XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3337




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) garanzia collettiva dei fidi: l'attività di finanziamento sotto forma di prestazione di garanzie da parte di una pluralità di imprese, organizzate in forma di consorzio, di società cooperativa o di società consortile, allo scopo di favorire la concessione di credito o di altre facilitazioni finanziarie alle imprese consorziate o socie;

                b) confidi: i consorzi, le cooperative e le società consortili che svolgono l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi;

                c) confidi di secondo grado: i confidi che svolgono prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi a essi aderenti;

                d) piccole e medie imprese: le imprese industriali, commerciali, turistiche, artigiane, agricole e di servizi che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Si applicano i criteri di individuazione di piccola e media impresa definiti con decreto del Ministro delle attività produttive;

                e) testo unico bancario: il decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Operatività).


        1. I confidi possono svolgere esclusivamente l'attività di prestazione di garanzia collettiva dei fidi, nonché attività ad essa connesse e strumentali; restano ferme le riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni di legge.
        2. La presente legge si applica anche ai confidi di secondo grado.


Art. 3.

(Consorziati e sostenitori).

        1. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese.
        2. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.
        3. Gli enti pubblici e privati e le imprese che non soddisfano i requisiti di cui al comma 2 possono sostenere i confidi attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.


Art. 4.

(Patrimonio).

        1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi:
                a) l'ammontare minimo del fondo consortile o del capitale sociale dei confidi, fermo restando per le società consortili il capitale minimo previsto dal codice civile per le società per azioni e in accomandita per azioni;

                b) la quota di partecipazione minima e massima di ciascuna impresa ai confidi;

                c) l'ammontare minimo e la composizione del patrimonio dei confidi.

        2. Se per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 1, lettera a), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a tale minimo, ovvero lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti in società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite.
        3. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applica il primo comma dell'articolo 2521 del codice civile.


Art. 5.

(Avanzi di gestione).

        1. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento della cooperativa, del consorzio o della società consortile, ovvero di recesso, esclusione o morte del consorziato o del socio.
        2. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2536 del codice civile e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Trasformazioni e fusioni).

        1. 1 confidi possono effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti.
        2. Alla fusione si applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione ed il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-quinquies del medesimo codice. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
        3. E' ammessa la trasformazione delle società di capitali e delle società cooperative in un consorzio o società consortile che abbia ad oggetto la prestazione delle garanzie collettive ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge. Alle fusioni di cui al comma 1 possono partecipare anche le società di cui al precedente periodo, quando il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione è un confidi.
        4. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.


Capo II

MODIFICHE LEGISLATIVE


Art. 7.

(Modifica all'articolo 2615-bis
del codice civile).

        1. Il primo comma dell'articolo 2615-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

        "Gli amministratori redigono il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio ed entro un mese dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese".


Art. 8.

(Modifiche all'articolo 155
del testo unico bancario).

        1. Il comma 4 dell'articolo l55 del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

        "4. I consorzi, le cooperative e le società consortili che svolgono attività di finanziamento sotto forma di prestazione di garanzia collettiva dei fidi sono iscritti in un'apposita sezione speciale dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco".
        2. Dopo il comma 4 dell'articolo 155 del testo unico bancario, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri dimensionali per l'individuazione dei confidi da iscrivere nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
        4-ter. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. I confidi non sono abilitati a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
        4-quater. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dei confidi dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo. Si applica l'articolo 111, commi 3 e 4".

Capo III

NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 9.

(Agevolazioni).

        1. I confidi fruiscono di tutti i benefìci previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dalla presente legge.


Art. 10.

(Disciplina fiscale).

        1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
        2. Ai fini delle imposte sui redditi gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        3. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, ed i contributi a questi versati costituiscono per le piccole e medie imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui all'articolo 3, comma 3, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
        4. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi le operazioni effettuate dal confidi nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).


Art. 11.

(Adeguamento).

        1. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro due anni da tale data, adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 4, salva fino a tale termine l'applicazione delle restanti disposizioni della legge stessa; tuttavia, anche decorso tale termine, i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b).
        2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano al fondo di garanzia consortile o al capitale sociale dei confidi possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
        3. Le riserve e i fondi rischi indisponibili di origine pubblica non si intendono sottratti al vincolo di destinazione se trasferiti ad altri confidi in seguito a fusione. Gli enti pubblici erogatori a carattere territoriale o locale possono richiedere il rispetto dell'utilizzazione della quota dei fondi da essi attribuita al confidi partecipante alla fusione a favore delle imprese ubicate nel proprio ambito territoriale.
        4. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'applicazione della presente legge o del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.


Art. 12.

(Disposizioni di attuazione).

        1. I requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono stabiliti dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità delle disposizioni stabilite dall'Unione europea di cui al medesimo comma 2.


Art. 13.

(Abrogazioni).

        1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.
        2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.



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