Su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate
direttive per sollecitare e vincolare le amministrazioni,
anche autonome, dello Stato a decentrare nei comuni montani e
nelle comunità montane proprie sedi, attività e servizi, con
specifico riguardo a istituti di ricerca, laboratori,
università, musei, infrastrutture culturali, ricreative e
sportive, ospedali specializzati, case di cura ed assistenza,
disponendo gli stanziamenti finanziari necessari".
Art. 18.
(Pubblica istruzione).
1. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste,
per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di
alunni per le scuole materne, elementari e secondarie di primo
grado.
2. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano interessate promuovono e perfezionano accordi di
programma per l'istituzione di borse di studio e per la
riduzione tariffaria dei trasporti pubblici locali da
riservare agli studenti delle scuole superiori e delle
università residenti nei territori montani di cui all'articolo
2, nonché forme differenziate di frequenza e di organizzazione
scolastica, ovvero progetti pilota di istruzione da realizzare
nelle comunità di montagna, anche di intesa con l'Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani.
Art. 19.
(Sanità di montagna).
1. Nell'ambito della propria programmazione
socio-sanitaria, nei presìdi ospedalieri dei territori
montani, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori
rispetto agli standard di dotazione media di posti-letto
sia per pazienti acuti che per la riabilitazione e, allo
stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa
media pro-capite con particolare riferimento agli indici
di invecchiamento della popolazione, della dispersione
territoriale e della bassa densità demografica.
2. Allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di
svantaggio, nell'ambito della assegnazione annuale delle
risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale possono essere previste risorse aggiuntive al fine
di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il
diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in
condizioni di equità e pari opportunità, favorendo così
l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
3. Il Fondo nazionale per la montagna ripartisce, fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le
risorse aggiuntive annualmente stanziate per finanziare
progetti-obiettivo aventi lo scopo di assicurare ai cittadini
residenti nei territori montani strumenti in grado di
rimuovere le situazioni di svantaggio nell'accesso ai servizi
sanitari e socio-sanitari, con particolare riferimento allo
sviluppo della telemedicina, alla diffusione del servizio di
urgenza-emergenza e alla promozione di assegni di studio a
favore di giovani laureati che frequentino scuole di
specializzazione e contestualmente si impegnino ad esercitare
la professione, per un periodo di almeno cinque anni, nei
territori montani.
4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), e in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, è prevista l'istituzione, con la legge
finanziaria, di un fondo perequativo, la cui dotazione è
fissata sulla base del deficit di risorse dei territori
montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche
dell'esigenza di dare attuazione alle disposizioni del
presente articolo.
Art. 20.
(Sistemi informativi e attività di ricerca).
1. In sede di attuazione dei piani di sviluppo informatico
delle pubbliche amministrazioni, previsti dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, il sistema informativo della montagna (SIM)
assume carattere di priorità.
2. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente
destinate le amministrazioni dello Stato, di intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono
collegamenti informatici dei servizi di interesse delle aree
montane, con i comuni montani, le comunità montane, prevedendo
specifiche forme di collaborazione e di coordinamento.
3. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna (INRM), è trasformato in Istituto
nazionale per la montagna, ente pubblico nazionale, avente
scopo di consulenza e ricerca a favore degli enti locali,
delle regioni e delle amministrazioni pubbliche, finalizzato a
valorizzare, promuovere, sviluppare e tutelare i territori
montani e le loro popolazioni.
Art. 21.
(Soccorso in montagna).
1. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili
e impervi, è, di norma, attribuito al Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano ed al
Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein
Sùdtirol. Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei
soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni,
con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
2. Al Corpo degli alpini può essere affidato lo
svolgimento di missioni di protezione civile sul territorio
nazionale ed all'estero secondo le procedure previste dalla
legislazione vigente. A tale scopo il normale addestramento
militare impartito ai membri del Corpo è integrato da cicli
addestrativi specifici per lo svolgimento degli interventi di
protezione civile.
Art. 22.
(Gestione del patrimonio forestale
e Corpo forestale dello Stato).
1. Per la gestione del patrimonio forestale le comunità
montane, singolarmente o in associazione tra loro, e d'intesa
con i comuni ed altri enti interessati, possono promuovere
nell'ambito del proprio territorio la costituzione dei
consorzi forestali di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Ai consorzi forestali può
essere affidata la gestione dei boschi e dei suoli agricoli
demaniali, o di enti pubblici, non utilizzati.
2. Le regioni affidano alle comunità montane ed ai
consorzi forestali compiti di manutenzione, conservazione,
accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio
forestale e agricolo in gestione, nonché di assistenza
tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e
sorveglianza. A tale fine i consorzi presentano piani
territoriali forestali contenenti gli interventi di tutela e
di gestione della risorsa. Sono finanziati con tali piani i
progetti di valorizzazione economica, di sfruttamento delle
biomasse a fini energetici, di afforestazione e riforestazione
e la definizione di forme collettive di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti. Ai fini della tutela
ambientale i consorzi possono beneficiare anche di contributi
commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che
hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali
forestali sono coordinati con gli altri strumenti di
pianificazione ambientale, territoriale e socio-economica
previsti dalla legislazione statale e regionale.
3. Le attività di gestione forestale e dei suoli agricoli,
comportanti rivegetazione, afforestazione e riforestazione di
cui al comma 2, compatibili con il raggiungimento degli
obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
ratificato con la legge 1^ giugno 2002, n. 120, sono
finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento
del fondo istituito dall'articolo 110 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. Una quota non inferiore al 30 per cento dei
trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità
premiale secondo criteri che tengano conto dell'aumento delle
superfici boscate e della diminuzione delle aree percorse
dagli incendi.
4. I consorzi forestali di cui al comma 1 possono
richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella
comunità, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia
del patrimonio forestale previste dall'articolo 1, comma 1,
lettera d), della legge 6 marzo 2001, n. 64.
5. Nei limiti delle risorse allo scopo annualmente
destinate, il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie
sedi in ogni comunità montana.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di accise).
1. Dal 1^ gennaio 2003, per i comuni e le frazioni di
comuni, come definite dall'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, e
successive modificazioni, ricadenti nelle zone climatiche E e
F, come individuate dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, è riconosciuta una riduzione di costo per l'utilizzo come
combustibile per riscaldamento di gasolio e di GPL. La misura
dell'agevolazione è pari a 0,129 euro per litro e a 0,159 euro
per chilogrammo di GPL utilizzati.
Art. 24.
(Pascoli montani).
1. I pascoli montani costituiscono elementi di importanza
rilevante per la conservazione, anche a fini turistici, del
paesaggio tradizionale, per la difesa del suolo, per la tutela
degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per la
produzione di carni e formaggi di qualità.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di
intesa con le regioni, predispone un piano nazionale per
l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la
valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche con
l'impiego di finanziamenti comunitari. Gli elementi di cui al
comma 1 sono indicati per i diversi territori nella
predisposizione del piano e costituiscono priorità per i
finanziamenti.
3. Le comunità montane, per l'attuazione del piano di cui
al comma 2, promuovono la costituzione di forme associative
tra i proprietari interessati.
Art. 25.
(Surrogazione della proprietà assenteista).
1. L'assenteismo, anche parziale, della proprietà dal
razionale controllo dei terreni montani costituisce grave e
crescente pericolo per la conservazione del suolo, la tutela
del bosco e del paesaggio, il mantenimento e l'efficienza di
opere pubbliche e private e di infrastrutture e servizi.
2. I terreni non razionalmente utilizzati siti nei comuni
montani possono essere conferiti in amministrazione alle
comunità montane, le quali provvedono alla loro gestione
mediante cessione in affitto per attività agricole o comunque
compatibili con la finalità di contrastare il fenomeno
dell'assenteismo di cui al comma 1. Il conferimento ha la
durata minima di dieci anni e può essere rinnovato.
3. I proprietari che conferiscono in amministrazione
terreni alle comunità montane per le finalità di cui al comma
2 sono esonerati dal pagamento di ogni imposta gravante sui
fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto
d'affitto e hanno diritto a percepire il canone determinato
nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per
l'attuazione del presente articolo; in attesa dell'emanazione
del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento
provvisorio.
4. Le comunità montane, anche su istanza dei comuni,
procedono all'individuazione dei terreni dove la proprietà
risulta assenteista ed all'attuazione delle opere e degli
interventi che si rendono necessari.
5. Le regioni procedono:
a) alla predisposizione di un programma di
finanziamento per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
anche avvalendosi dei finanziamenti statali in materia di
difesa del suolo;
b) alla eventuale definizione, per le diverse
tipologie di ambienti e di interventi, delle modalità di
rivalsa sulla proprietà assenteista da parte delle comunità
montane.
Art. 26.
(Tutela dei prodotti tipici).
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio
storico-culturale dei territori montani, attraverso la
valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione
di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio
1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole
e forestali l'Albo dei "prodotti di montagna italiana", al
quale sono iscritte, sentite le comunità montane interessate,
le sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani
sia per quanto riguarda la trasformazione che la provenienza
della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della
menzione aggiuntiva "prodotti di montagna italiana" anche se
aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. La denominazione di "prodotto della montagna" nei
termini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti ed alle lavorazioni
tipiche, diverse da quelle tutelate ai sensi del comma 1, del
presente articolo, che sono stati autorizzati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali. La domanda di
registrazione è presentata alle regioni dalle associazioni di
produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse
assumono, e deve essere corredata da un disciplinare
contenente gli elementi di cui all'articolo 6 del regolamento
(CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.
L'autorizzazione individua l'organismo di controllo ai sensi
dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
successive modificazioni, e costituisce il titolo per
l'inserimento dei prodotti nell'elenco nazionale dei prodotti
alimentari tradizionali previsto dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l'ammissione
alle deroghe ivi previste.
4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti
tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore
al 30 per cento del fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
5. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 283, e con riferimento alle strutture
artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari
tipici situate in comuni di montagna ad alta marginalità, le
regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi
necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva
comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli
alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa
vigente.
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 27.
(Disposizioni finanziarie).
1. Nel documento di programmazione economico-finanziaria
sono indicate annualmente le risorse da destinare
all'attuazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 18, 20 e 22.
La legge finanziaria dispone le misure necessarie alla
progressiva realizzazione degli obiettivi fissati e indica le
risorse poste a fronte dei relativi oneri.
2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 11,
12 e 23, determinato in 150 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 28.
(Abrogazioni e coordinamento legislativo).
1. Sono abrogati gli articoli 1, 10, comma 1, 11 e 15
della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Il Governo nell'ambito della delega legislativa di cui
all'articolo 11 della presente legge provvede al coordinamento
delle norme della legge 31 gennaio 1994, n. 97, non abrogate
ai sensi del comma 1, del presente articolo, con quelli
contenute nella presente legge.
3. Il Governo provvede altresì, nell'ambito della delega
legislativa di cui all'articolo 11 della presente legge, a
modificare gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sulla base di quanto previsto dagli
articoli 5 e 6 della presente legge.
Art. 29.
(Norma transitoria in materia
di organi delle comunità montane).
1. Fino alla approvazione degli statuti delle comunità
montane, per la formazione degli organi, di cui all'articolo
6, comma 4, si applicano le seguenti procedure e modalità:
a) il presidente è eletto, a maggioranza semplice,
dai consiglieri dei comuni della comunità montana, mediante
votazione segreta, da tenere in sedute contestuali dei
consigli comunali, convocati con preavviso di almeno dieci
giorni, in un orario predeterminato nel corso della stessa
giornata. Si procede allo spoglio delle schede alla presenza
dei consiglieri comunali che hanno partecipato alla votazione
dopo l'orario fissato per la conclusione delle operazioni di
voto. La data e l'ora, iniziale e finale, delle votazioni in
tutti i consigli comunali sono stabilite dal sindaco del
comune di minori dimensioni demografiche. In caso di
inadempienza, interviene con decisione sostitutiva la regione,
dopo aver sentito l'organo consultivo, ove istituito, previsto
dal quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione;
b) la giunta esecutiva della comunità montana è
composta da non più di sette membri, scelti tra i sindaci in
carica dei comuni appartenenti alla comunità, o loro delegati,
proposti dal presidente e sottoposti al voto di fiducia
dell'assemblea, alla quale spettano anche i poteri di
controllo;
c) nel caso di comunità montane costituite da non
più di sette e da non meno di quattro comuni, la giunta
esecutiva è formata da tre sindaci in carica, o loro delegati,
scelti con le modalità di cui alla lettera b).