XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3334




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il regime giuridico relativo alla categoria degli inoccupati e quello relativo alla categoria dei disoccupati sono equiparati.
        2. In attuazione dell'equiparazione stabilita al comma 1, ogni norma di legge e di regolamento riferita ad una delle categorie di cui al medesimo comma 1 si intende applicata anche all'altra, ferma restando l'esclusione in caso di eventuali incompatibilità.
        3. Nel caso in cui una norma di legge o di regolamento stabilisca un regime diverso riferito alle due categorie di cui al comma 1, si applica ad entrambe le categorie la normativa più favorevole.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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