XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3334
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende equiparare sotto il profilo giuridico la figura
dell'inoccupato e quella del disoccupato, oggi oggetto di una
ingiustificata disparità di trattamento e di una palese
ingiustizia.
Vi sono diversi esempi degli effetti perversi derivanti da
una scorretta trasposizione in sede normativa della
contrapposizione tra le due situazioni, anche se il caso più
eclatante di discriminazione si può riscontrare nella
disciplina oggi esistente in materia di esenzione dalla spesa
sanitaria.
La legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 8, comma
16, e successive modificazioni, applica infatti il beneficio
dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ai
pensionati e ai disoccupati (a condizione che sussistano i
requisiti di reddito familiare stabiliti).
La circolare ministeriale 100/SCPS/15.782, in relazione a
tale legge ed al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, poi
decaduto, precisa che la figura del disoccupato al quale fare
riferimento è esattamente ed esclusivamente quella di chi ha
perduto una precedente occupazione. Tale precisazione
dichiara, con argomentazione a contrariis, la volontà
del legislatore di escludere dal beneficio il soggetto
inoccupato.
In effetti, secondo la convenzione linguistica accettata
ed utilizzata anche su base internazionale dal "Bureau
International du travail" si considerano disoccupati
esclusivamente coloro che hanno perduto un precedente lavoro
alle dipendenze e sono immediatamente disponibili ad assumere
una nuova occupazione. Non ha rilievo la durata del periodo
della disoccupazione.
Sono inoccupati, invece, coloro che non hanno mai avuto, e
quindi mai perduto, un lavoro dipendente.
Ora, è del tutto evidente che la condizione
dell'inoccupato e quella del disoccupato sono sostanzialmente
identiche, eccezione fatta per l'unico elemento dell'esistenza
di un precedente periodo lavorativo. Comune è il dramma
quotidiano della ricerca di un sostentamento per sé e per la
propria famiglia; comune è la ricerca affannosa di un lavoro,
la lotta contro le emergenze della vita, comprese quelle
derivanti dai problemi di salute; comune è l'appartenenza alle
fasce deboli meritevoli di tutela.
L'elemento formale che separa le due condizioni non
differenzia le difficoltà né lo stato di bisogno. Anzi, si
potrebbe obiettare che l'inoccupato, che mai ha avuto la
possibilità di lavorare, si trova in una condizione ancora più
misera del disoccupato.
Al disoccupato è data la possibilità di poter dimostrare
l'insufficienza del suo reddito ai fini dell'ammissione al
beneficio della esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria; il soggetto inoccupato è escluso a priori da tale
opportunità.
Il contenimento della spesa sanitaria non può essere
utilizzato come motivo per escludere, senza alcun criterio
sostanziale, una parte particolarmente disagiata della
popolazione da benefìci correlati allo stato di bisogno,
atteso che i provvedimenti finalizzati al sostegno delle fasce
deboli non possono che riferirsi ad una situazione di
effettiva necessità, e non ad un momento generico, più o meno
distante nel tempo, che individua lo status di
disoccupato o di inoccupato di un determinato soggetto.