XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3334
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il regime giuridico relativo alla categoria degli
inoccupati e quello relativo alla categoria dei disoccupati
sono equiparati.
2. In attuazione dell'equiparazione stabilita al comma 1,
ogni norma di legge e di regolamento riferita ad una delle
categorie di cui al medesimo comma 1 si intende applicata
anche all'altra, ferma restando l'esclusione in caso di
eventuali incompatibilità.
3. Nel caso in cui una norma di legge o di regolamento
stabilisca un regime diverso riferito alle due categorie di
cui al comma 1, si applica ad entrambe le categorie la
normativa più favorevole.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.