XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3333
Onorevoli Colleghi! - E' ormai sotto gli occhi di tutti
i cittadini la vendita indiscriminata di occhiali correttivi -
senza alcuna prescrizione e quindi senza alcuna visita
tecnica-medica - nelle farmacie, negli esercizi commerciali
più diversi (come i supermercati o le profumerie) e persino
nelle bancarelle. Tale situazione, autorizzata dalla normativa
statale solo per gli occhiali premontati correttivi della
presbiopia con potere diottrico fino a 3 gradi, rappresenta
una situazione di grave carenza di tutela sanitaria per un
bene personale di valore inestimabile quale la vista.
Negli ultimi tempi, peraltro, il problema in questione si
è esteso talvolta anche alle lenti a contatto, che iniziano ad
essere vendute nelle farmacie, in palese contraddizione con la
normativa statale, che prescrive per la vendita e per
l'applicazione delle lenti la presenza di un ottico
professionale.
Per ovviare a tale inaccettabile situazione, la presente
proposta di legge intende sancire che la vendita di occhiali,
lenti e lenti a contatto avvenga solo negli esercizi
commerciali di ottica, previa prescrizione del medico
oftalmologo accertante la diagnosi. In tale modo, si intende
garantire al cittadino che l'acquisto degli occhiali o delle
lenti a contatto sia assistito passo dopo passo da personale
specializzato, in grado di valutare gli effettivi difetti
visivi dell'acquirente.
Sotto il profilo normativo, la proposta di legge
interviene a modificare l'articolo 20 del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, ai sensi del quale "con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" possono
essere individuatele modalità di vendita e le prescrizioni
mediche necessarie per assicurare che la conservazione e la
distribuzione dei dispositivi medici siano conformi agli
interessi sanitari. In virtù di tale previsione, il Ministro
della sanità ha provveduto, con il decreto ministeriale 23
luglio 1998, a specificare che la vendita al pubblico di
occhiali e di lenti correttive rientra nella competenza
professionale dell'esercente l'arte ausiliaria di ottico.
Sono, tuttavia, esclusi da tale procedura di vendita gli
occhiali premontati con produzione di tipo industriale,
correttivi del semplice difetto della presbiopia (fino a 3
diottrie), che possono essere venduti, oltre che negli
esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli
esercizi commerciali specializzati in articoli sanitari.
Su richiamo del Consiglio di Stato, che l'8 ottobre 1999
ha sollecitato il legislatore a garantire che i consumatori
venissero meglio informati sulle proprietà degli occhiali
premontati, con successivo decreto del Ministro della sanità
21 dicembre 1999 si è provveduto a prescrivere per gli
occhiali premontati ulteriori requisiti tecnici e specifiche
avvertenze e precauzioni d'uso. E' stato, tuttavia, confermato
dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 1999 il principio
per cui tali occhiali premontati possono essere venduti al di
fuori degli esercizi commerciali di ottica. Le ulteriori
precauzioni introdotte da tale decreto ministeriale sono però
assolutamente insufficienti a garantire l'effettiva tutela
della salute umana, data la peculiare delicatezza dei problemi
visivi cui tali occhiali sono destinati. Gli occhiali
premontati, infatti, se usati con continuità, possono produrre
una sorta di "inquinamento visivo", destinato ad incidere nel
lungo periodo sulla qualità della vita lavorativa e sociale
dell'utente consumatore. La facoltà di vendere tali occhiali
nei supermercati e nelle farmacie non consente di accompagnare
l'acquisto del dispositivo con una visita
dell'ottico-optometrista, che potrebbe individuare eventuali
anomalie ottico-visive e prescrivere una visita specialistica
dal medico oftalmologo.
L'attuale situazione crea palesi problemi di ordine
sanitario, in quanto il paziente, da solo, non dispone delle
competenze e degli strumenti necessari per autovalutare i
propri problemi visivi. In alcuni casi, inoltre, la
commercializzazione degli occhiali al di fuori degli esercizi
di ottica corrisponde ad una sottovalutazione delle patologie
associate che talora rappresentano una causa o una concausa
del difetto visivo. Si tratta pertanto di evitare che
l'acquisto di occhiali correttivi premontati sia assunto come
rimedio a quei difetti visivi che hanno una diversa natura ed
un diverso rimedio.
Per ovviare a tale situazione, la presente proposta di
legge intende limitare agli esercizi commerciali di ottica la
vendita degli occhiali premontati, subordinando l'acquisto del
prodotto ad una prescrizione medica accertante la diagnosi,
come avviene di regola per gli occhiali correttivi di difetti
visivi più complessi. Si propone, pertanto, di modificare il
regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334,
che esclude dall'obbligo di prescrizione medica gli occhiali
protettivi e correttivi dei difetti semplici di miopia e
presbiopia, prevedendo anche per questi ultimi una visita del
medico oftalmologo. Con le nuove previsioni, si intende
pertanto non solo garantire analisi complete degli effettivi
difetti visivi del paziente, ma anche intervenire in via
preventiva a correggere quei difetti minori, che, in futuro,
potrebbero comportare problemi più seri della vista. E'
pertanto fondamentale valorizzare la prevenzione, impedendo
che il ricorso ad occhiali premontati sia assunto come rimedio
alternativo alla visita medica che potrebbe rilevare e curare
eventuali patologie visive associate.
Si evidenzia, peraltro, che, includendo gli occhiali
premontati tra i dispositivi subordinati a prescrizione
medica, si sottopone l'articolo merceologico in questione al
divieto di pubblicità previsto dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 46 del 1997. La tutela della salute non può,
infatti, essere subordinata a preminenti interessi
commerciali, per cui è necessario evitare che il potere
occulto della pubblicità possa condizionare i comportamenti
dei cittadini volti alla prevenzione ed alla cura dei difetti
visivi.
Queste osservazioni assumono una peculiare rilevanza anche
nei confronti delle lenti a contatto applicate a scopo
correttivo o terapeutico, che si stanno diffondendo sempre di
più tra i consumatori come alternativa agli occhiali. Anche le
lenti a contatto, infatti, iniziano ad essere vendute nelle
farmacie, senza il supporto di un ottico optometrista. Tale
realtà, tuttavia, rischia in molti casi di tradursi in un
diniego di tutela sanitaria, in quanto elude di fatto la
previsione del decreto del Ministro della sanità 12 dicembre
1991 (sull'assoggettamento delle lenti a contatto alla
disciplina dei presidi medico-chirurgici), che, all'articolo
6, comma 2, afferma che le lenti per uso terapeutico devono
essere applicate su indicazione e controllo dell'oculista. Per
questo motivo, è necessario estendere alle lenti a contatto
applicate a scopi correttivi e terapeutici le medesime
limitazioni previste per gli occhiali, riservando pertanto la
vendita agli esercizi commerciali di ottica (che, peraltro,
possono offrire una consulenza specialistica sulle particolari
modalità d'uso delle lenti), previa prescrizione del medico
oftalmologo.