XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3337




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge risponde ad una decennale esigenza di fare chiarezza nella disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi operanti nel nostro Paese, in quanto il fenomeno della garanzia collettiva fidi ha rilevanti implicazioni sul nostro sistema produttivo e imprenditoriale che, notoriamente, è basato sulla piccola e media impresa.
        La validità dell'attività di garanzia collettiva fidi è testimoniata e rafforzata dal fatto che ha una matrice trasversale tra tutte le componenti imprenditoriali: dall'industria, al commercio, ai servizi, all'artigianato, tutti i settori imprenditoriali possono essere assistiti nell'accesso al credito dai rispettivi consorzi o cooperative di garanzia fidi.
        E' necessario però fare chiarezza assicurando un quadro legislativo e regolamentare di riferimento alla attività di garanzia fidi, con certezze operative e basi di sviluppo di un sistema che attualmente appare polverizzato e frazionato sul territorio, anche in vista delle implicazioni che l'Accordo di Basilea introdurrà nel sistema creditizio.
        Manca infatti una figura giuridico-istituzionale di riferimento, manca una disciplina fiscale comune, è necessario il riconoscimento della natura mutualistica dei consorzi fidi.
        Con la presente proposta di legge intendiamo procedere quindi al riordino della categoria e dell'attività di garanzia fidi ponendo le basi per ulteriori processi di crescita e di concentrazione, proponendo un modello di sviluppo che non dimentichi la rilevanza del radicamento territoriale dell'attività stessa.
        Il testo della proposta di legge è strutturato in forma estremamente sintetica dettando i princìpi di riferimento e lasciando a singoli provvedimenti delle diverse autorità competenti l'attuazione organica della disciplina.
        In particolare, l'articolo 1 detta le definizioni dell'attività di garanzia fidi, gli articoli 2 e 3 ne disciplinano l'ambito di operatività, gli articoli 4 e 5 regolano gli aspetti patrimoniali e la garanzia interconsortile, mentre l'articolo 6 regola i processi di fusione tra confidi, base per l'evoluzione del sistema; gli articoli seguenti inquadrano l'attività all'interno della disciplina fiscale e del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993; l'articolo 12 definisce le linee di evoluzione dell'attuale sistema.
        Per tutte le ragioni e le analisi sopra esposte si auspica quanto prima il sollecito esame della proposta di legge al fine di giungere alla sua approvazione.




Frontespizio Testo articoli