XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3334




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende equiparare sotto il profilo giuridico la figura dell'inoccupato e quella del disoccupato, oggi oggetto di una ingiustificata disparità di trattamento e di una palese ingiustizia.
        Vi sono diversi esempi degli effetti perversi derivanti da una scorretta trasposizione in sede normativa della contrapposizione tra le due situazioni, anche se il caso più eclatante di discriminazione si può riscontrare nella disciplina oggi esistente in materia di esenzione dalla spesa sanitaria.
        La legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 8, comma 16, e successive modificazioni, applica infatti il beneficio dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai pensionati e ai disoccupati (a condizione che sussistano i requisiti di reddito familiare stabiliti).
        La circolare ministeriale 100/SCPS/15.782, in relazione a tale legge ed al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, poi decaduto, precisa che la figura del disoccupato al quale fare riferimento è esattamente ed esclusivamente quella di chi ha perduto una precedente occupazione. Tale precisazione dichiara, con argomentazione a contrariis, la volontà del legislatore di escludere dal beneficio il soggetto inoccupato.
        In effetti, secondo la convenzione linguistica accettata ed utilizzata anche su base internazionale dal "Bureau International du travail" si considerano disoccupati esclusivamente coloro che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze e sono immediatamente disponibili ad assumere una nuova occupazione. Non ha rilievo la durata del periodo della disoccupazione.
        Sono inoccupati, invece, coloro che non hanno mai avuto, e quindi mai perduto, un lavoro dipendente.
        Ora, è del tutto evidente che la condizione dell'inoccupato e quella del disoccupato sono sostanzialmente identiche, eccezione fatta per l'unico elemento dell'esistenza di un precedente periodo lavorativo. Comune è il dramma quotidiano della ricerca di un sostentamento per sé e per la propria famiglia; comune è la ricerca affannosa di un lavoro, la lotta contro le emergenze della vita, comprese quelle derivanti dai problemi di salute; comune è l'appartenenza alle fasce deboli meritevoli di tutela.
        L'elemento formale che separa le due condizioni non differenzia le difficoltà né lo stato di bisogno. Anzi, si potrebbe obiettare che l'inoccupato, che mai ha avuto la possibilità di lavorare, si trova in una condizione ancora più misera del disoccupato.
        Al disoccupato è data la possibilità di poter dimostrare l'insufficienza del suo reddito ai fini dell'ammissione al beneficio della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; il soggetto inoccupato è escluso a priori da tale opportunità.
        Il contenimento della spesa sanitaria non può essere utilizzato come motivo per escludere, senza alcun criterio sostanziale, una parte particolarmente disagiata della popolazione da benefìci correlati allo stato di bisogno, atteso che i provvedimenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli non possono che riferirsi ad una situazione di effettiva necessità, e non ad un momento generico, più o meno distante nel tempo, che individua lo status di disoccupato o di inoccupato di un determinato soggetto.




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