XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3333




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai sotto gli occhi di tutti i cittadini la vendita indiscriminata di occhiali correttivi - senza alcuna prescrizione e quindi senza alcuna visita tecnica-medica - nelle farmacie, negli esercizi commerciali più diversi (come i supermercati o le profumerie) e persino nelle bancarelle. Tale situazione, autorizzata dalla normativa statale solo per gli occhiali premontati correttivi della presbiopia con potere diottrico fino a 3 gradi, rappresenta una situazione di grave carenza di tutela sanitaria per un bene personale di valore inestimabile quale la vista.
        Negli ultimi tempi, peraltro, il problema in questione si è esteso talvolta anche alle lenti a contatto, che iniziano ad essere vendute nelle farmacie, in palese contraddizione con la normativa statale, che prescrive per la vendita e per l'applicazione delle lenti la presenza di un ottico professionale.
        Per ovviare a tale inaccettabile situazione, la presente proposta di legge intende sancire che la vendita di occhiali, lenti e lenti a contatto avvenga solo negli esercizi commerciali di ottica, previa prescrizione del medico oftalmologo accertante la diagnosi. In tale modo, si intende garantire al cittadino che l'acquisto degli occhiali o delle lenti a contatto sia assistito passo dopo passo da personale specializzato, in grado di valutare gli effettivi difetti visivi dell'acquirente.
        Sotto il profilo normativo, la proposta di legge interviene a modificare l'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, ai sensi del quale "con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato" possono essere individuatele modalità di vendita e le prescrizioni mediche necessarie per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi medici siano conformi agli interessi sanitari. In virtù di tale previsione, il Ministro della sanità ha provveduto, con il decreto ministeriale 23 luglio 1998, a specificare che la vendita al pubblico di occhiali e di lenti correttive rientra nella competenza professionale dell'esercente l'arte ausiliaria di ottico. Sono, tuttavia, esclusi da tale procedura di vendita gli occhiali premontati con produzione di tipo industriale, correttivi del semplice difetto della presbiopia (fino a 3 diottrie), che possono essere venduti, oltre che negli esercizi commerciali di ottica, anche nelle farmacie e negli esercizi commerciali specializzati in articoli sanitari.
        Su richiamo del Consiglio di Stato, che l'8 ottobre 1999 ha sollecitato il legislatore a garantire che i consumatori venissero meglio informati sulle proprietà degli occhiali premontati, con successivo decreto del Ministro della sanità 21 dicembre 1999 si è provveduto a prescrivere per gli occhiali premontati ulteriori requisiti tecnici e specifiche avvertenze e precauzioni d'uso. E' stato, tuttavia, confermato dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 1999 il principio per cui tali occhiali premontati possono essere venduti al di fuori degli esercizi commerciali di ottica. Le ulteriori precauzioni introdotte da tale decreto ministeriale sono però assolutamente insufficienti a garantire l'effettiva tutela della salute umana, data la peculiare delicatezza dei problemi visivi cui tali occhiali sono destinati. Gli occhiali premontati, infatti, se usati con continuità, possono produrre una sorta di "inquinamento visivo", destinato ad incidere nel lungo periodo sulla qualità della vita lavorativa e sociale dell'utente consumatore. La facoltà di vendere tali occhiali nei supermercati e nelle farmacie non consente di accompagnare l'acquisto del dispositivo con una visita dell'ottico-optometrista, che potrebbe individuare eventuali anomalie ottico-visive e prescrivere una visita specialistica dal medico oftalmologo.
        L'attuale situazione crea palesi problemi di ordine sanitario, in quanto il paziente, da solo, non dispone delle competenze e degli strumenti necessari per autovalutare i propri problemi visivi. In alcuni casi, inoltre, la commercializzazione degli occhiali al di fuori degli esercizi di ottica corrisponde ad una sottovalutazione delle patologie associate che talora rappresentano una causa o una concausa del difetto visivo. Si tratta pertanto di evitare che l'acquisto di occhiali correttivi premontati sia assunto come rimedio a quei difetti visivi che hanno una diversa natura ed un diverso rimedio.
        Per ovviare a tale situazione, la presente proposta di legge intende limitare agli esercizi commerciali di ottica la vendita degli occhiali premontati, subordinando l'acquisto del prodotto ad una prescrizione medica accertante la diagnosi, come avviene di regola per gli occhiali correttivi di difetti visivi più complessi. Si propone, pertanto, di modificare il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che esclude dall'obbligo di prescrizione medica gli occhiali protettivi e correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, prevedendo anche per questi ultimi una visita del medico oftalmologo. Con le nuove previsioni, si intende pertanto non solo garantire analisi complete degli effettivi difetti visivi del paziente, ma anche intervenire in via preventiva a correggere quei difetti minori, che, in futuro, potrebbero comportare problemi più seri della vista. E' pertanto fondamentale valorizzare la prevenzione, impedendo che il ricorso ad occhiali premontati sia assunto come rimedio alternativo alla visita medica che potrebbe rilevare e curare eventuali patologie visive associate.
        Si evidenzia, peraltro, che, includendo gli occhiali premontati tra i dispositivi subordinati a prescrizione medica, si sottopone l'articolo merceologico in questione al divieto di pubblicità previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1997. La tutela della salute non può, infatti, essere subordinata a preminenti interessi commerciali, per cui è necessario evitare che il potere occulto della pubblicità possa condizionare i comportamenti dei cittadini volti alla prevenzione ed alla cura dei difetti visivi.
        Queste osservazioni assumono una peculiare rilevanza anche nei confronti delle lenti a contatto applicate a scopo correttivo o terapeutico, che si stanno diffondendo sempre di più tra i consumatori come alternativa agli occhiali. Anche le lenti a contatto, infatti, iniziano ad essere vendute nelle farmacie, senza il supporto di un ottico optometrista. Tale realtà, tuttavia, rischia in molti casi di tradursi in un diniego di tutela sanitaria, in quanto elude di fatto la previsione del decreto del Ministro della sanità 12 dicembre 1991 (sull'assoggettamento delle lenti a contatto alla disciplina dei presidi medico-chirurgici), che, all'articolo 6, comma 2, afferma che le lenti per uso terapeutico devono essere applicate su indicazione e controllo dell'oculista. Per questo motivo, è necessario estendere alle lenti a contatto applicate a scopi correttivi e terapeutici le medesime limitazioni previste per gli occhiali, riservando pertanto la vendita agli esercizi commerciali di ottica (che, peraltro, possono offrire una consulenza specialistica sulle particolari modalità d'uso delle lenti), previa prescrizione del medico oftalmologo.




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