XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3337
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
risponde ad una decennale esigenza di fare chiarezza nella
disciplina delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi
operanti nel nostro Paese, in quanto il fenomeno della
garanzia collettiva fidi ha rilevanti implicazioni sul nostro
sistema produttivo e imprenditoriale che, notoriamente, è
basato sulla piccola e media impresa.
La validità dell'attività di garanzia collettiva fidi è
testimoniata e rafforzata dal fatto che ha una matrice
trasversale tra tutte le componenti imprenditoriali:
dall'industria, al commercio, ai servizi, all'artigianato,
tutti i settori imprenditoriali possono essere assistiti
nell'accesso al credito dai rispettivi consorzi o cooperative
di garanzia fidi.
E' necessario però fare chiarezza assicurando un quadro
legislativo e regolamentare di riferimento alla attività di
garanzia fidi, con certezze operative e basi di sviluppo di un
sistema che attualmente appare polverizzato e frazionato sul
territorio, anche in vista delle implicazioni che l'Accordo di
Basilea introdurrà nel sistema creditizio.
Manca infatti una figura giuridico-istituzionale di
riferimento, manca una disciplina fiscale comune, è necessario
il riconoscimento della natura mutualistica dei consorzi
fidi.
Con la presente proposta di legge intendiamo procedere
quindi al riordino della categoria e dell'attività di garanzia
fidi ponendo le basi per ulteriori processi di crescita e di
concentrazione, proponendo un modello di sviluppo che non
dimentichi la rilevanza del radicamento territoriale
dell'attività stessa.
Il testo della proposta di legge è strutturato in forma
estremamente sintetica dettando i princìpi di riferimento e
lasciando a singoli provvedimenti delle diverse autorità
competenti l'attuazione organica della disciplina.
In particolare, l'articolo 1 detta le definizioni
dell'attività di garanzia fidi, gli articoli 2 e 3 ne
disciplinano l'ambito di operatività, gli articoli 4 e 5
regolano gli aspetti patrimoniali e la garanzia
interconsortile, mentre l'articolo 6 regola i processi di
fusione tra confidi, base per l'evoluzione del sistema; gli
articoli seguenti inquadrano l'attività all'interno della
disciplina fiscale e del testo unico bancario di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993; l'articolo 12 definisce
le linee di evoluzione dell'attuale sistema.
Per tutte le ragioni e le analisi sopra esposte si auspica
quanto prima il sollecito esame della proposta di legge al
fine di giungere alla sua approvazione.