XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3337
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) garanzia collettiva dei fidi: l'attività di
finanziamento sotto forma di prestazione di garanzie da parte
di una pluralità di imprese, organizzate in forma di
consorzio, di società cooperativa o di società consortile,
allo scopo di favorire la concessione di credito o di altre
facilitazioni finanziarie alle imprese consorziate o socie;
b) confidi: i consorzi, le cooperative e le
società consortili che svolgono l'attività di prestazione di
garanzia collettiva dei fidi;
c) confidi di secondo grado: i confidi che
svolgono prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei
fidi a favore dei confidi a essi aderenti;
d) piccole e medie imprese: le imprese
industriali, commerciali, turistiche, artigiane, agricole e di
servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese. Si applicano i criteri di
individuazione di piccola e media impresa definiti con decreto
del Ministro delle attività produttive;
e) testo unico bancario: il decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Operatività).
1. I confidi possono svolgere esclusivamente l'attività di
prestazione di garanzia collettiva dei fidi, nonché attività
ad essa connesse e strumentali; restano ferme le riserve di
attività previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La presente legge si applica anche ai confidi di
secondo grado.
Art. 3.
(Consorziati e sostenitori).
1. I confidi sono costituiti da piccole e medie
imprese.
2. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti a favore
delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non
rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese
consorziate o socie.
3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non
soddisfano i requisiti di cui al comma 2 possono sostenere i
confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né
fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata
all'assemblea.
Art. 4.
(Patrimonio).
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce,
con proprio decreto, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi:
a) l'ammontare minimo del fondo consortile o del
capitale sociale dei confidi, fermo restando per le società
consortili il capitale minimo previsto dal codice civile per
le società per azioni e in accomandita per azioni;
b) la quota di partecipazione minima e massima di
ciascuna impresa ai confidi;
c) l'ammontare minimo e la composizione del
patrimonio dei confidi.
2. Se per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 1, lettera a), gli
amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per
deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore
a tale minimo, ovvero lo scioglimento del confidi. Per i
confidi costituiti in società consortili per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata resta ferma
l'applicazione delle ulteriori disposizioni del codice civile
in materia di riduzione del capitale per perdite.
3. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521
del codice civile.
Art. 5.
(Avanzi di gestione).
1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o
socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del
consorzio o della società consortile, ovvero di recesso,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
2. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo
2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.
Art. 6.
(Trasformazioni e fusioni).
1. 1 confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni
con altri confidi comunque costituiti.
2. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti
del codice civile; qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano
per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo
l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è
necessario redigere la relazione degli esperti prevista
dall'articolo 2501-quinquies del medesimo codice. Il
progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base
del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un
criterio di attribuzione proporzionale.
3. E' ammessa la trasformazione delle società di capitali
e delle società cooperative in un consorzio o società
consortile che abbia ad oggetto la prestazione delle garanzie
collettive ai sensi delle disposizioni di cui alla presente
legge. Alle fusioni di cui al comma 1 possono partecipare
anche le società di cui al precedente periodo, quando il
consorzio o la società incorporante o che risulta dalla
fusione è un confidi.
4. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
Capo II
MODIFICHE LEGISLATIVE
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2615-bis
del codice civile).
1. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con
l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle
società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio
sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione
dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese".
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 155
del testo unico bancario).
1. Il comma 4 dell'articolo l55 del testo unico bancario è
sostituito dal seguente:
"4. I consorzi, le cooperative e le società
consortili che svolgono attività di finanziamento sotto forma
di prestazione di garanzia collettiva dei fidi sono iscritti
in un'apposita sezione speciale dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel citato elenco".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico
bancario, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri dimensionali
per l'individuazione dei confidi da iscrivere nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107.
4-ter. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. I confidi non sono abilitati a effettuare le
altre operazioni riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
4-quater. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dei confidi dall'elenco speciale qualora risultino gravi
violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto legislativo. Si applica l'articolo
111, commi 3 e 4".
Capo III
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 9.
(Agevolazioni).
1. I confidi fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative
di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi
stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli
previsti dalla presente legge.
Art. 10.
(Disciplina fiscale).
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano
enti commerciali.
2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di
gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il
patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del
reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia
utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale
sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al
risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in
aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i
contributi a questi versati costituiscono per le piccole e
medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi
dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle
imprese e agli enti di cui all'articolo 3, comma 3, per un
ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono
considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le
operazioni effettuate dal confidi nell'ambito dell'attività di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).
Art. 11.
(Adeguamento).
1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge devono, entro due anni da tale data,
adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, salva fino a
tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della
legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi
in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al
limite minimo della quota di partecipazione di cui al citato
articolo 4, comma 1, lettera b).
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al
fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi
possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il
divieto di fruizione dell'attività sociale.
3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine
pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione
se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti
pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono
richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei
fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione
a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito
territoriale.
4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della
presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e successive modificazioni, non comportano violazioni
delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in
materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.
Art. 12.
(Disposizioni di attuazione).
1. I requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabiliti dal Ministro delle attività produttive, con proprio
decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in conformità delle disposizioni stabilite
dall'Unione europea di cui al medesimo comma 2.
Art. 13.
(Abrogazioni).
1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, è abrogato.
2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, è abrogato.